Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2009 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
REGOLAMENTO 12 maggio 2009 |
Regolamento recante disposizioni in materia di parita' di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi. (Regolamento n. 30). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna ed in particolare l'art. 55-quater, introdotto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, attuativo della direttiva 2004/113/CE; Visti gli articoli 13 e 14 del decreto 28 aprile 2008, n. 99 del Ministero dello sviluppo economico, relativi alle funzioni dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti; Ritenuta la necessita' di dettare con atto regolamentare disposizioni attuative in materia di parita' di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi in conformita' all'art. 55-quater, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1.
Fonti normative 1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 190, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. |
| Art. 2.
Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: a) «attuario»: un soggetto iscritto all'Albo nazionale degli attuari, di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194; b) «attuario incaricato»: l'attuario incaricato dall'impresa di assicurazione di cui agli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; c) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; d) «imprese»: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'attivita' assicurativa; e) «ISVAP» o «Autorita'»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; f) «rami danni»: i rami di attivita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; g) «rami vita»: i rami di attivita' di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; h) «rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti»: i rami di attivita' di cui all'art. 2, comma 3, n. 10 e 12 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; i) «sede secondaria»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa; j) «servizi assicurativi»: i contratti, anche in forma di polizza collettiva, emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; k) «UNAR»: l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, di cui all'art. 55-novies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna. |
| Art. 3.
Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana ed alle sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo. |
| Art. 4.
Divieto di discriminazione 1. Ai sensi dell'art. 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le imprese garantiscono la parita' di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi con riferimento ai premi praticati ed alle prestazioni offerte. |
| Art. 5.
Deroghe al divieto di discriminazione e relative verifiche 1. Ai sensi dell'art. 55-quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono consentite differenze proporzionate nei premi o nelle prestazioni individuali, ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali e statistici pertinenti ed accurati, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Regolamento. In ogni caso, i costi inerenti alla gravidanza e alla maternita' non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali. 2. Fermi restando i controlli svolti dall'ISVAP ai sensi dell'art. 10, nelle imprese che esercitano i rami vita e responsabilita' civile veicoli a motore e natanti, l'attuario incaricato effettua la verifica sulla pertinenza e sull'accuratezza dei dati attuariali e statistici relativi all'utilizzo del sesso quale fattore rilevante nella determinazione dei premi e delle prestazioni differenziate. 3. Fermi restando i controlli svolti dall'ISVAP ai sensi dell'art. 10, per le imprese che esercitano i rami danni diversi dalla responsabilita' civile veicoli a motore e natanti, la verifica di cui al comma 2 e' effettuata da un attuario in conformita' a quanto disposto dall'art. 7. |
| Art. 6.
Adempimenti per i rami vita e responsabilita' civile veicoli a motore e natanti 1. Al fine di attestare lo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 5, comma 2, per i rami vita, l'attuario incaricato rilascia una dichiarazione da inserire nella relazione tecnica sulla tariffa di cui all'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, lettera c). Tale dichiarazione e' rilasciata anche in caso di modifica delle basi tecniche diverse da quelle finanziarie relative ai contratti di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008. 2. Al fine di attestare lo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 5, comma 2, per i rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti, l'attuario incaricato rilascia una dichiarazione da inserire nella relazione tecnica di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 4, lettera c). 3. Qualora l'attuario incaricato verifichi, in occasione della determinazione di una nuova tariffa, che la differenziazione dei premi o delle prestazioni in base al fattore sesso non trova fondamento in dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, comunica all'ISVAP entro quindici giorni gli elementi che, a suo giudizio, danno luogo a discriminazioni nei confronti degli assicurati. |
| Art. 7.
