Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 30 marzo 2009, n. 53 |
Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonche' della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies del Codice. |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; Visto l'articolo 182, comma 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2008, n. 4231/2008; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota n. 2083 del 3 febbraio 2009 e il successivo parere favorevole, formulato con la nota n. 1549 del 16 febbraio 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' (d'ora in avanti: «prova di idoneita'»), utile all'acquisizione della qualifica di «restauratore di beni culturali» in applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d'ora in avanti: «Codice»), agli effetti indicati dall'articolo 29, comma 6 del Codice. 2. Il presente decreto disciplina altresi' le modalita' dell'acquisizione, in esito alla predetta prova di idoneita', della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quinquies, lettera d) del Codice.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Si riporta il testo dell'art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45: «Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali: a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di stato abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008: a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attivita' di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis): a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo; b) il requisito della responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa lettere a) e d-bis) emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta. 1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9. 1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali: a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni; c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'art. 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali; d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali. 2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione. 3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 167, comma 5. 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167, comma 5.». - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114 e convertito in legge con modificazioni con legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2006, n. 164. - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008, n. 114 e convertito in legge con modificazioni con legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2008, n. 164. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45: «Art. 29 (Conservazione). - 1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. 3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale e dell'identita' del bene e delle sue parti. 4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale. 5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali. 6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia. 7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. 8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro. 9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono individuati le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione. 9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni. 10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita' definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessita'. Presso tali centri possono essere altresi' istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
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| Art. 2.
Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione alla prova di idoneita'
1. La prova di idoneita' ha luogo una sola volta ed e' indetta, in un'unica sessione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali (d'ora in avanti: «Ministro»), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito Internet istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali - http://www.beniculturali.it (d'ora in avanti: «sito Internet del Ministero») - che ne fissa la data e le modalita' di svolgimento. 2. Sono ammessi a partecipare alla prova di idoneita' i soggetti indicati all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice. 3. La domanda di partecipazione, da presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalita' ivi stabilite, e' corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal predetto articolo 182, comma 1-bis del Codice, per ciascuna categoria dei soggetti legittimati a partecipare al concorso. Nella domanda devono essere indicati i dati relativi al versamento della tassa prescritta per l'ammissione agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990 e successive modificazioni. I candidati che superano la prima prova devono presentare, entro il termine di cui all'articolo 6, comma 3, a pena di esclusione dal prosieguo della procedura, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati, come appresso indicato: a) i candidati ascrivibili alla categoria di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare: ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento, per almeno quattro anni, dell'attivita' di restauro con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo le modalita' indicate dall'articolo 182, comma 1-ter del Codice, l'elenco degli interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, l'originale o la copia autentica del certificato di regolare esecuzione del medesimo, rilasciato dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Detto certificato deve essere accompagnato - fatta eccezione per gli interventi in cui il candidato abbia rivestito formalmente il ruolo di direttore tecnico o risulti titolare della ditta individuale affidataria dei lavori - dall'atto proveniente dal responsabile del procedimento, ovvero dal direttore dei lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito dall'autorita' o dall'istituto che ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione, attestante la responsabilita' diretta del candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a quello di direttore di cantiere; b) i candidati ascrivibili alle categorie di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare: l'originale del titolo di studio ivi indicato o la copia autentica del medesimo, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso del predetto titolo di studio e l'iscrizione ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; c) i candidati ascrivibili alla categoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare: la documentazione utile all'acquisizione della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali» ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c), del predetto articolo 182, vale a dire il titolo di studio indicato a dette lettere a) o b) (in originale, in copia autenticata o mediante dichiarazione sostitutiva), oppure la dichiarazione, ovvero la autocertificazione, nonche' il visto di buon esito degli interventi, indicati a detta lettera c); inoltre, ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento, per almeno tre anni alla data del 30 giugno 2007, dell'attivita' di restauro con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo le modalita' indicate dall'articolo 182, comma 1-ter del Codice, l'elenco degli interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, l'originale o la copia autentica del certificato di regolare esecuzione del medesimo, rilasciato dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Detto certificato deve essere accompagnato - fatta eccezione per gli interventi in cui il candidato abbia rivestito formalmente il ruolo di direttore tecnico o risulti titolare della ditta individuale affidataria dei lavori - dall'atto proveniente dal responsabile del procedimento, ovvero dal direttore dei lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito dall'autorita' o dall'istituto che ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione, attestante la responsabilita' diretta del candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a quello di direttore di cantiere; d) tutti i candidati indicati alle lettere precedenti devono presentare l'attestazione del versamento della tassa prescritta per l'ammissione agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990 e successive modificazioni. 4. Nella domanda di cui al comma 3 il candidato indica l'ambito di competenza, tra quelli previsti nell'allegato A al presente decreto, rispetto al quale intende sostenere le prove previste dall'articolo 3, commi 4 e 5.
