Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 maggio 2009, n. 57
Regolamento che fissa la data a decorrere dalla quale, nel Circondario del Tribunale di Milano, si applicano le disposizioni dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale demanda ad uno o piu' decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale «le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;
Visto, in particolare, l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001, il quale reca la disciplina dell'indirizzo elettronico al quale vanno effettuate le comunicazioni e le notificazioni, anche ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008;
Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, nel Circondario del Tribunale di Milano, come da comunicazione del Direttore Generale per i Sistemi informativi Automatizzati del 30 marzo 2009;
Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 nell'ambito del Circondario del Tribunale di Milano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2009;
Sentita l'Avvocatura Generale dello Stato;
Sentito il Consiglio Nazionale Forense;
Sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. prot. 3969.U in data 21 maggio 2009);
A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 si applicano, nel Circondario del Tribunale di Milano, a decorrere dalla data del 1° giugno 2009.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) convertito, con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008 n. 133:
«Art. 51 (Comunicazioni e notificazioni per via
telematica). - 1. A decorrere dalla data fissata con uno o
piu' decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni
e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del
codice di procedura civile, la notificazione di cui al
primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura
civile e ogni altra comunicazione al consulente sono
effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico
comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, relativa al processo telematico, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.
2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui
al comma 1 sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il
Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli
Avvocati interessati, previa verifica della funzionalita'
dei servizi di comunicazione dei documenti informatici
degli uffici giudiziari, individuando i circondari di
tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di
cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
alla parte costituita e al consulente che non hanno
comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo
comma, sono fatte presso la cancelleria.
4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice
di procedura civile.
5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico
attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai
sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123";
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "A
decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia
con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi
riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a
cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle
forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo civile".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«1. Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge commi 2, 3 e 4 (Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 170 del codice di
procedura civile:
«Art. 170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del
procedimento). - Dopo la costituzione in giudizio tutte le
notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore
costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto
anche se il procuratore e' costituito per piu' parti.
Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si e'
costituita personalmente si fanno nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto.
Le comparse e le memorie consentite dal giudice si
comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante
notificazione o mediante scambio documentato con
l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del
visto della parte o del procuratore. Il giudice puo'
autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado
del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al
presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o
posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un
atto di impugnazione deve darne comunicazione alla
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza
impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le
comunicazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 192 del codice di
procedura civile:
«Art. 192 (Astensione e ricusazione del consulente). -
L'ordinanza e' notificata al consulente tecnico a cura del
cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal
giudice.
Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o
quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende
astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che
l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di
comparizione; nello stesso termine le parti debbono
proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella
cancelleria ricorso al giudice istruttore.
Questi provvede con ordinanza non impugnabile.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123
(Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti.).
«Art. 7 (Indirizzo elettronico). - 1. Ai fini delle
comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'articolo
6, l'indirizzo elettronico del difensore e' unicamente
quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e
da questi reso disponibile ai sensi del comma 3 del
presente articolo. Per gli esperti e gli ausiliari del
giudice l'indirizzo elettronico e' quello comunicato dai
medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei
consulenti presso il tribunale.
2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel
comma 1, l'indirizzo elettronico e' quello dichiarato al
certificatore della firma digitale al momento della
richiesta di attivazione della procedura informatica di
certificazione della firma digitale medesima, ove reso
disponibile nel certificato.
3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1,
comunicati tempestivamente dagli ordini professionali al
Ministero della giustizia, nonche' quelli degli uffici
giudiziari e degli uffici notifiche (UNEP), sono
consultabili anche in via telematica secondo le modalita'
operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3,
comma 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della
Legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Note all'articolo 1:
- Per il testo dell'articolo 51 decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge 6
agosto 2008, n. 133, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, 26 maggio 2009

Il Ministro : Alfano

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n.153
 
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