Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2009 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007. |
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Il giorno 13 maggio 2009 alle ore 9, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri;..................... (firmato) ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali: per le Confederazioni Sindacali: CGIL........................ (firmato) CISL........................ (firmato) UIL..........................(firmato) RDB CUB...................... (firmato) CIDA..........................(firmato per le OO.SS. di categoria: FLC/CGIL......................(firmato) CISLFIR.......................(firmato) UILPA........................ (firmato) USI-RDB/RICERCA ............. (firmato) ANPRI......................... (firmato) Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007. |
| Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 ED IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato l'11 giugno 2007. 2. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilita' in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto o ente o istituzione di destinazione. 3. Il riferimento alle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui al comma 1 e' riportato nel testo del presente contratto come «Enti». Art. 2.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica. 2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL, salvo diversa indicazione nel corpo del contratto medesimo. La stipula s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipula di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n.165/2001. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni conflittuali. PERSONALE DAL IV AL IX LIVELLO
Art. 3.
Accesso ai livelli di base: progressione tra profili
1. Gli Enti prevederanno, per una sola volta, con le modalita' definite nei propri ordinamenti e nell'ambito dei posti disponibili a seguito della programmazione triennale del fabbisogno per l'accesso al livello di base di ciascun profilo dal IV allo VIII, l'espletamento di procedure selettive interne riservate al personale dipendente del profilo immediatamente inferiore, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno o in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore. I posti destinati alla presente procedura sono contenuti nel limite del 50% della disponibilita' complessiva. 2. I dipendenti inquadrati nel profilo immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive indette ai sensi del presente articolo e con le modalita' previste dall'art. 52, comma 3, del CCNL del 21 febbraio 2002, non sono soggetti al periodo di prova. Art. 4.
Opportunita' di sviluppo professionale per il personale
1. Al testo dell'art. 8 del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006, quadriennio 2002-2005, sono apportate le seguenti modifiche: a) per le progressioni i cui effetti decorrono successivamente al 31 dicembre 2009, il comma 1 e' cosi' sostituito: «1. Le anzianita' di servizio di cui all'art. 13, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 sono ricondotte rispettivamente ad anni quattro e tre»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: «3. Le progressioni economiche di cui all'art. 53 comma 2, del CCNL 21 febbraio 2002 si realizzano mediante l'attribuzione di tre successive posizioni economiche, ciascuna delle quali conseguente a distinta procedura selettiva attuata secondo i criteri indicati nei successivi commi. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni economiche, gli interessati debbono aver maturato un'anzianita' di servizio di quattro anni nel livello di appartenenza o nella posizione economica inferiore. La tabella di cui al comma 1 dell'art. 53 del CCNL 21 febbraio 2002 deve intendersi comprensiva delle ex qualifiche del ruolo ad esaurimento e di cui all'art. 15 della legge n. 88/1989. Al personale appartenente a tali ex qualifiche, gli Enti conferiranno incarichi comportanti particolari responsabilita'». 2. Gli importi delle progressioni economiche di cui al presente articolo sono definiti nelle misure indicate nella tabella C e continuano ad essere corrisposti nell'ambito delle risorse ad esse dedicate ai sensi degli articoli 10 e 11. 3. Ai soli fini delle progressioni previste dagli articoli 53 e 54 del CCNL del 21 febbraio 2002, i periodi di anzianita' ivi indicati comprendono anche il servizio prestato a tempo determinato nello stesso ente e nel medesimo profilo. Art. 5.
Indennita' di valorizzazione professionale
1. A decorrere dal 31 dicembre 2007 il limite di cui al comma 3 dell'art. 42 CCNL 7 ottobre 1996 e' elevato al 5%. Con la medesima decorrenza, l'importo dell'IVP di cui all'art. 3 CCNL 21 febbraio 2002 secondo biennio, e' determinato nella misura di 150,00 euro lordi per dodici mensilita'. 2. Le eventuali somme non utilizzate nell'applicazione della presente disposizione confluiscono nelle risorse di cui all'art. 10. Art. 6.
Indennita' di posizione
1. Il limite percentuale indicato nell'art. 46, comma 2, del CCNL 7 ottobre 1996 e' elevato fino ad un contingente massimo dell'8%. Il finanziamento e' posto a carico delle risorse per il trattamento accessorio di cui all'art. 10. Art. 7.
Soppressione del IX livello
1. A decorrere dal 31 dicembre 2007, il IX livello e' soppresso. Il personale in servizio e' inquadrato con la medesima data, a seguito di specifici corsi di formazione organizzati dall'ente, nel livello VIII di entrambi i profili di operatore. Art. 8.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 del CCNL del 7 aprile 2006, biennio economico 2004-2005, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dall'allegata tabella B. 3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale corrisposta, per il biennio 2006-2007, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Art. 9.
Effetti nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. 2. Salvo diversa ed espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare. 3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del CCNL 7 aprile 2006. Art. 10.
Risorse per il trattamento accessorio
1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 7 aprile 2006, biennio economico 2004-2005, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1° settembre 2007 (5/13 per l'anno 2007), di un importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo. Art. 11.
Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio
1. Sono confermate le risorse e le modalita' di suddivisione delle stesse, gia' destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'art. 43, comma 2 del CCNL del 7 ottobre 1996 e dalle successive disposizioni contrattuali salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2007, il fondo di cui all'art. 43, comma 2, lettera c) primo periodo del CCNL 7 ottobre 1996, ivi inclusi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali, e' ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,22% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse la misura dell'indennita' di ente annuale e' incrementata negli importi indicati nella tabella D. 3. Le restanti risorse di cui all'art. 10 alimentano il fondo per la produttivita' collettiva di cui all'art. 43, comma 2, lettera e) del CCNL 7 ottobre 1996. RICERCATORI E TECNOLOGI
Art. 12.
Ricercatori e tecnologi
1. I ricercatori e i tecnologi costituiscono risorse fondamentali per il perseguimento degli obiettivi degli Enti. In relazione a cio' rappresentano una risorsa professionale dotata di autonomia e responsabilita', nel rispetto della potesta' regolamentare degli Enti e vanno pienamente coinvolti in tutte le sedi previste per la definizione degli obiettivi di ricerca. 2. Gli Enti dovranno tenere conto del ruolo dei ricercatori e tecnologi favorendone la presenza negli organi di governo e/o nei consigli scientifici degli Enti medesimi anche attraverso la revisione, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, dei propri regolamenti. 3. Negli Enti in cui non si verifichino le condizioni di cui al precedente comma e' consentita la costituzione di organi elettivi, di ricercatori e tecnologi, a carattere consultivo con le modalita' di cui al comma 2. 4. In applicazione del decreto legislativo n. 165/2001, art. 15, comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non puo' essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all'art. 19 del citato decreto legislativo per quanto attiene alla gestione della ricerca e/o delle attivita' tecnico-scientifiche. Art. 13.
Aumenti della retribuzione base per ricercatori e tecnologi
1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'art. 6 del CCNL del 7 aprile 2006, biennio economico 2004-2005, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella E, alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella F. 3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale corrisposta, per il biennio 2006-2007, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Art. 14.
Effetti nuovi stipendi per ricercatori e tecnologi
1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella E ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. 2. Salvo diversa ed espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio. 3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del CCNL 7 aprile 2006. Art. 15.
Indennita' valorizzazione professionale
1. A valere sulla quota di risorse corrispondente allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo, a decorrere dal 1° dicembre 2007, l'indennita' professionale prevista dall'art. 8, comma 2, del CCNL del 21 febbraio 2002, biennio economico 2000-2001, e' rideterminata negli importi mensili indicati nella tabella G. Art. 16
Passaggi di fascia stipendiale
1. Gli Enti che non hanno dato attuazione all'art. 8 del CCNL 7 aprile 2006 (secondo biennio) attivano le procedure di riduzione dei tempi di permanenza ai fini del passaggio alla fascia successiva fino a concorrenza delle risorse appositamente destinate a tale finalita' dall'art. 9, comma 3, lettera a) del medesimo CCNL con le decorrenze ivi indicate, salvo che le stesse, in forza della predetta disposizione, alla data di entrata in vigore del presente CCNL, siano gia' state utilizzate per incrementare le indennita' di cui all'art. 8 del CCNL del 21 febbraio 2002. NORME DI PARTICOLARE INTERESSE
Art. 17.
Aspettativa senza assegni
1. All'art. 13 del CCNL 21 febbraio 2002 e' aggiunto il seguente comma: «2. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere concessi a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, nell'ambito del 5% dell'organico, periodi di aspettativa per un anno senza assegni e senza decorrenza di anzianita' per realizzare l'esperienza di una diversa attivita' lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova». Art. 18.
Periodo di prova
1. L'art. 4, comma 11, del CCNL 21 febbraio 2002 e' modificato nel senso che dopo la frase «o presso le istituzioni dell'Unione europea» va aggiunta l'espressione «o presso Enti e organismi internazionali». Art. 19.
Telelavoro
1. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente CCNL gli Enti renderanno operativo, previa contrattazione con le Organizzazioni sindacali, il regolamento per la disciplina del telelavoro come previsto dall'art. 21 del CCNL 21 febbraio 2002. Art. 20.
Relazioni sindacali
1. L'art. 28, comma 3, del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006 e' modificato con l'aggiunta delle seguenti lettere q) ed r): «q) criteri per l'utilizzo, da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, della posta elettronica dell'ente; r) criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del presente CCNL; ». 2. L'art. 31, comma 4, del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006 e' modificato con l'aggiunta delle seguente lettera: «h) utilizzazione delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del presente CCNL». 3. Gli Enti sono tenuti a trasmettere mensilmente, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica, indicato da ciascuna Organizzazioni sindacali, gli elenchi nominativi dei propri iscritti, comprensivi dei dati di interesse per le Organizzazioni sindacali medesime. Art. 21.
