Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 30 marzo 2009, n. 53
Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonche' della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies del Codice.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 182, comma 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2008, n. 4231/2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota n. 2083 del 3 febbraio 2009 e il successivo parere favorevole, formulato con la nota n. 1549 del 16 febbraio 2009;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' (d'ora in avanti: «prova di idoneita'»), utile all'acquisizione della qualifica di «restauratore di beni culturali» in applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d'ora in avanti: «Codice»), agli effetti indicati dall'articolo 29, comma 6 del Codice.
2. Il presente decreto disciplina altresi' le modalita' dell'acquisizione, in esito alla predetta prova di idoneita', della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quinquies, lettera d) del Codice.



N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo dell'art. 182 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n.
45:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via
transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni
culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di
restauro statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia
svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a
quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e
comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di
una prova di idoneita' con valore di esame di stato
abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro da emanare di concerto con i Ministri
dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, entro
il 30 ottobre 2008:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di
restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
almeno triennale, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d) colui che consegua un diploma di laurea
specialistica in conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto,
alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a
tre anni, attivita' di restauro di beni culturali,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o
dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b)
e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis):
a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata
dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con
possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti
nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento deve risultare
esclusivamente da atti di data certa lettere a) e d-bis)
emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali
rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni
entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali
e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti
ovvero previo superamento della prova di idoneita', secondo
quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del
Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito
elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla
tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza
degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato,
anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali
conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e
9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29,
comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello
stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea
universitaria triennale in tecnologie per la conservazione
e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non
inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia
svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'art. 29,
comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni.
L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
datore di lavoro, ovvero autocertificazione
dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto
di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti
organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva
a sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed
essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica
di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede
giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria
Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto
definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
In caso di inadempienza, il Ministero procede in via
sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma
4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorita' competente
alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti
relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in
sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora
definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
ovvero definiti con determinazione di improcedibilita'
della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia
nel merito della compatibilita' paesaggistica
dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente
e' obbligata, su istanza della parte interessata, a
riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato
nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste
dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai
sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre
2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della
sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma
1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167,
comma 5.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
18 maggio 2006, n. 114 e convertito in legge con
modificazioni con legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo
per il coordinamento delle disposizioni in materia di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 luglio 2006, n. 164.
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008, n. 114 e convertito
in legge con modificazioni con legge 14 luglio 2008, n.
121, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 15 luglio 2008, n. 164.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n.
45:
«Art. 29 (Conservazione). - 1. La conservazione del
patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attivita' e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene
attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
regioni e con la collaborazione delle universita' e degli
istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro
su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attivita' complementari al
restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definiti i
criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua
l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole
di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art.
9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche'
dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti
pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto
del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, sono individuati le
modalita' di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalita' della vigilanza sullo
svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito
del superamento di detto esame, che e' equiparato al
diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le
caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata
dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
degli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni
culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che
svolgono attivita' complementari al restauro o altre
attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti
pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I
relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni,
anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti
pubblici e privati, possono istituire congiuntamente
centri, anche a carattere interregionale, dotati di
personalita' giuridica, cui affidare attivita' di ricerca,
sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di
interventi di conservazione e restauro su beni culturali,
di particolare complessita'. Presso tali centri possono
essere altresi' istituite, ove accreditate, ai sensi del
comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del
restauro. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».



 
Art. 2.

Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione
alla prova di idoneita'

