Gazzetta n. 120 del 26 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 febbraio 2009
Determinazione della retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite INAIL a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi, anno 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche;
Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2008 che ha fissato la retribuzione convenzionale annua, ai fini del sopra citato art. 6 della legge n. 25/1983, per gli anni 1999 fino al 2005;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL del 12 dicembre 2007, n. 407, relativa alla «determinazione delle retribuzioni convenzionali per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi» per gli anni 2006 e 2007;
Visto il decreto del 14 novembre 2008 che ha fissato la retribuzione annua da assumersi per la liquidazione delle rendite INAIL per gli anni 2006 e 2007;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL del 17 giugno 2008, n. 308;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2007 rispetto all'anno 2006, calcolata dall'ISTAT, pari all'1,7 per cento;
Considerato che non si e' verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, primo comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:
Art. 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi, nonche' delle prestazioni a queste collegate, e' fissata in euro 23.340,64 con effetto dal 1° luglio 2008.
 
Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra riportati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

Il Ministro : Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 299
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone