Gazzetta n. 120 del 26 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 maggio 2009
Iscrizione di varieta' di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
sviluppo rurale, infrastrutture e servizi

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1;
Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 31 marzo 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varieta' di specie agrarie indicate all'art. 1, comma 1, del presente decreto;
Considerato che la sopra citata Commissione Sementi ha inoltre disposto il reinserimento nel relativo registro nazionale, della varieta' indicata all'art. 1, comma 2, del presente decreto, precedentemente cancellata per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;
Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varieta' di specie agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

----> Vedere tabella da pag. 69 a pag. 73 <----



Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione
da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero
dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 38/1998.



 
Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varieta' di specie agraria la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, precedentemente cancellata dai registri delle varieta' di specie agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione, e' nuovamente iscritta negli stessi registri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione con il nuovo responsabile a fianco di essa indicato:

----> Vedere tabella a pag. 73 <----

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 maggio 2009

Il direttore generale: Blasi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone