Gazzetta n. 119 del 25 maggio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009, n. 51
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 13 luglio 2006, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il quadriennio normativo 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale integrativa del quadriennio normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 marzo 2009 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:
per la Polizia di Stato:
S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia);
S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia);
S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia);
SILP per la CGIL;
Federazione Confederazione CONSAP - ITALIA SICURA (ANIP USP);
Federazione Sindacale Polizia Li.Si.Po So.di.Po Rinnovamento Sindacale per l'UGL;
COISP - UP - FPS (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia);
UIL PS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato);
per il Corpo della polizia penitenziaria:
S.A.P.Pe. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria);
O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria);
CISL-FPS/Polizia penitenziaria;
UIL-PA/Polizia penitenziaria;
S.I.N.A.P.Pe. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria);
CGIL-FP/Polizia penitenziaria;
S.I.A.P.Pe. (Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria);
U.S.P.P. (UGL FNPP-CLPP-LISIAPP);
Federazione Sindacati Autonomi C.N.P.P.;
per il Corpo forestale dello Stato:
S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale);
UGL/Corpo forestale dello Stato;
CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato;
UIL-PA/Corpo forestale dello Stato;
Federazione Sindacale Forestale SAPECOFS - CISAL;
CGIL - FP/Corpo forestale dello Stato;
Sindacato Nazionale dei Dirigenti e Direttivi Forestali (DIRFOR);
Visto lo schema di provvedimento di concertazione integrativo del quadriennio normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 marzo 2009 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;
Visti l'articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e l'articolo 3, commi 133 e 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);
Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale integrativo per le Forze di polizia ad ordinamento civile e' stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento integrativo per le Forze di polizia ad ordinamento militare e' stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale integrativo riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento integrativo riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione
dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di
impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate) e' il seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente
decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale
civile e militare con qualifica dirigenziale resta
disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di separati
decreti del Presidente della Repubblica concernenti
rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la
funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di
scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso
termine, le organizzazioni sindacali del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare
proposte e richieste relative alle materie oggetto delle
procedure stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel
termine predetto, anche separatamente per sezioni
Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative
proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica,
al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di
finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello
stato maggiore della Difesa o del Comando generale
corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi
di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che
compongono la delegazione di parte pubblica le loro
osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i
delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle
rispettive sezioni COCER e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore
della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
per gli aspetti normativi e biennali per quelli
retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino
all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.».
- Il decreto del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione 13 luglio 2006,
recante «Individuazione della delegazione sindacale che
partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo
sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti
giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti
economici, riguardante il personale delle Forza di polizia
ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della
polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2006, n. 178.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo
sindacale e del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
ottobre 2007, n. 229:
«Art. 15 (Rinnovi contrattuali 2006-2007 -
Autorizzazione di spesa). - 1. Per fare fronte ai maggiori
oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno
2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese
intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007,
e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo
1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la
retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di
stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi
2, 3 e 4 hanno previsto decorrenze successive al 1°
febbraio 2007.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione
per il personale delle amministrazioni dello Stato
destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al
biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1°
dicembre 2007.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi'
al personale statale in regime di diritto pubblico per il
quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati
emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o
dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio
2006-2007.
4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione
anche nei confronti del personale dipendente dalle
amministrazioni del settore pubblico non statale per il
quale, entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti
definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi
al biennio 2006-2007.
5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e
4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del
biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo
l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno
2008.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 133 e 134,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario:
«133. Per le finalita' indicate al comma 131, le risorse
previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti
retributivi al personale statale in regime di diritto
pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per
l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno
2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di
euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195.
134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono
stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro
da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con
riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria,
e della difesa nazionale, da utilizzare anche per
interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento
delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante
l'attivazione delle apposite procedure previste dallo
stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo
sindacale e del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243,
supplemento ordinario.



 
Art. 2.

Nuovi stipendi

1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

----> Vedere tabella a pag. 3 <----

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
«Art. 2 (Nuovi stipendi). - 1. Dal 1° gennaio 2006, il
valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,39 annui
lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze
di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo
2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle
misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi
di cui alla seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 38 <----

2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto
parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
301, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 39 <----

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto
parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
301, e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 40 <----

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai
commi precedenti, per la quota parte relativa
all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1°
gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo
2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha
effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo
fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono
l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso
di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
301.».
- Per il testo dell'articolo 15 del decreto legge 1
ottobre 2007, n. 159, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante
«Sistema dei parametri stipendiali per il personale non
dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a
norma dell'articolo 7 della Legge 29 marzo 2001, n. 86»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173,
supplemento ordinario:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio
basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori
stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita'
integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi,
nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle
3, 4 e 5.».
- La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante «Collegamento
delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza
del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
degli istituti di previdenza", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10,
dellalegge 8 agosto 1995, n. 335, recante«Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177 , rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo
15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».



 
Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, supplemento
ordinario:
«Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore
alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
di famiglia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 172 della legge 11
luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
1980, n. 190, supplemento ordinario:
«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che
liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al
pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via
provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti
formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli
uffici presso cui presta servizio il personale interessato
relative agli elementi necessari per la determinazione del
trattamento stesso.».



 
Art. 4.

Indennita' pensionabile

1. La decorrenza delle misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

----> Vedere tabella a pag. 5 <----

3. Gli importi di cui al precedente comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170:
«Art. 4 (Indennita' pensionabile). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2007, le misure dell'indennita' mensile
pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220,
sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi
mensili lordi:

----> Vedere tabella a pag. 41 <----



 
Art. 5.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 13.804.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 5.195.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 702.000;
b) per l'anno 2008:
1) Polizia di Stato: euro 46.203.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 17.820.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 3.462.000;
c) a decorrere dall'anno 2009:
1) Polizia di Stato: euro 11.637.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 1.908.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 188.000.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono maggiorati come segue:
a) Polizia di Stato: euro 174.000;
b) Polizia penitenziaria: euro 77.000;
c) Corpo forestale dello Stato: euro 9.000.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per
le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2002, n. 178, supplemento ordinario:
«»Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo
quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio
economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
come da tabella «A» allegata al presente decreto, dalle
seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate
nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le
medesime esigenze, nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348,
recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione integrativi per il personale
non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
dicembre 2003, n. 298:
«Art. 3 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e'
incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti
risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: € 3.475.100,00;
b) Polizia penitenziaria: € 1.406.100,00;
c) Corpo forestale dello Stato: € 218.300,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del
comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301,
recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e dello schema di
provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al biennio economico 2004-2005»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2004, n.
298, supplemento ordinario:
«Art. 7 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 2003, n. 348, e' incrementato delle seguenti
risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli
afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione integrativi per il personale non dirigente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare,
relativi al biennio economico 2004-2005», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2006, n. 148:
«Art. 4 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
come incrementato dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 301, e' ulteriormente incrementato
delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 956.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 420.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 58.000,00;
b) a decorrere dall'anno 2006:
1) Polizia di Stato: euro 3.187.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 3.368.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 368.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
«Art. 5 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
come incrementato dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348,
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 301, e dall'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, e'
ulteriormente incrementato delle seguenti risorse
economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal
2008:
1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».