Adempimenti per i rami danni diversi dalla responsabilita' civile veicoli a motore e natanti 1. Le imprese che intendano avvalersi della deroga di cui all'art. 55-quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 per i rami danni diversi dalla responsabilita' civile veicoli a motore e natanti demandano la verifica di cui al comma 2 del medesimo art. 5 a un attuario, che, a tal fine, redige una nota metodologica rilasciata prima dell'entrata in vigore della tariffa. 2. Nella nota metodologica di cui al comma 1 sono indicate le tipologie dei dati attuariali e statistici impiegati dall'impresa nella determinazione dei premi o delle prestazioni differenziate e riportate le valutazioni sull'utilizzo dei dati con riferimento al sesso quale fattore rilevante ed una dichiarazione redatta dall'attuario in conformita' all'allegato 1. In relazione ai rischi inerenti alla gravidanza ed alla maternita', l'attuario dichiara altresi' che i costi sono equamente ripartiti tra uomini e donne. 3. Qualora l'attuario rilevi, nell'ambito delle valutazioni di cui al comma 2, che l'utilizzo del fattore sesso non trova fondamento in dati attuariali e statistici pertinenti ed accurati, comunica all'ISVAP entro quindici giorni gli elementi che, a suo giudizio, danno luogo a discriminazioni nei confronti degli assicurati. 4. La nota metodologica, sottoscritta dall'attuario, e' conservata presso la sede delle imprese e trasmessa, su richiesta, all'ISVAP. |
| Art. 8.
Comunicazioni all'ISVAP 1. Le imprese trasmettono all'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, una comunicazione recante le informazioni sui contratti per i quali, nell'esercizio precedente, sono stati acquisiti premi avvalendosi della deroga di cui all'art. 55-quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La comunicazione e' redatta in conformita' all'allegato 2 e sottoscritta dal legale rappresentante. |
| Art. 9.
Informativa sui siti internet 1. Le imprese riportano ed aggiornano nei propri siti internet il dettaglio, per ogni ramo, dei prodotti e delle relative garanzie per le quali viene praticata una differenziazione dei premi o delle prestazioni in base al fattore sesso. |
| Art. 10.
Controlli 1. Nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza l'ISVAP, sulla base della documentazione acquisita in conformita' al presente Regolamento, nonche' di ogni altra informazione anche desunta da banche dati contenenti elementi riguardanti il fattore sesso, effettua verifiche sull'osservanza da parte delle imprese delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5. |
| Art. 11.
Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati 1. L'ISVAP raccoglie, pubblica e aggiorna sul proprio sito internet l'elenco delle imprese che si sono avvalse della deroga di cui all'art. 55-quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante. |
| Art. 12.
Relazione dell'ISVAP 1. L'ISVAP riferisce almeno annualmente all'UNAR sull'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo di premi e prestazioni differenziate nel mercato assicurativo. A tal fine l'ISVAP puo' richiedere alle imprese ulteriori informazioni oltre a quelle previste dall'art. 8. |
| Art. 13.
Modifiche e integrazioni a Regolamenti ISVAP 1. All'art. 23, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per le imprese che si avvalgono della deroga di cui all'art. 55-quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, l'attuario incaricato riporta nella relazione tecnica sulla tariffa, oltre agli elementi di cui al comma 1, la dichiarazione di adeguatezza dei dati in materia di parita' di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi». 2. Nello schema di relazione tecnica sulla tariffa di cui all'allegato 1 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008: a) al paragrafo 4, primo capoverso, dopo le parole «emanato ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005», sono aggiunte le seguenti: «nonche' delle disposizioni in materia di parita' di trattamento tra i sessi previste dal Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009»; b) al paragrafo 4, ultimo capoverso, dopo le parole «situazioni di criticita' o anomalie» sono aggiunte le seguenti «nonche' la presenza di fattori discriminanti nei confronti degli assicurati legati all'utilizzo della variabile sesso da parte dell'impresa»; c) dopo il paragrafo 11, e' aggiunto il seguente: «12. Dichiarazione di adeguadezza dei dati in materia di parita di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009, in materia di parita' di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi, l'attuario rilascia la seguente dichiarazione: «Dichiaro che per la tariffa elaborata dall'impresa (Denominazione Sociale) l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo dei premi o di prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, in conformita' a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009». 