Nota all'art. 2: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, recante «Adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1990, n. 303. - Si riporta Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250: «Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro. 2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di universita' e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti. 3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite. 4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.». - Si riporta il testo degli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42: «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Art. 48 (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive). - 1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.». - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185: «Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne, in conformita' all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono cosi' composte: a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi puo' essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale; b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria; c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria. 3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unita', con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero inferiore a 500. 4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. 5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. 6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali. 7. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria. 8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.».
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| Art. 3.
Prove di esame
1. La prova di idoneita' consiste in due prove scritte ed in una prova teorico-pratica, valutate in centesimi. 2. Il candidato che non si presenti ad una prova presso la sede assegnatagli o che venga escluso da una prova, perde il diritto a sostenere l'esame e non ha diritto al rimborso della tassa versata. 3. La prima prova scritta consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla, per ciascuno dei quali sono previste quattro possibili risposte, di cui una sola esatta. La prova e' tesa a valutare la conoscenza, nella prospettiva della successiva attivita' professionale, della teoria e della pratica della conservazione (50 quesiti), dei lineamenti di storia e di storia dell'arte (15 quesiti), dei lineamenti di chimica, di fisica e di biologia (30 quesiti). Il questionario concerne anche la legislazione italiana ed europea in materia di beni culturali, la legislazione in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, nonche' nozioni di economia e gestione delle imprese (5 quesiti). La prova si svolge in Roma, anche presso piu' sedi - qualora il numero dei candidati lo richieda - individuate con successivo provvedimento ministeriale, per gruppi di candidati divisi per ordine alfabetico, in base alla lettera iniziale del cognome. Detto provvedimento viene pubblicato sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» nella data indicata nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento della prova e' di sessanta minuti. La prova si intende superata e il candidato e' conseguentemente ammesso alla prova successiva qualora consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Per ogni risposta esatta viene attribuito il punteggio di 1 e per ogni risposta errata viene attribuito il punteggio negativo di -1. Si considera errata la risposta plurima. In caso di risposta omessa non viene attribuito alcun punteggio. La prima prova scritta e' condotta dalla commissione prevista dall'articolo 4, comma 1, anche con l'ausilio di una societa' specializzata individuata dal Ministero. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio possono essere effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando sistemi a lettura ottica. 4. La seconda prova scritta si articola, in relazione ai diversi ambiti di competenza di cui all'allegato A, nella progettazione di un intervento di restauro avente ad oggetto un manufatto. Per lo svolgimento della prova sara' concesso ai candidati un periodo di otto ore a decorrere dalla dettatura del compito. La seconda prova scritta si intende superata e il candidato e' conseguentemente ammesso alla prova successiva qualora consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 5. La prova a carattere teorico-pratico consiste nell'esecuzione di interventi su manufatti o fac-simili, ed e' tesa a dimostrare le capacita' del candidato nell'applicare le conoscenze di carattere teorico-metodologico alla pratica del restauro attinente l'ambito di competenza prescelto. La prova si articola su due giorni e, per ciascun giorno, sara' concesso ai candidati un periodo di otto ore. La prova teorico-pratica si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 6. I manufatti o fac-simili per lo svolgimento della seconda prova scritta e della prova teorico-pratica sono predisposti a cura dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario. |
| Art. 4.