 
Art. 6.

Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 7 <----



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
301:
«6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui
all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle
misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le
misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario
restano quelle fissate dall'articolo 4, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, riportate nella seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 43 <----



 
Art. 7.

Buoni pasto

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009 l'importo del buono pasto di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato in euro 7,00.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento
di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al
biennio economico 1998-1999», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180, supplemento ordinario:
«Art. 35 (Buono-pasto). - 2. Le Amministrazioni, nelle
condizioni previste dal comma precedente, possono anche
provvedere tramite la concessione di un buono-pasto
giornaliero dell'importo di lire 9.000.».



 
Art. 8.

Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto, Assistente e Assistente Capo, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

----> Vedere tabella a pag. 9 <----

3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

----> Vedere tabella a pag. 10 <----

4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254:
«Art. 5 (Assegno funzionale). - 3. Per l'attribuzione
dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2,
la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al
biennio precedente alla data di maturazione della prevista
anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel
periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione o un
giudizio complessivo inferiore a buono.»".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220:
«Art. 3 (Assegno funzionale). - 1. Le misure
dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a
decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006,
nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:

----> Vedere tabella a pag. 44 <----

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o
qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei
commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato,
per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di
custodia, provenienti da ruoli inferiori, le misure
dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 31
dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate
nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:

----> Vedere tabella a pag. 44 <----



 
Art. 9.

Indennita' di impiego per il personale del
Nucleo operativo di sicurezza (NOCS)

1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneita' per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, e' attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 2009, un'indennita' mensile stabilita in relazione alla qualifica e all'anzianita' di servizio nella misura indicata nella seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 11 <----

2. L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile anche con l'indennita' mensile pensionabile, secondo le modalita' e le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505.
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, e' corrisposta l'indennita' di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 5
agosto 1978, n. 505, recante «Adeguamento di alcune
indennita' spettanti alle forze di polizia», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1978, n. 247:
«Art. 1. - 1. A decorrere dal 1° aprile 1978, le misure
dell'indennita' mensile per servizio di istituto, prevista
dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive
modificazioni, spettante ai funzionari di pubblica
sicurezza, agli appartenenti al Corpo di polizia femminile,
all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di
pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti
di custodia, nonche' agli ufficiali, sottufficiali, guardie
scelte e guardie del Corpo forestale, sono aumentate di
lire 50 mila.
2. A decorrere dalla stessa data e fino al momento della
ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi
di polizia, le indennita' di aeronavigazione e di volo ed
annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n.
187 , sono cumulabili con l'indennita' mensile per il
servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero
spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ,
e successive modificazioni, delle quali indennita' la piu'
favorevole e' cumulabile in misura intera e l'altra in
misura limitata al 50 per cento.».



 
Art. 10.

Indennita' per operatori subacquei

1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennita' previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto.



Nota all'art. 10:
- Si riporta la tabella C annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante
«Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15
novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di
indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non
di ruolo, ed agli operai dello Stato», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1975, n. 128.

----> Vedere tabella a pag. 45 <----

[1] Le attivita' svolte dagli operatori subacquei
dovranno essere trascritte su apposito registro ufficiale
dal quale dovranno risultare:
il giorno, l'ora, la durata, la profondita', lo scopo
dell'immersione, il cognome, il nome, la qualifica, la
categoria dell'operatore subacqueo, della guida,
dell'assistente sanitario, dell'operatore di soccorso, dei
tecnici e manovali e di chi ha ordinato l'immersione.
Da tale registro dovranno essere estratti gli elementi
per la documentazione contabile dell'indennita' da
corrispondere agli aventi diritto.
[2] La corresponsione dell'indennita' deve essere
effettuata mensilmente.
[3] La profondita' dell'immersione (colonna 1) e' la
massima raggiunta nel corso dell'immersione.
[4] Nel computo totale giornaliero dei tempi di
immersione:
a) nelle immersioni non in saturazione:
la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti
deve essere considerata di durata pari a 30 minuti;
i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme,
devono essere valutati a quarti d'ora e le frazioni
inferiori a 15 minuti devono essere considerate 15 minuti.
Tale arrotondamento non deve essere eseguito sul tempo
della singola immersione, ma sul totale delle immersioni
eseguite in una giornata.
b) Nelle immersioni in saturazione:
i tempi di permanenza per ogni fascia di profondita'
vanno conteggiati in ore intere aggiungendo le eventuali
frazioni di ora nel tempo di permanenza nella fascia di
profondita' successiva.
Le frazioni di ora risultanti nell'ultima fascia di
profonditainteressata vanno arrotondate all'ora.
[5] L'indennita' va maggiorata del 25 per cento per
immersioni eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno
lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature
subacquee.
[6] Per i seguenti tipi di immersione si applicano le
riduzioni appresso indicate all'importo delle indennita'
cui alle colonne 2, 3 e 4:
a) immersione durante i corsi di conseguimento di
abilitazioni subacquee, 50 per cento;
b) immersioni del personale brevettato per
addestramento o durante corsi di perfezionamento e
specializzazione, 50 per cento;
c) immersioni in camere di decompressione e impianti
iperbarici a terra, 20 per cento.».



 
Art. 11.

