Gazzetta n. 115 del 20 maggio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2009
Conferimento dell'incarico e delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo al Ministro senza portafoglio on. Michela Vittoria Brambilla.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 maggio 2009, con il quale l'on. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto l'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Ritenuto opportuno delegare al Ministro senza portafoglio on. Michela Vittoria Brambilla le funzioni di cui al presente decreto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Al Ministro senza portafoglio on. Michela Vittoria Brambilla e' conferito l'incarico per il turismo.
 
Art. 2.

Al Ministro per il turismo on. Michela Vittoria Brambilla, a decorrere dalla data del presente decreto, sono delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
Sono altresi' delegate le funzioni strumentali al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1) sviluppo delle capacita', delle potenzialita' e dell'immagine del «Sistema Italia» anche con appropriate iniziative di comunicazione istituzionale, a partire dalla promozione del patrimonio culturale e della crescita delle attivita' turistiche e dei settori produttivi ad essi collegati, rispetto al contesto internazionale ed anche in relazione all'evento Expo Milano 2015 ed agli altri «grandi eventi»;
2) tutela e rilancio del «marchio Italia» per la promozione degli interessi e delle competenze italiane all'estero, individuando strategie volte a realizzare ogni occorrente sinergia tra organi ed enti operanti nei settori interessati, anche esercitando le funzioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
3) coordinamento della politica nazionale di promozione del turismo e dell'immagine dell'Italia all'estero;
4) coordinamento delle attivita' volte allo sviluppo del turismo ed alla promozione del «Sistema Italia» connesse ai «grandi eventi», in carico alla struttura di missione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007, anche attraverso la programmazione di iniziative volte alla presentazione al pubblico delle opere e dei servizi realizzati in occasione dei predetti «grandi eventi», nonche' alla ideazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, celebrazioni e rappresentazioni mediatiche ad essi collegati;
5) programmazione, indirizzo, coordinamento e potenziamento delle attivita' della «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 2008; al fine di intervenire per sostenere l'offerta turistica dell'Italia o di specifiche aree del Paese anche nei casi in cui risulti pregiudicata o compromessa in conseguenza di eventi calamitosi o di altri fattori, anche sociali o economici, generatori di crisi;
6) sviluppo di politiche organiche, d'intesa con gli enti competenti, relative alle citta' storiche, ai piccoli comuni, alle reti, ai distretti, agli itinerari turistico-culturali, delle produzioni tipiche e delle tradizioni popolari del territorio italiano, anche attraverso l'indirizzo, la promozione e il monitoraggio di iniziative di «grandi eventi» e anniversari finalizzati alla definizione di strategie multifunzionali per il proficuo utilizzo delle risorse esistenti;
7) individuazione di forme e modalita' di raccordo, anche procedimentale, con le regioni, le autonomie locali e gli enti istituzionalmente preposti allo sviluppo locale, nonche' di sostegno alle azioni dei predetti soggetti nelle materie oggetto della presente delega, al fine di fornire ogni possibile implementazione, sinergia e coordinamento;
8) partecipazione ad organi collegiali aventi competenze nelle materie oggetto della presente delega e predisposizione, di concerto con i Ministri competenti, di testi normativi di riforma e di norme volte all'accelerazione delle procedure per la programmazione, progettazione e realizzazione di progetti di rilevante valenza strategica;
9) cooperazione istituzionale per la determinazione di un indirizzo politico unitario mediante la fissazione, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, di norme e principi generali per la disciplina del turismo, nonche' mediante la individuazione dei «livelli essenziali delle prestazioni» relativi ai diritti degli utenti nel settore turistico;
10) ideazione e pianificazione di «grandi eventi» di rilievo internazionale operanti quali «attrattori turistici»; ideazione e pianificazione di «progetti strategici di interesse turistico nazionale»; pianificazione concordata con le Regioni ed individuazione di politiche di sostegno alle stesse per la realizzazione di progetti strategici di interesse turistico, a valenza anche infrastrutturale, coinvolgenti vaste aree geografiche omogenee;
11) iniziative volte all'attrazione di capitali esteri per investimenti nel settore turistico;
12) valorizzazione di beni demaniali di interesse turistico; cooperazione istituzionale e coordinamento per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico delle IPAB; valorizzazione, di concerto con i Ministri competenti, del patrimonio d'interesse turistico religioso appartenente al Fondo edifici per il culto;
13) fissazione, d'intesa con il competente Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle «norme generali» in materia di «istruzione turistica» e dei cosiddetti «livelli essenziali delle prestazioni» che le Universita', le Istituzioni di livello universitario, nonche' gli istituti professionali devono assicurare agli studenti affinche' i titoli che rilasciano alla fine dei corsi (da istituire) siano in linea con le esigenze del mercato; cooperazione istituzionale alla determinazione di un indirizzo politico nazionale unitario in materia di formazione professionale turistica.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega il Ministro si avvale del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, nonche', in relazione e nei limiti dei rispettivi ambiti di operativita' e di competenza, delle strutture di missione di cui ai numeri 4) e 5).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 15 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2009 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 5, foglio n. 167
 
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