Composizione della Commissione e Sottocommissioni esaminatrici
1. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1 , e' nominata la commissione esaminatrice della prova di idoneita' (d'ora in avanti: «Commissione»), che ha sede presso il Ministero ed e' composta da cinque membri, dei quali: a) uno, con funzioni di presidente, e' scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari, contabili, o tra gli avvocati dello Stato, ed e' designato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; b) due sono scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero, il primo tra i dirigenti tecnici, l'altro tra i restauratori della terza area, posizione economica F4. In caso di accertata carenza in organico dei restauratori di posizione F4, l'incarico puo' essere conferito anche a restauratori di terza area, posizioni economiche F1, F2 e F3; c) due sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra professori universitari di prima o seconda fascia o ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato B al presente decreto, attinenti alla conservazione del patrimonio storico ed artistico, ovvero docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie afferenti alla conservazione ed al restauro del patrimonio storico ed artistico. 2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente per ciascun componente. Per le funzioni di segreteria, il Ministro nomina uno o piu' dipendenti dell'amministrazione, appartenenti all'area terza del personale amministrativo. Ai soli fini dello svolgimento della prima prova scritta, per ogni sede di espletamento, con il decreto di cui al comma 1, possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza con le modalita' di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. Presso ogni sede individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, il Ministro nomina una Sottocommissione avente la composizione indicata ai commi precedenti. 4. Con decreto adottato dal Ministro dopo la correzione della prima prova, la Commissione e le Sottocommissioni possono essere integrate con membri aggregati, esperti negli ambiti di competenza in esse non rappresentati, mantenendo un numero dispari di componenti. I membri aggregati esprimono il loro giudizio unitamente ai membri effettivi soltanto in relazione ai candidati per cui viene disposta l'aggregazione. |
| Art. 5.
Compiti della Commissione
1. La Commissione: a) forma l'elenco dei soggetti i quali, avendo presentato nei termini una valida domanda di partecipazione, possono sostenere la prima prova scritta; tale elenco viene pubblicato sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» almeno sessanta giorni prima dell'inizio della prova di idoneita'; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati; b) ai fini dello svolgimento della prima prova scritta, formula almeno 500 quesiti a risposta multipla, in proporzione al numero di quesiti previsti per ciascuna disciplina; c) valuta la prima prova scritta e predispone l'elenco dei candidati che hanno riportato il punteggio minimo necessario per il superamento della prova; d) valuta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione alla prova di idoneita' previsti dall'articolo 182, comma 1-bis e predispone l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la seconda prova scritta; e) definisce i criteri per la valutazione della seconda prova scritta e della prova teorico-pratica e ne da' comunicazione alle Sottocommissioni prima dell'inizio della seconda prova scritta. Nella definizione dei criteri la commissione tiene comunque conto dei parametri appresso indicati: 1) per la seconda prova scritta: 1.1) capacita' di impostazione interdisciplinare; 1.2) rispetto della sequenzialita' delle fasi di progettazione dell'intervento di restauro; 1.3) padronanza del lessico tecnico; 1.4) completamento della prova; 2) per la prova teorico-pratica: 2.1) corrispondenza dell'esecuzione dell'elaborato al modello dato; 2.2) ordine nell' esecuzione dell' elaborato; 2.3) completamento della prova; f) individua i manufatti o fac-simili oggetto della seconda prova scritta e della prova a carattere teorico-pratico, individua gli Istituti incaricati di predisporli e provvede all'assegnazione dei manufatti o fac-simili a ciascuna Sottocommissione, garantendo la piu' assoluta segretezza della fase preparatoria della prova; g) predispone, il giorno stabilito per lo svolgimento della seconda prova scritta e della successiva prova teorico-pratica, la traccia della prova da assegnare per ciascuno degli ambiti di competenza indicati nell'allegato A e alla contestuale trasmissione, anche per via telematica, della traccia medesima alle sedi presso cui operano le Sottocommissioni, garantendo la piu' assoluta segretezza della fase preparatoria delle tracce e della gestione dei manufatti o fac-simili utilizzati. La seconda prova scritta e la successiva prova teorico-pratica iniziano contestualmente in tutte le sedi d'esame e non possono avere inizio fino a che tutte le Sottocommissioni non abbiano comunicato alla Commissione, anche per via telematica, l'avvenuto ricevimento delle tracce; h) al termine della prova di idoneita', sulla base degli elenchi predisposti dalle Sottocommissioni ai sensi dell'articolo 6, comma 5, predispone l'elenco dei candidati idonei all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e quello dei candidati idonei all'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e li trasmette al Ministero. 2. La Commissione individua altresi' le modalita' per la custodia degli elaborati delle prove d'esame per tutta la durata della prova di idoneita'. Al termine della prova di idoneita' gli elaborati sono custoditi dall'Amministrazione per un anno. |
| Art. 6.