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermita' dipendente da causa di servizio.
3. Per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai sovrintendenti e qualifiche equiparate con un'anzianita' inferiore a 15 anni, e' incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 e' sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 10, comma 4, e 17,
comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante
«Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa
alle indennita' operative del personale militare»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85:
«Art. 10 (Indennita' supplementare di comando navale, di
mancato alloggio e di fuori sede). - Agli ufficiali e ai
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in
allestimento e' corrisposta nei giorni di navigazione,
purche' di durata non inferiore a 8 ore continuative,
l'indennita' supplementare di fuori sede nella misura
mensile del 180 per cento dell'indennita' di impiego
operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita'
di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta
tabella. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni
di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di
assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a
decorrere dall'ultima navigazione effettuata.».
«Art. 17 (Norme di corresponsione e cumulabilita' delle
indennita'). - Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e
14, nonche' tutte quelle supplementari previste ai
precedenti articoli, fermo comunque il diritto
all'indennita' di cui all'articolo 2, non sono corrisposte
al personale in licenza straordinaria, al personale assente
dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermita'
quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e,
salvo il disposto dell'articolo 14, al personale che,
fruendo del trattamento economico di missione con
percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le
accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o
interforze, nonche' presso le universita' o all'estero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2, del
decreto del Presidente della repubblica 18 giugno 2002, n.
164:
«2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile destinatario dell'indennita' di impiego operativo
per attivita' di aeronavigazione e di volo, al fine di
riequilibrare il trattamento economico connesso con la
specifica responsabilita' operativa nel quadro generale
dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un
emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili
di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto
emolumento compete, all'atto del passaggio alla qualifica o
anzianita' superiore, nella misura corrispondente alla
nuova qualifica o anzianita'.».

----> Vedere tabella a pag. 46 <----



 
Art. 12.

Indennita' di bilinguismo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

----> Vedere tabella a pag. 12 <----

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

----> Vedere tabella a pag. 12 <----

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1 e 2 e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

----> Vedere tabella a pag. 13 <----



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1961, n. 1165, recante «Indennita' speciale di 2ª
lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato,
compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento
autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai
Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia
di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi
competenza regionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
16 novembre 1961, n. 284:
«Art. 1. - Ferme restando le disposizioni dello statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di
attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della
lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di
ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello
Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con
ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario
e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva,
alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in
servizio nella provincia di Bolzano o in Uffici sedenti in
Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato
l'esame e ottenuta l'attestazione di cui all'art. 2 della
presente legge, viene attribuita un'indennita' speciale di
seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennita',
nelle seguenti misure:
a) per il personale delle carriere direttive, i
magistrati e gli ufficiali. L. 30.000;
b) per il personale delle carriere di concetto e
equiparate. L. 25.000;
c) per il personale delle carriere esecutive ed
equiparate ed i sottufficiali. L. 20.000;
d) per il personale delle carriere ausiliarie ed
equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e
giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente
personale militare. L. 18.000.
Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e'
computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e
non viene corrisposta durante i periodi di destinazione,
anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli
indicati nel primo comma del presente articolo.».
- Si riporta Il testo dell'articolo 10, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento
di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al biennio economico 2000-2001»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2001, n. 93,
supplemento ordinario:
«Art. 10 (Indennita' di bilinguismo). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda
lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto
legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui
all'articolo 1, comma 1, in servizio nella provincia di
Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza
regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del
Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata
nelle seguenti misure mensili lorde:

----> Vedere tabella a pag. 47 <----

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennita'
speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui
all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti
ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle
d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del
Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata
nelle seguenti misure mensili lorde:

----> Vedere tabella a pag. 47 <----

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio1988, n.
287, recante «Norme per la corresponsione dell'indennita'
di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico
impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella
regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1988, n. 173:
«Art. 3. - 1. Ai dipendenti indicati nell'art. 1, che
abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della
conoscenza della lingua francese, viene attribuita
l'indennita' speciale di seconda lingua cumulabile con
tutte le altre indennita' nelle seguenti misure mensili
lorde per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1986 ed il
4 settembre 1986:
1ª fascia: personale inquadrato al 7° livello
retributivo e superiori: L. 210.405;
2ª fascia: personale inquadrato al 5° e 6° livello
retributivo: L. 175.338;
3ª fascia: personale inquadrato al 4° e 3° livello
retributivo: L. 140.270;
4ª fascia: personale inquadrato al 2° e 1° livello
retributivo: L. 126.243.
A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennita' viene
corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:
1ª fascia: L. 241.965;
2ª fascia: L. 201.638;
3ª fascia: L. 161.310;
4ª fascia: L. 145.179.
2. Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non
e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e
non viene corrisposta durante i periodi di destinazione,
anche temporanea, in sedi od uffici non ubicati nel
territorio della regione Valle d'Aosta.
3. L'indennita' speciale di bilinguismo e' rivalutata
ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni
dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio
precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le
modalita' previste dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980,
n. 454.».



 
Art. 13.

Trattamento di missione

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta' dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete, il rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attivita' di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unita' di personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilita' amministrativo - contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso e' corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purche' quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del presente articolo.
10. L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. L'Amministrazione trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai singoli servizi di missione svolti.
11. La localita' di abituale dimora o altra localita' puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonche' la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.
12. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima localita', di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.
14. Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.
15. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
16. L'indennita' di cui all'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e' corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per tutte le attivita' istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie attivita' di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti.



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254:
«4. In caso di missioni di durata superiore a trenta
giorni connesse con particolari attivita' di servizio di
carattere operativo che coinvolgano piu' unita di
personale, l'Amministrazione ove lo ritenga piu'
conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso
medio delle spese di pernottamento degli eventuali
fruitori, ha facolta' di locare con oneri, compresi quelli
per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli,
appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da
concedere al personale interessato in luogo della
sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di
missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le
normative in vigore. Al predetto personale le spese per il
vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 5 e 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164:
«5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione,
prevista dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio
normativo Polizia, e' rideterminata in € 6,00 per ogni ora.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad
ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi
addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta
giorni di missione continuativa nella medesima localita',
previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio
1978, n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 18
dicembre1973, n. 836, recante «Trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1973, n.
333, supplemento ordinario:
«Art. 10. - Ai dipendenti che si rechino in missione
presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le
dogane internazionali situate in territorio estero compete
l'indennita' di trasferta nella misura e con le modalita'
previste per l'interno. Tuttavia, per dette missioni,
compete la indennita' di trasferta anche se la distanza
intercorrente fra la ordinaria sede di servizio e la
localita' di missione e' inferiore ai 12 chilometri di cui
al punto d) del terzo comma dell'articolo 3 della presente
legge.».



 
Art. 14.

Trattamento economico di trasferimento

1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un'indennita' di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.
9. Il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato puo', al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l'indennita' mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici mesi. Tale opzione puo' essere esercitata una sola volta.