1. La prova di idoneita' ha luogo una sola volta ed e' indetta, in un'unica sessione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali (d'ora in avanti: «Ministro»), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito Internet istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali - http://www.beniculturali.it (d'ora in avanti: «sito Internet del Ministero») - che ne fissa la data e le modalita' di svolgimento.
2. Sono ammessi a partecipare alla prova di idoneita' i soggetti indicati all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice.
3. La domanda di partecipazione, da presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalita' ivi stabilite, e' corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal predetto articolo 182, comma 1-bis del Codice, per ciascuna categoria dei soggetti legittimati a partecipare al concorso. Nella domanda devono essere indicati i dati relativi al versamento della tassa prescritta per l'ammissione agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990 e successive modificazioni. I candidati che superano la prima prova devono presentare, entro il termine di cui all'articolo 6, comma 3, a pena di esclusione dal prosieguo della procedura, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati, come appresso indicato:
a) i candidati ascrivibili alla categoria di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare:
ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento, per almeno quattro anni, dell'attivita' di restauro con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo le modalita' indicate dall'articolo 182, comma 1-ter del Codice, l'elenco degli interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, l'originale o la copia autentica del certificato di regolare esecuzione del medesimo, rilasciato dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Detto certificato deve essere accompagnato - fatta eccezione per gli interventi in cui il candidato abbia rivestito formalmente il ruolo di direttore tecnico o risulti titolare della ditta individuale affidataria dei lavori - dall'atto proveniente dal responsabile del procedimento, ovvero dal direttore dei lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito dall'autorita' o dall'istituto che ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione, attestante la responsabilita' diretta del candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a quello di direttore di cantiere;
b) i candidati ascrivibili alle categorie di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare:
l'originale del titolo di studio ivi indicato o la copia autentica del medesimo, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso del predetto titolo di studio e l'iscrizione ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) i candidati ascrivibili alla categoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare:
la documentazione utile all'acquisizione della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali» ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c), del predetto articolo 182, vale a dire il titolo di studio indicato a dette lettere a) o b) (in originale, in copia autenticata o mediante dichiarazione sostitutiva), oppure la dichiarazione, ovvero la autocertificazione, nonche' il visto di buon esito degli interventi, indicati a detta lettera c);
inoltre, ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento, per almeno tre anni alla data del 30 giugno 2007, dell'attivita' di restauro con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo le modalita' indicate dall'articolo 182, comma 1-ter del Codice, l'elenco degli interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, l'originale o la copia autentica del certificato di regolare esecuzione del medesimo, rilasciato dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Detto certificato deve essere accompagnato - fatta eccezione per gli interventi in cui il candidato abbia rivestito formalmente il ruolo di direttore tecnico o risulti titolare della ditta individuale affidataria dei lavori - dall'atto proveniente dal responsabile del procedimento, ovvero dal direttore dei lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito dall'autorita' o dall'istituto che ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione, attestante la responsabilita' diretta del candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a quello di direttore di cantiere;
d) tutti i candidati indicati alle lettere precedenti devono presentare l'attestazione del versamento della tassa prescritta per l'ammissione agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990 e successive modificazioni.
4. Nella domanda di cui al comma 3 il candidato indica l'ambito di competenza, tra quelli previsti nell'allegato A al presente decreto, rispetto al quale intende sostenere le prove previste dall'articolo 3, commi 4 e 5.



Nota all'art. 2:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 dicembre 1990, recante «Adeguamento delle aliquote di
importo fisso di taluni tributi, nei limiti delle
variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto
dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
31 dicembre 1990, n. 303.
- Si riporta Il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250:
«Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i
seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di
studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle
pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di
formazione e di specializzazione anche con il concorso di
universita' e altre istituzioni ed enti italiani e
stranieri e possono, a loro volta, partecipare e
contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di
ammissione e i criteri di selezione del personale docente
sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Con decreto del Ministro possono
essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia'
istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al
comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui
all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409.».
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 48 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Art. 48 (Disposizioni generali in materia di
dichiarazioni sostitutive). - 1. Le dichiarazioni
sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti
che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli
necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive,
che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei
moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni
penali previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsita' in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo
contiene anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la
relativa formula nei moduli per le istanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto
1994, n. 185:
«Art. 9 (Commissioni esaminatrici).
- 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste
dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi
unici e con provvedimento del competente organo
amministrativo negli altri casi. Questi ne da'
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte
da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, i componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano
cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei
posti di componente delle commissioni di concorso, salva
motivata impossibilita', e' riservato alle donne, in
conformita' all'art. 29 del sopra citato decreto
legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in
particolare, sono cosi' composte:
a) per i concorsi ai profili professionali di categoria
o qualifica settima e superiori: da un consigliere di
Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di
corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od
equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti
nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di
segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla
ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato
di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la
presidenza delle commissioni di concorsi puo' essere
assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione
o di altro ente territoriale;
b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o
categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di
presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del
concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;
c) per le prove selettive previste dal capo terzo del
presente regolamento, relative a quei profili per il cui
accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 , e successive modifiche ed integrazioni: da un
dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle
materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario
sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta
qualifica o categoria.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o
per titoli ed esami possono essere suddivise in
sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto
le prove scritte superino le 1.000 unita', con
l'integrazione di un numero di componenti, unico restando
il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e
di un segretario aggiunto. A ciascuna delle
sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
inferiore a 500.
4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.
5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti
tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la
commissione. I supplenti intervengono alle sedute della
commissione nelle ipotesi di impedimento grave e
documentato degli effettivi.
6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
del presente articolo possono essere aggregati membri
aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie
speciali.
7. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi,
si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza,
presieduto da un membro della commissione ovvero da un
impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non
inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di
qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un
segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta
qualifica o categoria.
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei
comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio
nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze
di servizio, sia necessario destinare a tale funzione
impiegati residenti in altra sede.».



