Gazzetta n. 120 del 26 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 29 aprile 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Anita Zechender, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
e per l'autonomia scolastica

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Anita Zechender;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in piu' paesi;
Visto il certificato di omologazione della laurea italiana in «lingue e letterature straniere - indirizzo storico-culturale lingua tedesca» al grado accademico spagnolo di «licenciada», rilasciato in data 19 febbraio 2009 dal Ministero della scienza ed innovazione - Direzione generale delle universita' (Spagna);
Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Rilevato che l'interessata ha compiuto la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia e che, pertanto, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, e' esonerata dalla presentazione della conoscenza linguistica;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine;
Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;
Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del piu' volte citato decreto legislativo n. 206/2007, qualora la domanda di riconoscimento abbia per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto, non si applica il disposto di cui al comma 3, relativo alla Conferenza dei servizi;
Considerato che la richiesta dell'interessata ha per oggetto un titolo identico a quello gia' decretato con provvedimento prot. n. 2177 del 22 febbraio 2008;
Accertato che l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione cosi' composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «lingue e letterature straniere - indirizzo storico-culturale - lingua tedesca» conseguita il 5 aprile 2005 presso l'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza»;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «certificado de aptitud pedagogica» con specializzazione in «lengua y literatura española», rilasciato il 16 marzo 2009 dall'Universita' di Jaen (Spagna), posseduto dalla prof.ssa Anita Zechender, cittadina italiana nata a Orvieto (Terni) il 21 marzo 1980, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «spagnolo» nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, per le classi di concorso:
45/A - Lingua straniera;
46/A - Lingue e civilta' straniere.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

Il direttore generale: Dutto
 
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