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 19, comma 8, e 20,
comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836:
«8. Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia
compiuto con mezzi forniti gratuitamente
dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete
alcuna indennita' chilometrica.».
«5.Le indennita' e i rimborsi relativi al trasferimento
della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono
corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla
data del movimento e sempreche' questo risulti avvenuto
entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento
di trasferimento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
legge 29 marzo 2001, n. 86, recante «Disposizioni in
materia di personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile
2001, n. 77:
«Art. 1 (Indennita' di trasferimento). - 3. Il personale
che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio
puo' optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1,
per il rimborso del 90 per cento del canone mensile
corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo
massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non
superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente
comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».



 
Art. 15.

Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. Per il personale della Polizia di Stato, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170:
«Art. 10 (Orario di lavoro). - 3. Fermo restando il
diritto al recupero, al personale che per sopravvenute
inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno
destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di € 5,00 a
compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero.».



 
Art. 16.

Congedi straordinari e aspettativa

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti di cui all'articolo 68, comma 3, e all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermita', in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita', competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
5. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e' collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneita', sino ad avvenuto trasferimento.
6. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennita' previste per la giornata lavorativa.



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 39, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi
correttivi di finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, supplemento ordinario:
«39. Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "per il
primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli
assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per
servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni
di lavoro straordinario. durante il periodo di congedo
ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al
periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti
gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario".».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395, recante «Recepimento dell'accordo sindacale del 20
luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1995, n.
222, supplemento ordinario:
«2. In occasione di trasferimento del personale, per le
esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un
congedo straordinario speciale nelle durate di seguito
specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti0
per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con
almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il
personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare
o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al
personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno
10 anni di servizio; giorni venti al personale senza
famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 339, recante «Passaggio del personale non idoneo
all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre
amministrazioni dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158.
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274.
- Si riporta il testo degli articoli 68, comma 3, e 70
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22,
supplemento ordinario:
«Art. 68 (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo
per perdita della integrita' fisica dipendente da causa di
servizio). - L'aspettativa per infermita' ha termine col
cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo'
protrarsi per piu' di diciotto mesi.».
«Art. 70 (Cumulo di aspettative). - Due periodi di
aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti
della determinazione del limite massimo di durata previsto
dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di
servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di
aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti
della determinazione del limite massimo di durata previsto
dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda
un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di
famiglia e per infermita' non puo' superare in ogni caso
due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravita' il Consiglio di
amministrazione puo' consentire all'impiegato, che abbia
raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne
faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza
assegni di durata non superiore a sei mesi.».
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 7 ottobre 2005, n. 228, recante «Regolamento
recante norme per il passaggio del personale dei ruoli
degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli
ispettori del Corpo forestale dello Stato in altri ruoli
dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello
Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre
2005, n. 257.



 
Art. 17.

Terapie salvavita

1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.



Nota all'art. 17:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo
sindacale e del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243,
supplemento ordinario.



 
Art. 18.

Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 9, comma 1, 39 e 40
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96,
supplemento ordinario:
«Art. 9 (Polizia di Stato, penitenziaria e municipale).
- 1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo,
durante la gravidanza e' vietato adibire al lavoro
operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.».
«Art. 39 (Riposi giornalieri della madre). - 1. Il
datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri,
durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di
riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e'
uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore
a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata
di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli
effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi
comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita'
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.».
«Art. 40 (Riposi giornalieri del padre). - 1. I periodi
di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre
lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo
padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che
non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della
madre.».
- La legge 5 febbraio 1992, n 104, recante «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39.



 
Art. 19.

Diritto allo studio

1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.



Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 78 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782,
recante «Approvazione del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1985, n. 305:
«Art. 78 (Diritto allo studio). - L'Amministrazione
della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del
personale che intende conseguire un titolo di studio di
scuola media superiore o universitario o partecipare a
corsi di specializzazione post universitari o ad altri
corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate
nella stessa sede di servizio.
A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo
straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale
complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi
stessi.
Tale periodo viene detratto dall'orario normale di
servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato
almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la
richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed
inderogabili esigenze di servizio.
L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea
documentazione, di avere frequentato il corso di studi per
il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di
revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia'
fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno
successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254:
«1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo
non siano attivati nella sede di servizio, il diritto alle
150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i
medesimi corsi svolti in altra localita'. In tal caso i
giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di
tale localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in
ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore
medesime.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al
personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia
gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede
di servizio.».



 
Art. 20.

Asili nido
1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalita' e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le finalita' di cui al comma 1, dei seguenti importi annui:
a) Polizia di Stato: euro 533.695;
b) Polizia penitenziaria: euro 500.000;
c) Corpo forestale dello stato: euro 126.715.



Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
«Art. 38 (Asili nido). - 1. Nell'ambito delle attivita'
assistenziali nei confronti del personale e nei limiti
degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti
l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle
rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i
figli a carico, secondo modalita' e criteri da concordare
con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale.
2. A decorrere dall'anno 2002 sono assegnati
complessivamente per le finalita' di cui al comma 1 € 1,5
milioni annui.
3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene
effettuata in proporzione alla consistenza numerica del
personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000,
presso ciascuna Forza di polizia.».



 
Art. 21.

Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.



Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 22
maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela
dell'ordine pubblico.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 maggio 1975, n. 136:
«Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei
militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti
compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di
altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere
assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello
Stato o da libero professionista di fiducia
dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico
del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e'
responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a
favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta
dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti
assistenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo18 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, e convertito con
modificazioni nella legge, 23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta
Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119):
«Art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale). -
1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita'
civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di
dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di
fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o
con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con
sentenza o provvedimento che escluda la loro
responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di
appartenenza nei limiti riconosciuti congrui
dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni
interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono
concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione
nel caso di sentenza definitiva che accerti la
responsabilita'.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in
lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.».



 
Art. 22.

Forme di partecipazione

1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «turni di reperibilita'», sono inserite le seguenti parole:
«ed il cambio turno.».
2. Il comma 5 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' sostituito dal seguente comma:
«5. Ferma restando l'invarianza della spesa, dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa sulle forme di partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni sono costituite, con cadenza biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali rappresentative individuate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica e firmatarie del quadriennio normativo, in numero comunque non superiore a dieci. Le medesime Commissioni possono, altresi', essere costituite anche in forma paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a far parte delle predette Commissioni un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e la manifestazione di volonta' espressa da ciascun rappresentante sindacale e' considerata in ragione del grado di rappresentativita' dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Le modalita' di costituzione delle predette Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di singola Amministrazione.».
3. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma:
«6. Per la Polizia di Stato, ferma restando l'invarianza della spesa, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite le modalita' per la costituzione di una Commissione consultiva, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del Fondo di assistenza, alla quale partecipano cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto. Per il Corpo di Polizia penitenziaria, ferme restando le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite, nel rispetto dell'invarianza della spesa, le modalita' per la costituzione di una Commissione consultiva competente a formulare al Consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza, proposte e pareri non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti al Corpo. Partecipano alla Commissione consultiva cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto.».
4. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale,» sono aggiunte le seguenti parole:
«individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e».
5. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale», sono aggiunte le seguenti parole:
«individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e».
6. All'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le parole «associativi e» sono eliminate.



Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo degli articoli 24, 28 commi 2 e 5,
31, comma 2, 32, comma 3, e 34, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
«Art. 24 (Accordo nazionale quadro di amministrazione e
contrattazione decentrata). - 1. L'accordo nazionale quadro
di amministrazione e' stipulato fra il Ministro competente,
o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai
rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale
firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 23,
lettera a1).
2. Le relative procedure di contrattazione devono essere
avviate entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, termine entro il quale le
organizzazioni sindacali presentano le relative
piattaforme.
3. L'accordo nazionale quadro di amministrazione ha
durata quadriennale e le materie che ne costituiscono
oggetto devono essere trattate in un'unica sessione.
4. L'accordo non puo' essere in contrasto con i vincoli
risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo
nazionale ne' comportare oneri eccedenti le risorse
confluite nel fondo di cui all'articolo 14.
5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si
svolgono per ciascuna amministrazione sulle seguenti
materie di contrattazione:
a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da
attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse
del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui
all'articolo 14; definizione delle modalita' per la loro
destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonche' le
relative modalita' di verifica. L'accordo su tale punto
avra' cadenza annuale;
b) principi generali per la definizione degli accordi
decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di
perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalita'
di verifica di tali accordi, nonche' per le determinazioni
dei periodi di validita';
c) individuazione delle tipologie per l'articolazione
dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di
specifiche esigenze locali, anche la possibilita' di
accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio
diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro;
d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli
alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
e) criteri relativi alla formazione ed
all'aggiornamento professionale;
f) criteri generali, previa informazione dei dati
necessari, per la programmazione di turni di lavoro
straordinario diretti a consentire ai responsabili degli
uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati,
particolari esigenze di servizio;
g) criteri generali per l'applicazione del riposo
compensativo;
h) criteri generali per la programmazione di turni di
reperibilita';
i) indirizzi generali per le attivita' gestionali degli
enti di assistenza del personale;
l) criteri per l'impiego del personale con oltre
cinquanta anni d'eta' o con piu' di trenta anni di
servizio.
6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni
sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di
livello dirigenziale individuati da ciascuna
Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto
a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure
previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto sulle
procedure, e per le seguenti materie:
a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di
quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le
modalita' ivi definite ed entro trenta giorni dalla data
dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel
caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la
commissione di cui all'articolo 29, comma 3, esprime parere
vincolante nel merito;
b) criteri applicativi relativi alla formazione ed
all'aggiornamento professionale, con riferimento alle
materie, ai tempi ed alle modalita';
c) criteri per la verifica della qualita' e della
salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci;
d) criteri per la verifica delle attivita' di
protezione sociale e di benessere del personale;
e) misure dirette a favorire pari opportunita' nel
lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle
azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.».
«Art. 28 (Forme di partecipazione). - 2. Nell'ambito di
ciascuna amministrazione, i responsabili degli uffici
centrali e periferici si incontrano, con cadenza
semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito
con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse,
per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle
modalita' di attuazione dei criteri concernenti la
programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo
compensativo ed i turni di reperibilita'. A seguito di tale
confronto le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito con il presente decreto sottopongono
la questione all'amministrazione centrale per un apposito
esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una
diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.
5. Dalla data di sottoscrizione dell'accordo recepito
con il presente decreto e fino all'introduzione di una
nuova normativa relativa alla materia sopra esposta, le
commissioni di cui all'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 395 del 1995, cosi' come modificato dal
comma 4, dovranno essere ricostituite con cinque
rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle
Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito
con il presente decreto.».
«Art. 31 (Distacchi sindacali). - 2. Alla ripartizione
degli specifici contingenti complessivi dei distacchi
sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali
del personale, rappresentative sul piano nazionale ai sensi
della normativa vigente, provvede, nell'ambito
rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il
Ministro per la funzione pubblica, sentite le
organizzazioni sindacali interessate, entro il primo
quadrimestre del 2003, con riferimento allo stesso anno, e
successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun
biennio. La ripartizione, che ha validita' fino alla
successiva, e' effettuata esclusivamente in rapporto al
numero delle deleghe complessivamente espresse per la
riscossione del contributo sindacale conferite dal
personale alle rispettive amministrazioni accertate per
ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data
del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si
effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal
numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle
revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi
dell'art. 93, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed
al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31
dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente
rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la
data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al
31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello,
delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.».
«Art. 32 (Permessi sindacali). - 3. Alla ripartizione
degli specifici monte ore annui complessivi di permessi
sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni
sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale
ai sensi della normativa vigente provvedono, nell'ambito
rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le
amministrazioni di appartenenza del personale interessato,
sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi
titolo entro il 31 marzo 2003, con riferimento all'anno
2002, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.
Il monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di
Polizia ad ordinamento civile e' ripartito tra le
organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle
deleghe complessivamente espresse per la riscossione del
contributo sindacale, conferite dal personale alle
rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle
citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui si effettua la
ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle
deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma
2, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti
al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale
dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto,
la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La
delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga
revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal
numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun
anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente.
Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della
successiva ripartizione, l'amministrazione puo' autorizzare
in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel
limite del 25% del contingente previsto nell'anno
precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente
titolo.».
«Art. 34 (Adempimenti delle amministrazioni -
Responsabilita'). - 3. Le Organizzazioni sindacali
depositano presso ciascuna amministrazione un modello di
delega per la riscossione del contributo sindacale e uno
per la revoca. Le deleghe hanno efficacia, ai fini
associativi e contabili, dal primo giorno del mese
successivo a quello della data del timbro di accettazione
apposto sulla delega dall'ufficio ricevente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
«Art. 26 (Forme di partecipazione). - 1. Oltre ai
comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari
opportunita' e di formazione e aggiornamento professionale
di cui agli articoli 20 e 22, presso ciascuna
Amministrazione sono costituite apposite commissioni, a
livello centrale e periferico, per la verifica e la
formulazione di proposte relativamente:
a) alla formazione ed aggiornamento professionale;
b) alla qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e
degli spacci;
c) alle attivita' di protezione sociale e di benessere
del personale;
d) alle misure dirette a favorire pari opportunita' nel
lavoro e nello sviluppo professionale (solo a livello
periferico);
e) Commissione automezzi;
f) Commissione tecnologia ed informatica.
2. Nell'ambito di ogni Amministrazione e' altresi'
costituita, a livello centrale, una commissione per la
formulazione di pareri in ordine alla qualita' e
funzionalita' del vestiario.
3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi
dei commi 1 e 2 - che non hanno natura negoziale - sono
presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono
composte, in pari numero, da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito
con il presente decreto e da rappresentanti
dell'Amministrazione.
4. Per la commissione per le ricompense al personale
della Polizia di Stato, di cui all'articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il
Ministro dell'interno con proprio decreto nomina, con
cadenza biennale, sei componenti designati dalle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita'
delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente
espresse per la riscossione del contributo sindacale
conferite dal personale all'Amministrazione. Nei limiti dei
posti disponibili, a ciascuna organizzazione sindacale
rappresentativa e' garantita la designazione di almeno un
componente. Analoga commissione, nel rispetto di criteri di
pariteticita', e' costituita rispettivamente per il
personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato.
5. Ciascuna Amministrazione, una volta l'anno, indice un
apposito incontro, a livello centrale, con le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il presente decreto per un confronto, senza
alcuna natura negoziale, sulle modalita' di attuazione
degli indirizzi generali concernenti le attivita' degli
enti di assistenza del personale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195:
«1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;».