Buono pasto
1. In sede di contrattazione integrativa sara' verificata la possibilita' di incrementare il valore unitario del buono pasto entro un valore pari a euro 10,00. Art. 22
Cadenze temporali per la mobilita' tra profili
1. Al testo dell'art. 52 del CCNL 21 febbraio 2002 e' aggiunto il seguente comma: «4. Le procedure previste nel presente articolo sono attivate dagli enti con cadenza annuale e con effetti decorrenti al 31 dicembre dell'anno di svolgimento delle procedure stesse». 2. Al testo dell'art. 65 del CCNL 21 febbraio 2002 e' aggiunto il seguente comma: «4. Le procedure previste nel presente articolo sono attivate dagli enti con cadenza annuale e con effetti decorrenti al 31 dicembre dell'anno di svolgimento delle procedure stesse». Art. 23.
Disposizione transitoria per lo sviluppo professionale
1. Gli Enti che rilevino al proprio interno carenti opportunita' di sviluppo professionale possono attivare, per una sola volta e nei limiti del 50% della disponibilita' complessiva, procedure concorsuali di selezione interna per l'accesso al terzo livello, indette ai sensi dell'art. 15, comma 4, del CCNL del 7 aprile 2006, cui possono partecipare propri dipendenti appartenenti ai profili immediatamente inferiori in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno secondo quanto espressamente indicato nel citato comma 4. 2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 debbono svolgersi nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di accesso ed, in ogni caso, in coerenza con i principi richiamati dalle sentenze della Corte costituzionale n. 1/99 e n. 194/2002. 3. E' mantenuto ad personam un assegno, con natura di trattamento accessorio e riassorbibile con i futuri miglioramenti economici, commisurato all'eventuale maggior importo percepito nel profilo di provenienza relativamente ai trattamenti economici fissi e continuativi e con carattere di generalita'. Art. 24.
Verifica annuale delle risorse - Clausola risolutiva
1. Gli enti, ivi compresa l'ENEA, possono continuare a stipulare contratti a termine di durata non superiore a cinque anni a condizione che negli stessi sia prevista la clausola risolutiva collegata alla verifica annuale dell'effettiva consistenza delle risorse necessarie per la copertura del corrispondente onere. Art. 25.
Norma di rinvio
1. Resta in vigore, per quanto compatibile con le disposizioni vigenti e del presente CCNL, tutta la normativa contrattuale e legislativa fin qui applicata nel Comparto.
PERSONALE DELL'ENEA
Art. 26.
Inserimento nel comparto
1. L'ENEA in sede di contrattazione integrativa, oltre a definire le tabelle di equiparazione di cui all'art. 6 del CCNL 7 aprile 2006, procedera' alla progressiva omogeneizzazione della normativa al fine della completa applicazione del CCNL degli Enti di ricerca. 2. Dal 31 dicembre 2007 e' soppresso il profilo di ausiliario. Dalla medesima data e' soppresso il livello 3; il personale in servizio e' inquadrato in pari data nel livello 4 del profilo immediatamente superiore a seguito di corsi di formazione appositamente organizzati dall'ente. 3. Sino all'entrata in vigore del contratto integrativo di cui al comma 1, al personale dell'ente continua ad applicarsi il CCNL ENEA, salvo quanto espressamente previsto dal presente Capo. Art. 27.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 del CCNL ENEA del 20 dicembre 2006, biennio economico 2004-2005, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata tabella H, alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dall'allegata tabella I. 3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale corrisposta, per il biennio 2006-2007, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Art. 28.
Effetti nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 27 sono utili ai fini della tredicesima mensilita', dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonche' della determinazione della misura dei contributi di riscatto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 210 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006). 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 27 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del CCNL 20 dicembre 2006. Art. 29.
Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttivita'
1. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttivita' di cui all'art. 5 del CCNL ENEA del 20 dicembre 2006, biennio economico 2004-2005, sono incrementate a decorrere dal 1° dicembre 2007 di un importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo (2/13 per l'anno 2007). 2. A decorrere dal 31 dicembre 2007, ed a valere sulle disponibilita' indicate dal comma 1, una quota pari allo 0,11% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo e' finalizzata all'indennita' di ente annuale. La medesima indennita' e' conseguentemente incrementata degli importi indicati nella tabella L. 3. A decorrere dal 1° dicembre 2007, ed a valere sulle disponibilita' indicate dal comma 1, una quota pari allo 0,24% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo e' finalizzata all'E.A.R. Il medesimo trattamento economico e' conseguentemente incrementato degli importi indicati nella tabella M. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti ribadiscono che ai fini del calcolo del monte ore e della ripartizione dei permessi sindacali da riconoscere all'interno dei singoli Enti si fa riferimento al personale a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del CCNQ del 3 agosto 2004 e art. 9, comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti convengono che la contrattazione integrativa prevista dall'art. 26 del presente accordo dovra' avere come riferimento, anche ai fini delle decorrenze dei vari istituti contrattuali, il quadriennio 2006- 2009. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti convengono che, qualora gli Enti nell'applicazione dell'art. 15 del CCNL 7 aprile 2006, considerino tra gli elementi di valutazione anche l'anzianita' di servizio prestata, la stessa possa includere anche il servizio prestato a tempo determinato negli Enti del comparto e nel medesimo profilo. |
| Allegato
----> Vedere da pag. 29 a pag. 35 <---- |
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