Gazzetta n. 115 del 20 maggio 2009 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERAZIONE 14 maggio 2009 |
Modificazioni ed integrazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 16893). |
|
|
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; Visti, in particolare, gli articoli 102, comma 3, 103, comma 4, lettera a), 106, comma 3, lettera b), 113-ter, 114 e 120 del richiamato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009 e n. 16850 del 1° aprile 2009; Visti, in particolare, gli articoli 37, comma 1, 40, 46, 65-septies, 65-octies e 87 del richiamato Regolamento emittenti; Considerato che in diversi Stati dell'Unione europea le offerte pubbliche di scambio rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina delle offerte di sottoscrizione e vendita e che il loro svolgimento e' subordinato all'obbligo di pubblicazione di un prospetto redatto e approvato ai sensi della direttiva n. 2003/71/CE e del regolamento comunitario di attuazione n. 809/2004/CE; Rilevato che la riconducibilita' nell'ordinamento italiano delle offerte di scambio transfrontaliere nel novero delle offerte pubbliche di acquisto anziche' delle offerte pubbliche di sottoscrizione e vendita, comportando la predisposizione di un ulteriore documento d'offerta in aggiunta al prospetto approvato nello Stato di origine dell'offerente, non ha di fatto consentito in molteplici casi l'estensione di offerte di scambio connesse ad operazioni di ristrutturazione del debito agli investitori italiani, compromettendo la parita' di trattamento e la tutela degli stessi rispetto agli investitori residenti negli altri Stati dell'Unione europea; Considerato inoltre che la durata delle richiamate offerte pubbliche e', di norma, inferiore al periodo minimo previsto dall'art. 40 del citato Regolamento emittenti, anche al fine di evitare che le fluttuazioni dei mercati finanziari possano rendere non piu' attuale il prezzo offerto; Considerato che, per le medesime ragioni, si rende opportuno prevedere, in tutti i casi di offerte pubbliche di acquisto e scambio aventi ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, una durata piu' breve del periodo minimo di adesione; Ritenuta, pertanto, la necessita' di modificare e integrare gli articoli 37 e 40 del Regolamento emittenti, anche allo scopo di ripristinare la parita' di trattamento nei confronti dei portatori italiani dei titoli oggetto delle predette offerte transfrontaliere, consentendo effettivamente a questi ultimi di aderirvi; Ritenuto necessario modificare l'art. 46 del Regolamento emittenti al fine di tener conto della soglia del 5 per cento introdotta dal nuovo testo dell'art. 106, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Ritenuto opportuno integrare gli articoli 65-septies e 65-octies del Regolamento emittenti con particolare riferimento agli obblighi di stoccaggio e di deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate da parte dei soggetti controllanti emittenti quotati; Ritenuto opportuno modificare l'art. 87 del Regolamento emittenti al fine di uniformarne l'ambito applicativo a quello previsto dall'allegato 3F al regolamento stesso; Considerato che sono stati manifestati da parte degli operatori di mercato dubbi interpretativi circa la sussistenza degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore della delibera n. 16850 del 1° aprile 2009, le partecipazioni detenute a tale data, ricalcolate secondo i nuovi criteri introdotti dalla predetta disciplina, assumano rilevanza ai fini dell'adempimento dei suddetti obblighi di comunicazione, pur in assenza di operazioni riguardanti dette partecipazioni; Ritenuto pertanto opportuno chiarire che i soggetti che detengono, alla data di entrata in vigore della richiamata delibera n. 16850, una partecipazione, effettiva o potenziale, divenuta rilevante a seguito della mera applicazione della nuova disciplina, sono tenuti all'adempimento degli obblighi di comunicazione; Ritenuto altresi' opportuno, in ragione dei richiamati dubbi interpretativi, stabilire un congruo periodo per l'adempimento dei suddetti obblighi di comunicazione;
Delibera:
I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009 e n. 16850 del 1° aprile 2009, e' modificato ed integrato come segue: 1) nell'art. 37, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio aventi ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito svolte contestualmente in piu' Stati dell'Unione europea, l'offerente puo' chiedere alla Consob di utilizzare, in luogo del documento d'offerta previsto dal comma 1, il prospetto approvato dall'autorita' competente dello Stato membro di origine conformemente alla direttiva n. 2003/71/CE. 1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, la nota di sintesi e' integrata, ove necessario, con almeno le seguenti informazioni: a) modalita' e termini di adesione all'offerta in Italia; b) modalita' di pagamento del corrispettivo e relativo trattamento fiscale; c) fattori di rischio che hanno rilevanza ai fini della decisione di adesione all'offerta; d) sussistenza di potenziali conflitti di interesse in capo ai soggetti coinvolti nell'operazione; e) elementi essenziali della delibera di emissione degli strumenti finanziari offerti in scambio. 1-quater. Al prospetto indicato al comma 1-bis si applica il regime linguistico previsto dall'art. 12, comma 3.»; 2) nell'art. 40, comma 2, alla fine del primo periodo, e' aggiunta la seguente frase: «per le offerte aventi ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito la durata minima e' ridotta a cinque giorni»; 3) nell'art. 46, le parole «di piu' del tre per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di piu' del cinque per cento»; 4) all'art. 65-septies sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Gli emittenti valori mobiliari controllanti emittenti strumenti finanziari, al fine dello stoccaggio e del deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate relative ai propri controllati, osservano l'art. 65-octies, commi 3 e 3-bis.»; nel comma 5, primo periodo, dopo le parole “le informazioni regolamentate” sono aggiunte le seguenti parole: “ad essi relative, ivi comprese quelle diffuse dai propri controllanti”»; 5) all'art. 65-octies sono apportate le seguenti modifiche: nel comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Si applicano gli articoli 65-bis, comma 3 e 65-septies, comma 5.»; nel preambolo del comma 3, dopo le parole «previsto dall'art. 65-septies, comma 4,» sono aggiunte le seguenti parole: «i soggetti indicati al comma 1 controllanti emittenti valori mobiliari e altri strumenti finanziari e»; dopo le parole “pubblicano le informazioni regolamentate» sono aggiunte le seguenti parole: «relative ai propri controllati»; dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. L'obbligo di deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate pubblicate ai sensi del comma 3, lettera a), si considera adempiuto tramite collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.»; 6) nell'art. 87, le parole «I soggetti indicati all'art. 114, comma 5, del Testo unico» sono sostituite dalle seguenti parole: «Gli emittenti azioni ovvero le societa' di gestione di fondi chiusi le cui quote siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati»; 7) nell'allegato 5-bis, ai paragrafi 2 degli schemi 2 e 3, le parole «che verra' pubblicato sul sito internet www.consob.it entro la data del 31 marzo 2008» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel sito internet www.consob.it». II. In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, del Regolamento emittenti, come modificata con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009, i soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore della predetta delibera, di una partecipazione, effettiva o potenziale, divenuta rilevante solo per effetto delle nuove disposizioni, adempiono agli obblighi di comunicazione entro il 30 giugno 2009. III. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 14 maggio 2009 Il presidente: Cardia |
|
|
|