 
Art. 23.

Norme di garanzia

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «periferiche dell'Amministrazione» sono aggiunte le seguenti parole:
«che provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello stesso.».
2. Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' sostituito dal seguente comma:
«3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una Commissione, dotata di autonomo regolamento che ne disciplina la funzionalita' e l'organizzazione, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.».



Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 29, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164:
«2. Qualora in sede di applicazione delle materie
regolate dal presente decreto e dall'accordo quadro di
amministrazione siano rilevate, in sede centrale o
periferica, violazioni delle procedure del sistema delle
relazioni sindacali di cui all'articolo 23 o insorgano
conflitti fra le amministrazioni e le Organizzazioni
sindacali nazionali sulla loro corretta applicazione, puo'
essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione
paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame
della questione controversa con la specifica e puntuale
indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla
richiesta, la predetta commissione procede ad un esame
della questione controversa, predisponendo un parere
vincolante nel merito a far data dal giorno in cui e' stata
formulata la richiesta, al quale le parti si conformano,
che successivamente e' inviato all'ufficio nel quale la
controversia stessa e' insorta. Di tale parere e' data
conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche
dell'amministrazione».
3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, e'
istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una
commissione presieduta da un rappresentante
dell'amministrazione e composta in pari numero da
rappresentanti dell'amministrazione e da un rappresentante
per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.».



 
Art. 24.

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.



Nota all'art. 24:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo
sindacale e del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243,
supplemento ordinario.



 
Art. 25.

Nuovi stipendi

1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

----> Vedere tabella a pag. 19 <----

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.



Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
«Art. 20 (Nuovi stipendi). - 1. Dal 1° gennaio 2006, il
valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,39 annui
lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze
di polizia ad ordinamento militare, individuato
nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 52 <----

2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto
parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
301, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 53 <----

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto
parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
301, e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 54 <----

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai
commi precedenti, per la quota parte relativa
all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1°
gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo
2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha
effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo
fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono
l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso
di vacanza contrattuale, dall'articolo 8, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
301.».
- Per il testo dell'articolo 15 del decreto legge 1
ottobre 2007, n. 159, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei
parametri stipendiali per il personale non dirigente delle
Forze di polizia e delle Forze armate, a norma
dell'articolo 7 della Legge 29 marzo 2001, n. 86»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173,
supplemento ordinario, si veda nelle note all'art. 2.
- La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante «Collegamento
delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza
del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
degli istituti di previdenza», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
- Per il testo dell'articolo 2, comma 10, dellalegge 8
agosto 1995, n. 335, recante«Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190,
supplemento ordinario, si veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 26.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.



Nota all'art. 26:
- Per il testo dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, supplemento
ordinario, si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale
del personale civile e militare dello Stato», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190,
supplemento ordinario, si veda nelle note all'art. 3.



 
Art. 27.

Indennita' pensionabile

1. La decorrenza delle misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

----> Vedere tabella a pag. 21 <----

3. Gli importi di cui al precedente comma 1 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.



Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007
n. 170:
«1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure
dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei
seguenti importi mensili lordi:

----> Vedere tabella a pag. 55 <----



 
Art. 28.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi' come incrementato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 e dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Arma dei carabinieri: euro 15.345.000;
2) Guardia di Finanza: euro 9.579.000;
b) per l'anno 2008:
1) Arma dei carabinieri: euro 46.954.000;
2) Guardia di Finanza: euro 28.286.000;
c) a decorrere dall'anno 2009:
1) Arma dei carabinieri: euro 14.410.000;
2) Guardia di Finanza: euro 4.540.000.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1 lettera c), sono maggiorati come segue:
a) Arma dei carabinieri: euro 74.000;
b) Guardia di Finanza: euro 38.000.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
6. Nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sara' assicurato il ruolo della Rappresentanza militare ai sensi della normativa vigente al momento della suddetta ripartizione.



Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
«Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali.) -1. Per
ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse
economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di
cui all'articolo 53 del secondo quadriennio normativo
Polizia e all'articolo 23 del biennio economico Polizia
2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella
«A» allegata al presente decreto:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita'
operative e di funzionamento individuate dal Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante
generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che
comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o
disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei
carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento
speciale;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita'
collettiva al fine del miglioramento dei servizi;
f) compensare, per quanto riguarda il personale
dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni
investigative e di controllo del territorio, nonche', per
quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di
finanza, le specifiche funzioni di Polizia
economico-finanziaria.
4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
Ministro dell'economia e finanze, su proposta dei
rispettivi Comandanti generali, previa informazione alle
rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59
del secondo quadriennio normativo Polizia, sono annualmente
determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione
delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31
dicembre di ciascun anno e le modalita' applicative
concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal
presente articolo.
5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare
una distribuzione indistinta e generalizzata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348:
«Art. 8 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per
ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse
economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di
cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a
decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:
a) Arma dei carabinieri: € 3.344.600,00;
b) Guardia di finanza: € 2.160.600,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), e b), del comma
1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301:
«Art. 14 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo
per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 2002, n. 164, ed all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e'
incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli
afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220:
«Art. 8 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento militare, le risorse economiche per
l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo
53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, cosi' come incrementate dall'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003,
n. 348, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono ulteriormente
incrementate delle seguenti somme annue:
a) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 1.090.000,00;
2) Guardia di finanza: euro 356.000,00;
b) a decorrere dall'anno 2006:
1) Arma dei carabinieri: euro 1.900.000,00;
2) Guardia di finanza: euro 774.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
«Art. 23 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
come incrementato dall'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348,
dall'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n.
220 e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse
economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Arma dei carabinieri: euro 11.737.000,00;
2) Guardia di Finanza: euro 7.260.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal
2008:
1) Arma dei carabinieri: euro 23.353.000,00;
2) Guardia di Finanza: euro 14.680.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati di
eventuali disponibilita' finanziarie, sino al 50% dello
stanziamento relativo alle attivita' di cui all'articolo 50
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
n. 164, determinate annualmente con provvedimento del
Comandante Generale, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto per il 2007 ed entro il 30
giugno dal 2008.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
5. Con distinte determinazioni dei Comandanti generali,
previa informazione alle rappresentanze militari centrali,
ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, possono essere
determinati anticipatamente i criteri per l'attribuzione e
il numero massimo delle prestazioni retribuibili per
compensare la presenza qualificata.».



 
Art. 29.

Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 23 <----



Nota all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
301:
«6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui
all'articolo 9 non hanno effetto sulla determinazione delle
misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le
misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario
restano quelle fissate dall'articolo 43, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, riportate nella seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 57 <----



 
Art. 30.

Buoni pasto

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, l'importo del buono pasto di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato in euro 7,00.



Nota all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254:
«2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal
comma 1, possono anche provvedere tramite la concessione di
un buono-pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000.».



 
Art. 31.

Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di Carabiniere, Finanziere, Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

----> Vedere tabella a pag. 25 <----

3. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

----> Vedere tabella a pag. 26 <----

4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254:
«3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al
personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei
requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla
data di maturazione della prevista anzianita', escludendo
dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui
il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo
inferiore a "nella media".».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n.
220:
«Art. 7 (Assegno funzionale). - 1. Le misure
dell'assegno funzionale pensionabile, di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui
all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a
decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006,
nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:

----> Vedere tabella a pag. 58 <----

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le
misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i
requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono
rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere
dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente, al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:

----> Vedere tabella a pag. 58 <----



 
Art. 32.

Mantenimento indennita' incursori

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche se impiegato presso i reparti della 2^ Brigata Mobile dell'Arma dei carabinieri per finalita' comunque tipiche delle attivita' degli incursori.



Nota all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254:
«2. Le indennita' di cui all'articolo 9 della legge 23
marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, competono
dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo
41, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego
previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella
misura del 50% con ogni indennita' accessoria, compresa
l'indennita' pensionabile.».



 
Art. 33.

Indennita' per operatori subacquei

1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennita' previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto.



Nota all'art. 33:
- La tabella C annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante «Regolamento di
attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n.
734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio
al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli
operai dello Stato.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 maggio 1975, n. 128, e' riportata nelle note all'art. 10



 
Art. 34.

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,
di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermita' dipendente da causa di servizio.
3. Per il personale di cui all'articolo 24 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai brigadieri con un'anzianita' inferiore a 15 anni, e' incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 e' sostituita dalla tabella 3 allegata al presente decreto.



Nota all'art. 34:
- Per il testo degli articoli 10, comma 4, e 17, comma
8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento
della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita'
operative del personale militare», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85, si veda nelle note
all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164:
«2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
militare destinatario dell'indennita' di impiego operativo
per attivita' di aeronavigazione e di volo, al fine di
riequilibrare il trattamento economico connesso con la
specifica responsabilita' operativa nel quadro generale
dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un
emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili
di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto. Detto
emolumento compete, all'atto del passaggio al grado o
anzianita' superiore, nella misura corrispondente al nuovo
grado o anzianita'.».



 
Art. 35.

Indennita' di bilinguismo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 24 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

----> Vedere tabella a pag. 27 <----

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 24 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

----> Vedere tabella a pag. 27 <----

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1 e 2 e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

----> Vedere tabella a pag. 27 <----



Nota all'art. 35:
- Per il testo dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1961, n. 1165, recante «Indennita' speciale di 2ª lingua ai
magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi
quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed
agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati
militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o
presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza
regionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre
1961, n. 284, si veda nelle note all'art. 12.
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140,
recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al biennio economico 2000-2001»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2001, n. 93,
supplemento ordinario:
«Art. 22 (Indennita' di bilinguismo). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda
lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1961, n. 1165, al personale di cui all'articolo 13,
comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici
collocati a Trento e aventi competenza regionale,
incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del
tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti
misure mensili lorde:

----> Vedere tabella a pag. 59 <----

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennita'
speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui
all'articolo 13, comma 1, in servizio presso uffici o enti
ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle
d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del
Ministro del tesoro dicembre 1992, e' rideterminata nelle
seguenti misure mensili lorde:

----> Vedere tabella a pag. 59 <----

- Per il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio1988, n.
287, recante «Norme per la corresponsione dell'indennita'
di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico
impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella
regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1988, n. 173,
si veda nelle note all'art. 12.



 
Art. 36.

Trattamento di missione

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta' dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attivita' di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unita' di personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilita' amministrativo - contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso e' corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purche' quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del presente articolo.
10. L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
11. La localita' di abituale dimora o altra localita' puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonche' la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.
12. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima localita', di cui all'articolo 46, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.
14. Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.
15. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
16. L'indennita' di cui all'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e' corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per tutte le attivita' istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie attivita' di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti.