 
Art. 3.

Prove di esame

1. La prova di idoneita' consiste in due prove scritte ed in una prova teorico-pratica, valutate in centesimi.
2. Il candidato che non si presenti ad una prova presso la sede assegnatagli o che venga escluso da una prova, perde il diritto a sostenere l'esame e non ha diritto al rimborso della tassa versata.
3. La prima prova scritta consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla, per ciascuno dei quali sono previste quattro possibili risposte, di cui una sola esatta. La prova e' tesa a valutare la conoscenza, nella prospettiva della successiva attivita' professionale, della teoria e della pratica della conservazione (50 quesiti), dei lineamenti di storia e di storia dell'arte (15 quesiti), dei lineamenti di chimica, di fisica e di biologia (30 quesiti). Il questionario concerne anche la legislazione italiana ed europea in materia di beni culturali, la legislazione in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, nonche' nozioni di economia e gestione delle imprese (5 quesiti). La prova si svolge in Roma, anche presso piu' sedi - qualora il numero dei candidati lo richieda - individuate con successivo provvedimento ministeriale, per gruppi di candidati divisi per ordine alfabetico, in base alla lettera iniziale del cognome. Detto provvedimento viene pubblicato sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» nella data indicata nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento della prova e' di sessanta minuti. La prova si intende superata e il candidato e' conseguentemente ammesso alla prova successiva qualora consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Per ogni risposta esatta viene attribuito il punteggio di 1 e per ogni risposta errata viene attribuito il punteggio negativo di -1. Si considera errata la risposta plurima. In caso di risposta omessa non viene attribuito alcun punteggio. La prima prova scritta e' condotta dalla commissione prevista dall'articolo 4, comma 1, anche con l'ausilio di una societa' specializzata individuata dal Ministero. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio possono essere effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando sistemi a lettura ottica.
4. La seconda prova scritta si articola, in relazione ai diversi ambiti di competenza di cui all'allegato A, nella progettazione di un intervento di restauro avente ad oggetto un manufatto. Per lo svolgimento della prova sara' concesso ai candidati un periodo di otto ore a decorrere dalla dettatura del compito. La seconda prova scritta si intende superata e il candidato e' conseguentemente ammesso alla prova successiva qualora consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
5. La prova a carattere teorico-pratico consiste nell'esecuzione di interventi su manufatti o fac-simili, ed e' tesa a dimostrare le capacita' del candidato nell'applicare le conoscenze di carattere teorico-metodologico alla pratica del restauro attinente l'ambito di competenza prescelto. La prova si articola su due giorni e, per ciascun giorno, sara' concesso ai candidati un periodo di otto ore. La prova teorico-pratica si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
6. I manufatti o fac-simili per lo svolgimento della seconda prova scritta e della prova teorico-pratica sono predisposti a cura dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
 
Art. 4.

Composizione della Commissione e Sottocommissioni esaminatrici

1. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1 , e' nominata la commissione esaminatrice della prova di idoneita' (d'ora in avanti: «Commissione»), che ha sede presso il Ministero ed e' composta da cinque membri, dei quali:
a) uno, con funzioni di presidente, e' scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari, contabili, o tra gli avvocati dello Stato, ed e' designato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;
b) due sono scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero, il primo tra i dirigenti tecnici, l'altro tra i restauratori della terza area, posizione economica F4. In caso di accertata carenza in organico dei restauratori di posizione F4, l'incarico puo' essere conferito anche a restauratori di terza area, posizioni economiche F1, F2 e F3;
c) due sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra professori universitari di prima o seconda fascia o ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato B al presente decreto, attinenti alla conservazione del patrimonio storico ed artistico, ovvero docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie afferenti alla conservazione ed al restauro del patrimonio storico ed artistico.
2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente per ciascun componente. Per le funzioni di segreteria, il Ministro nomina uno o piu' dipendenti dell'amministrazione, appartenenti all'area terza del personale amministrativo. Ai soli fini dello svolgimento della prima prova scritta, per ogni sede di espletamento, con il decreto di cui al comma 1, possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza con le modalita' di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Presso ogni sede individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, il Ministro nomina una Sottocommissione avente la composizione indicata ai commi precedenti.
4. Con decreto adottato dal Ministro dopo la correzione della prima prova, la Commissione e le Sottocommissioni possono essere integrate con membri aggregati, esperti negli ambiti di competenza in esse non rappresentati, mantenendo un numero dispari di componenti. I membri aggregati esprimono il loro giudizio unitamente ai membri effettivi soltanto in relazione ai candidati per cui viene disposta l'aggregazione.
 