Svolgimento delle prove d'esame
1. Il giorno della prima prova scritta la Commissione o il comitato di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2, provvede alla distribuzione dei questionari ai candidati. La selezione automatica dei questionari e' disposta dalla Commissione, anche per il tramite della societa' specializzata individuata dal Ministero ai sensi dell'articolo 3, comma 3, garantendo la piu' rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie della prova. 2. I questionari, stampati su moduli a lettura ottica, sono contenuti in confezioni individualmente sigillate, la cui apertura contestuale da parte dei candidati e' autorizzata dalla Commissione o dal comitato di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2. Il candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima di essere stato autorizzato e' escluso dalla prova. 3. Al termine della prima prova scritta la Commissione predispone l'elenco dei candidati che hanno riportato il punteggio minimo necessario per l'ammissione alla seconda prova scritta. Tale elenco e' pubblicato sul sito Internet del Ministero, unitamente all'indicazione dell'ufficio presso il quale deve essere presentata, entro i successivi trenta giorni, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione dichiarati all'atto della domanda. Di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 4. Una volta verificato il possesso dei requisiti di ammissione sulla base della predetta documentazione, la Commissione predispone l'elenco degli ammessi alla seconda prova scritta, stabilisce il calendario di tale prova e della successiva prova teorico-pratica, nonche' le sedi di svolgimento delle predette prove e la suddivisione dei candidati tra le sedi, anche in base alla lettera iniziale del cognome, in relazione all'ambito di competenza indicato dai candidati nella domanda di partecipazione. L'elenco dei candidati ammessi, il calendario delle prove, le sedi individuate e la suddivisione per lettera dei candidati sono pubblicati sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 5. Al termine della seconda prova scritta, ciascuna Sottocommissione procede collegialmente alla correzione degli elaborati e decide a maggioranza l'attribuzione del relativo punteggio. Al termine della correzione ciascuna Sottocommissione trasmette alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi alla prova teorico-pratica. 6. Il presidente della Commissione comunica a ciascun candidato l'ammissione alla prova teorico-pratica almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova medesima, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L'elenco dei candidati ammessi e' pubblicato sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La Commissione puo' procedere ad una nuova suddivisione dei candidati, anche in base alla lettera iniziale del cognome, presso le sedi individuate ai sensi del comma 4, in relazione all'ambito di competenza indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. In tale caso ne da' comunicazione agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; la nuova suddivisione dei candidati e' altresi' pubblicata sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 7. Durante il tempo di svolgimento della seconda prova scritta e della prova teorico-pratica debbono essere presenti nel locale degli esami almeno tre componenti della Sottocommissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Ad essi e' affidata la vigilanza degli esami, con l'ausilio dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2. 8. Al termine della prova teorico-pratica ciascuna Sottocommissione procede alla relativa valutazione secondo quanto stabilito al comma 5 e trasmette alla Commissione l'elenco dei candidati che hanno superato la prova. |
| Art. 7.
Acquisizione delle qualifiche di «restauratore di beni culturali» e di «collaboratore restauratore di beni culturali»
1. L'elenco dei candidati, i quali, avendo superato la prova teorico-pratica, acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni culturali», e' approvato con decreto del Ministro ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonche' nel sito Internet del Ministero. 2. Il punteggio della prova teorico-pratica necessario per conseguire l'idoneita' all'acquisizione della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», ai sensi della lettera d) del comma l-quinquies dell'articolo 182 del Codice, e' compreso tra 50 e 69 centesimi. 3. La Commissione predispone l'elenco dei candidati che, ai sensi del comma 2, acquisiscono la qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali» e lo trasmette al Ministero. L'elenco e' approvato con decreto del Ministro ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonche' nel sito Internet del Ministero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 30 marzo 2009
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Bondi
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 177 |
| Allegato A (articoli 2 e 3)
AMBITI DI COMPETENZA
A1. Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura. A2. Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti in materiali sintetici lavorati, ssemblati e/o dipinti. A3. Materiali e manufatti tessili e pelle. A4. Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e leghe. A5. Materiale libraio e archivistico; manufatti cartacei e pergamenacei; materiale fotografico, cinematografico e digitale. A6. Strumenti musicali. A7. Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. |
| Allegato B (articolo 4)
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
(Come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005) FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina); CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali; GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali; BIO/03 - Botanica ambientale e applicata; ICAR/19 - Restauro; L-ART/10 - Metodologie della ricerca archeologica; L-ART/01 - Storia dell'arte medievale; L-ART/02 - Storia dell'arte moderna; L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea; L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro; M-STO/01 - Storia medievale; M-STO/02 - Storia moderna; M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche; M-STO/08 - Archivistica; bibliografia e biblioteconomia; M-STO/09 - Paleografia.
Note all'allegato B: - Il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, recante «Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000, n. 249. - Il decreto ministeriale 18 marzo 2005, recante «Modificazioni agli allegati B e D al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2005, n. 78.
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