Nota all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'articolo 46, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254:
«4. In caso di missioni di durata superiore a trenta
giorni connesse con particolari attivita' di servizio di
carattere operativo che coinvolgano piu' unita' di
personale, l'Amministrazione ove lo ritenga piu'
conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso
medio delle spese di pernottamento degli eventuali
fruitori, ha facolta' di locare, con oneri, compresi quelli
per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli,
appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da
concedere al personale interessato in luogo della
sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di
missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le
normative in vigore. Al predetto personale le spese per il
vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 46, commi 5 e 10,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
n. 164:
«5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione,
prevista dall'articolo 46, comma 3, secondo quadriennio
normativo Polizia, e' rideterminata in € 6,00 per ogni ora.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad
ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi
addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta
giorni di missione continuativa nella medesima localita',
previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio
1978, n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni.».
- Per il testo dell'articolo 10 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e
di trasferimento dei dipendenti statali», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1973, n. 333, supplemento
ordinario, si veda nelle note all'art. 13.



 
Art. 37.

Trattamento economico di trasferimento

1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un emolumento di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale militare trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973 n. 836 decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.
9. Il personale di cui all'articolo 24 del presente decreto trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato puo', al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l'indennita' mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici mesi. Tale opzione puo' essere esercitata una sola volta.



Nota all'art. 37:
- Per il testo degli articoli 19, comma 8, e 20, comma
5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, si veda nelle note
all'art. 14.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 29
marzo 2001, n. 86, recante «Disposizioni in materia di
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia»",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2001, n. 77,
si veda nelle note all'art. 14.



 
Art. 38.

Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sara' stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.



Nota all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170:
«3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel
giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di € 5,00, a
compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero.».



 
Art. 39.

Licenze straordinarie e aspettativa

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermita', in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita', competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennita' previste per la giornata lavorativa.
6. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, gli ufficiali in servizio permanente effettivo del comparto sanitario del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza possono essere autorizzati ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.



Nota all'art. 39:
- Per il testo dell'articolo 3, comma 39, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di
finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 1993, n. 303, supplemento ordinario, si veda nelle
note all'art. 16.
- Si riporta il testo dell'articolo 48, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395:
«1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la
licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa
prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ,
come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22,
commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le
esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una
licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito
specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti
per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con
almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il
personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare
o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al
personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno
dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza
famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 5, della
legge 28 luglio 1999, n. 266, recante «Delega al Governo
per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia,
nonche' disposizioni per il restante personale del
Ministero degli affari esteri, per il personale militare
del Ministero della difesa, per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del
Consiglio superiore della magistratura», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, supplemento
ordinario:
«5. Il personale delle Forze armate, incluso quello
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, giudicato non idoneo al servizio militare
incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di
servizio, transita nelle qualifiche funzionali del
personale civile del Ministero della difesa e, per la
Guardia di finanza, del personale civile del Ministero
delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a
quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei
Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica.».



 
Art. 40.

Terapie salvavita

1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria o aspettativa per infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.



Nota all'art. 40:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo
sindacale e del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243,
supplemento ordinario.



 
Art. 41.

Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.



Nota all'art. 41:
- Per il testo degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96,
supplemento ordinario, si veda nelle note all'art. 18.
- La legge 5 febbraio 1992, n 104, recante «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39.



 
Art. 42.

Diritto allo studio

1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.



Nota all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254:
«Art. 57 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i
corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati
nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare
alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in
altra localita' ed in tal caso i giorni eventualmente
necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il
rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per
ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al
personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia
gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede
di servizio.».



 
Art. 43.

Asili nido

1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le finalita' di cui al comma 1, dei seguenti importi annui:
a) Arma dei carabinieri: euro 500.000;
b) Guardia di finanza: euro 503.720.



Nota all'art. 43:
- Si riporta il testo dell'articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
«Art. 61 (Asili nido.) - 1. Nell'ambito delle attivita'
assistenziali nei confronti del personale e nei limiti
degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti,
l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle
rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i
figli a carico.
2. A decorrere dall'anno 2002 sono assegnati
complessivamente per le finalita' di cui al comma 1, € 1,5
milioni annui.
3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene
effettuata in proporzione alla consistenza numerica del
personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000,
presso ciascuna Forza di polizia.».



 
Art. 44.

Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.



Nota all'art. 44:
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 22 maggio
1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio
1975, n. 136, si veda nelle note all'art. 21.
- Per il testo dell'articolo 18 del decreto legge 25
marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, e convertito con
modificazioni nella legge, 23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta
Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119), si veda nelle note
all'art. 21.



 
Art. 45.

Commissione paritetica e norme di garanzia

1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato fra le amministrazioni e le rispettive sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza puo' essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui e' stata formulata la richiesta.
2. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Generale della Guardia di Finanza costituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una Commissione paritetica. Ciascuna Commissione, nominata dal rispettivo Comandante Generale, e' presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da rappresentanti della rispettiva sezione del Consiglio Centrale di Rappresentanza.
3. Ove, a conclusione dell'iter di cui al presente articolo, permangano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale militare interessato, le amministrazioni o le sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza, tramite i rispettivi Comandi Generali, possono attivare la procedura di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.



Nota all'art. 45:
- Per il testo dell'articolo 2 della legge 12 maggio
1995, n. 195, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
«Art. 36 (Uniforme applicazione delle disposizioni
negoziali e di concertazione). - 1. Al fine di garantire
uniformita' applicativa alle disposizioni recate dai
decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in
attuazione di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 8,
del citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i
Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e
tempestivamente le proprie disposizioni applicative,
emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di
concertazione.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora
ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della
trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma
1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le
Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195.».



 
Art. 46.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
 
Art. 47.

Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 48.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 362,167 milioni di euro per l'anno 2007, in 205,154 milioni di euro per l'anno 2008 ed in 210,561 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: quanto a 267,416 milioni di euro, per l'anno 2007, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; quanto a 94,751 milioni di euro, per l'anno 2007, e quanto a 58,463 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto a 146,691 milioni di euro, per l'anno 2008, e quanto a 152,098 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Brunetta, Ministro per la funzione
pubblica e l'innovazione
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Russa, Ministro della difesa
Alfano, Ministro della giustizia
Zaia, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 165



Nota all'art. 48:
- Per il testo dell'articolo 15 del decreto legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
ottobre 2007, n. 229, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 3, commi 133 e 134, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario,
si veda nelle note alle premesse.



 
Allegato

----> Vedere tabella 1 a pag. 33 <----

----> Vedere tabella 2 a pag. 34 <----

----> Vedere tabella 3 a pag. 35 <----
 
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