3. All'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008 dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «4. Per le imprese che si avvalgono della deroga di cui all'art. 55-quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 l'attuario incaricato riporta nella relazione tecnica della tariffa la dichiarazione di adeguatezza dei dati in materia di parita' di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi». 4. Nello schema di relazione tecnica sulla tariffa di cui all'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008: a) al paragrafo 2, primo capoverso, dopo le parole «utilizzate dall'impresa ai fini della costruzione della tariffa» sono aggiunte le seguenti: «anche tenuto conto delle disposizioni in materia di parita' di trattamento tra i sessi previste dal Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009; b) al paragrafo 2, ultimo capoverso, dopo le parole «situazioni di criticita' o anomalie» sono aggiunte le seguenti: «nonche' la presenza di fattori discriminanti nei confronti degli assicurati legati all'utilizzo della variabile sesso da parte dell'impresa»; c) dopo il paragrafo 6, e' aggiunto il seguente: «7. Dichiarazione di adeguadezza dei dati in materia di parita di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009, in materia di parita' di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi, l'attuario rilascia la seguente dichiarazione: «Dichiaro che per la tariffa elaborata dall'impresa (Denominazione Sociale) l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo dei premi o di prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, in conformita' a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009». |
| Art. 14.
Pubblicazione 1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'ISVAP e sul sito internet dell'Autorita'. |
| Art. 15.
Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle tariffe elaborate successivamente all'entrata in vigore del Regolamento stesso nonche' ai contratti in vigore a tale data per i quali intervengano, ai sensi delle disposizioni vigenti, variazioni delle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, ovvero vengano definite le opzioni contrattuali che comportino differenziazioni sulla base del fattore sesso. 3. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, per le tariffe relative ai contratti dei rami vita e di responsabilita' civile veicoli a motore e natanti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196 e fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, per i quali le imprese si siano avvalse della deroga di cui all'art. 55-quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, gli attuari incaricati effettuano le verifiche di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento. Nel caso in cui le verifiche consentano di accertare la pertinenza ed accuratezza dei dati attuariali e statistici relativi all'utilizzo del sesso quale fattore rilevante nelle determinazione dei premi e delle prestazioni differenziate, integrano la relazione tecnica di cui all'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008, allegando le dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 2, lettera c) o comma 4, lettera c); in caso contrario gli attuari incaricati effettuano all'ISVAP la comunicazione di cui all'art. 6, comma 3. 4. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, per le tariffe relative ai contratti dei rami danni diversi dalla responsabilita' civile veicoli a motore e natanti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196 e fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, per i quali le imprese si siano avvalse della deroga di cui all'art. 55-quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, l'attuario di cui all'art. 7, comma 1, effettua le verifiche di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento. A tal fine l'attuario redige la nota metodologica di cui all'art. 7 e rilascia una dichiarazione in conformita' all'allegato 1, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'ISVAP ai sensi dell'art. 7, comma 3. 5. Le analisi e le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono completate entro il 30 settembre 2009. 6. Per quanto riguarda l'esercizio 2008 le informazioni di cui all'allegato 2 sono trasmesse entro il 30 settembre 2009. Roma, 12 maggio 2009 Il presidente: Giannini |
| Allegato 1 DICHIARAZIONE DI ADEGUADEZZA DEI DATI IN MATERIA DI PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO AI SERVIZI ASSICURATIVI Si riporta di seguito la dichiarazione che l'attuario rilascia per i rami danni diversi da quelli di responsabilita' civile veicoli a motore e natanti e che e' inserita nella nota metodologica, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009, in materia di parita' di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi: «Dichiaro che per la tariffa elaborata dall'impresa (Denominazione Sociale) l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo dei premi o di prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, in conformita' a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009.». Luogo e data Firma dell'attuario |
| Allegato 2
----> Vedere da pag. 21 a pag. 22 <---- |
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