Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2009 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2008-2009.

Il giorno 13 maggio 2009 alle ore 9,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato) ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali:
per le confederazioni sindacali:
CGIL (firmato);
CISL (firmato);
UIL (firmato);
RDB CUB (firmato);
CIDA (firmato),
per le organizzazioni sindacali di categoria:
FLC/CGIL (firmato);
CISL FIR (firmato);
UIL PA (firmato);
USI-RDB/RICERCA (firmato);
ANPRI (firmato).
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2008-2009.
 
Allegato CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL
COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009.
Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione durata e decorrenza del contratto

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 11 giugno 2007.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Il riferimento alle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui al comma 1 e' riportato nel testo del presente contratto come enti.
Capo II

PERSONALE DAL IV ALL'VIII LIVELLO

Art. 2.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 8, del CCNL del quadriennio 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale, corrisposta, per il biennio 2008-2009, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Art. 3.

Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.
3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del CCNL 7 aprile 2006.
Art. 4.

Disposizioni particolari

1. Il personale gia' inquadrato ad esaurimento nel profilo di ausiliario ai sensi dell'art. 9 del CCNL 7 aprile 2006, quadriennio 2002-2005 e' inquadrato nei corrispondenti profili di operatore.
Art. 5.

Risorse per il trattamento accessorio

1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell'art. 10 del CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, di un importo pari allo 0,28% del monte salari riferito all'anno 2007 relativo al personale di cui al presente capo.
Art. 6.

Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio

1. Sono confermate le risorse e le modalita' di suddivisione delle stesse, gia' destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'art. 43, comma 2 del CCNL del 7 ottobre 1996 e dalle successive disposizioni contrattuali salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il fondo di cui all'art. 43, comma 2, lettera c) primo periodo del CCNL 7 ottobre 1996, ivi inclusi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali, e' ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,28% del monte salari riferito all'anno 2007 relativo al personale di cui al presente capo. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse la misura dell'indennita' di ente annuale e' incrementata negli importi indicati nella tabella C.
3. I fondi per i trattamenti accessori di ciascun ente saranno integrati sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue:
il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalita' previste dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge n. 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi di ente di cui all'art. 67, comma 5, dalle citate disposizioni legislative;
l'utilizzo di quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, rispetto a quelli gia' considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33 della medesima legge.
Capo III

RICERCATORI E TECNOLOGI

Art. 7.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'art. 13, del CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella D, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella E.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale, corrisposta, per il biennio 2008-2009, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli intervalli di tempo per poter accedere alla fasce stipendiali successive sono rimodulati secondo quanto indicato nella medesima tabella E.
Art. 8.

Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella D ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.
3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del CCNL 7 aprile 2006.
Capo IV

ENEA

Art. 9.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 27 del CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata tabella F, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dall'allegata tabella G.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale corrisposta, per il biennio 2008-2009, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Art. 10.

Effetti nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 9 sono utili ai fini della tredicesima mensilita', dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonche' della determinazione della misura dei contributi di riscatto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 210 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 9 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del CCNL 20 dicembre 2006.
Art. 11.

Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo
del personale e per la produttivita'

1. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttivita' saranno integrate sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue:
il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalita' previste dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112, del 25 giugno 2008 convertito nella legge n. 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi di ente di cui all'art. 67, comma 5, dalle citate disposizioni legislative;
l'utilizzo di quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, rispetto a quelli gia' considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33 della medesima legge.
Capo V

Art. 12.

Previdenza complementare

1. All'art. 22 del CCNL 7 aprile 2006, quadriennio normativo 2002-2005, e' aggiunto il seguente comma:
«4. La quota di contribuzione da porre a carico, in misura paritetica, del datore di lavoro e del dipendente, da destinare al predetto fondo, e' determinata nella misura dell'1% sull'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 4 del gia' richiamato accordo quadro nazionale 29 luglio 1999. Per le spese di avvio dell'istituendo fondo si applicano le disposizioni vigenti ed in particolare l'art. 8 della legge 27 febbraio 2009, n. 14.».
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

In relazione all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, le parti convengono nel ritenere che i progetti ivi previsti sono riferiti a quelli di rilevanza nazionale o internazionale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Il valore dell'indennita' di vacanza contrattuale per il prossimo CCNL sara' determinato con le modalita' e nelle misure al tempo previste.
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 38 a pag. 40 <----
 
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