Art. 5.

Compiti della Commissione

1. La Commissione:
a) forma l'elenco dei soggetti i quali, avendo presentato nei termini una valida domanda di partecipazione, possono sostenere la prima prova scritta; tale elenco viene pubblicato sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» almeno sessanta giorni prima dell'inizio della prova di idoneita'; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati;
b) ai fini dello svolgimento della prima prova scritta, formula almeno 500 quesiti a risposta multipla, in proporzione al numero di quesiti previsti per ciascuna disciplina;
c) valuta la prima prova scritta e predispone l'elenco dei candidati che hanno riportato il punteggio minimo necessario per il superamento della prova;
d) valuta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione alla prova di idoneita' previsti dall'articolo 182, comma 1-bis e predispone l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la seconda prova scritta;
e) definisce i criteri per la valutazione della seconda prova scritta e della prova teorico-pratica e ne da' comunicazione alle Sottocommissioni prima dell'inizio della seconda prova scritta. Nella definizione dei criteri la commissione tiene comunque conto dei parametri appresso indicati:
1) per la seconda prova scritta:
1.1) capacita' di impostazione interdisciplinare;
1.2) rispetto della sequenzialita' delle fasi di progettazione dell'intervento di restauro;
1.3) padronanza del lessico tecnico;
1.4) completamento della prova;
2) per la prova teorico-pratica:
2.1) corrispondenza dell'esecuzione dell'elaborato al modello dato;
2.2) ordine nell' esecuzione dell' elaborato;
2.3) completamento della prova;
f) individua i manufatti o fac-simili oggetto della seconda prova scritta e della prova a carattere teorico-pratico, individua gli Istituti incaricati di predisporli e provvede all'assegnazione dei manufatti o fac-simili a ciascuna Sottocommissione, garantendo la piu' assoluta segretezza della fase preparatoria della prova;
g) predispone, il giorno stabilito per lo svolgimento della seconda prova scritta e della successiva prova teorico-pratica, la traccia della prova da assegnare per ciascuno degli ambiti di competenza indicati nell'allegato A e alla contestuale trasmissione, anche per via telematica, della traccia medesima alle sedi presso cui operano le Sottocommissioni, garantendo la piu' assoluta segretezza della fase preparatoria delle tracce e della gestione dei manufatti o fac-simili utilizzati. La seconda prova scritta e la successiva prova teorico-pratica iniziano contestualmente in tutte le sedi d'esame e non possono avere inizio fino a che tutte le Sottocommissioni non abbiano comunicato alla Commissione, anche per via telematica, l'avvenuto ricevimento delle tracce;
h) al termine della prova di idoneita', sulla base degli elenchi predisposti dalle Sottocommissioni ai sensi dell'articolo 6, comma 5, predispone l'elenco dei candidati idonei all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e quello dei candidati idonei all'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e li trasmette al Ministero.
2. La Commissione individua altresi' le modalita' per la custodia degli elaborati delle prove d'esame per tutta la durata della prova di idoneita'. Al termine della prova di idoneita' gli elaborati sono custoditi dall'Amministrazione per un anno.
 
Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

1. Il giorno della prima prova scritta la Commissione o il comitato di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2, provvede alla distribuzione dei questionari ai candidati. La selezione automatica dei questionari e' disposta dalla Commissione, anche per il tramite della societa' specializzata individuata dal Ministero ai sensi dell'articolo 3, comma 3, garantendo la piu' rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie della prova.
2. I questionari, stampati su moduli a lettura ottica, sono contenuti in confezioni individualmente sigillate, la cui apertura contestuale da parte dei candidati e' autorizzata dalla Commissione o dal comitato di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2. Il candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima di essere stato autorizzato e' escluso dalla prova.
3. Al termine della prima prova scritta la Commissione predispone l'elenco dei candidati che hanno riportato il punteggio minimo necessario per l'ammissione alla seconda prova scritta. Tale elenco e' pubblicato sul sito Internet del Ministero, unitamente all'indicazione dell'ufficio presso il quale deve essere presentata, entro i successivi trenta giorni, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione dichiarati all'atto della domanda. Di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
4. Una volta verificato il possesso dei requisiti di ammissione sulla base della predetta documentazione, la Commissione predispone l'elenco degli ammessi alla seconda prova scritta, stabilisce il calendario di tale prova e della successiva prova teorico-pratica, nonche' le sedi di svolgimento delle predette prove e la suddivisione dei candidati tra le sedi, anche in base alla lettera iniziale del cognome, in relazione all'ambito di competenza indicato dai candidati nella domanda di partecipazione. L'elenco dei candidati ammessi, il calendario delle prove, le sedi individuate e la suddivisione per lettera dei candidati sono pubblicati sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
5. Al termine della seconda prova scritta, ciascuna Sottocommissione procede collegialmente alla correzione degli elaborati e decide a maggioranza l'attribuzione del relativo punteggio. Al termine della correzione ciascuna Sottocommissione trasmette alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi alla prova teorico-pratica.
6. Il presidente della Commissione comunica a ciascun candidato l'ammissione alla prova teorico-pratica almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova medesima, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L'elenco dei candidati ammessi e' pubblicato sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La Commissione puo' procedere ad una nuova suddivisione dei candidati, anche in base alla lettera iniziale del cognome, presso le sedi individuate ai sensi del comma 4, in relazione all'ambito di competenza indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. In tale caso ne da' comunicazione agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; la nuova suddivisione dei candidati e' altresi' pubblicata sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
7. Durante il tempo di svolgimento della seconda prova scritta e della prova teorico-pratica debbono essere presenti nel locale degli esami almeno tre componenti della Sottocommissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Ad essi e' affidata la vigilanza degli esami, con l'ausilio dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2.
8. Al termine della prova teorico-pratica ciascuna Sottocommissione procede alla relativa valutazione secondo quanto stabilito al comma 5 e trasmette alla Commissione l'elenco dei candidati che hanno superato la prova.
 
Art. 7.

Acquisizione delle qualifiche di «restauratore di beni culturali»
e di «collaboratore restauratore di beni culturali»

1. L'elenco dei candidati, i quali, avendo superato la prova teorico-pratica, acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni culturali», e' approvato con decreto del Ministro ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonche' nel sito Internet del Ministero.
2. Il punteggio della prova teorico-pratica necessario per conseguire l'idoneita' all'acquisizione della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», ai sensi della lettera d) del comma l-quinquies dell'articolo 182 del Codice, e' compreso tra 50 e 69 centesimi.
3. La Commissione predispone l'elenco dei candidati che, ai sensi del comma 2, acquisiscono la qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali» e lo trasmette al Ministero. L'elenco e' approvato con decreto del Ministro ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonche' nel sito Internet del Ministero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 marzo 2009

Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Bondi

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Gelmini

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 177
 
Allegato A
(articoli 2 e 3)

AMBITI DI COMPETENZA

A1. Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura.
A2. Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti in materiali sintetici lavorati, ssemblati e/o dipinti.
A3. Materiali e manufatti tessili e pelle.
A4. Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e leghe.
A5. Materiale libraio e archivistico; manufatti cartacei e pergamenacei; materiale fotografico, cinematografico e digitale.
A6. Strumenti musicali.
A7. Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
 
Allegato B
(articolo 4)

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

(Come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato
dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005)
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina);
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali;
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata;
ICAR/19 - Restauro;
L-ART/10 - Metodologie della ricerca archeologica;
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale;
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna;
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea;
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro;
M-STO/01 - Storia medievale;
M-STO/02 - Storia moderna;
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche;
M-STO/08 - Archivistica; bibliografia e biblioteconomia;
M-STO/09 - Paleografia.



Note all'allegato B:
- Il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, recante
«Rideterminazione e aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e definizione delle relative
declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale
23 dicembre 1999», e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000, n. 249.
- Il decreto ministeriale 18 marzo 2005, recante
«Modificazioni agli allegati B e D al decreto ministeriale
4 ottobre 2000, concernente rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e
definizione delle relative declaratorie», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2005, n. 78.



 
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