Gazzetta n. 114 del 19 maggio 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2009, n. 49 |
Regolamento di integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, gli articoli 18 e seguenti che dettano i principi e le regole applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuati da soggetti pubblici; Visti gli articoli 20, 21 e 22 del Codice, ai sensi dei quali, nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi; Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice; Visto il proprio decreto 30 novembre 2006, n. 312, recante «Regolamento concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Ritenuto necessario integrare il citato decreto 30 novembre 2006, n. 312, con l'inserimento dell'allegato n. 15, in relazione all'attivita' svolta dal Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie che opera nell'ambito del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, con particolare riferimento alle questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di percezione di finanziamenti comunitari e ai recuperi degli importi indebitamente pagati, anche attraverso la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati e delle informazioni di natura giudiziaria relativi alle irregolarita' e alle frodi in materia di fondi strutturali; Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005; Vista l'autorizzazione n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2008 - supplemento ordinario n. 175; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, espressosi con parere del 19 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009; A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Il comma l dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, e' sostituito dal seguente: «1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, gli allegati che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 15, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel Codice medesimo.». 2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, di cui al comma 1, e' aggiunto il seguente ulteriore allegato: «Allegato 15
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Gestione delle attivita' connesse al flusso delle comunicazioni delle irregolarita' e delle frodi in materia di fondi strutturali.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 67, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
FONTE NORMATIVA
Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'1l luglio 1994, relativo alle irregolarita' e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonche' all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, come modificato dal regolamento n. 2035/2005 della Commissione del 12 dicembre 2005; regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche; regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e gli altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca; decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che ha previsto il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, all'articolo 3, ha regolamentato il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, istituito ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di carattere giudiziario.
OPERAZIONI ESEGUITE
Trattamento ordinario dei dati, in particolare: Raccolta: presso terzi; Elaborazione: in forma cartacea e/o informatizzata. Particolari forme di trattamento. Comunicazione dei dati e delle informazioni alle seguenti Amministrazioni: a) Commissione europea, ai sensi della normativa comunitaria vigente; b) Autorita' di gestione dei fondi strutturali per il necessario follow up amministrativo e giudiziario; c) Corte dei conti per le proprie attivita' istituzionali di controllo.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO
Il flusso delle segnalazioni relativo alle irregolarita' e alle frodi in materia di fondi strutturali nei confronti della Commissione europea segue la procedura di comunicazione prevista dagli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1681/94 come modificato dal regolamento (CE) n. 2035/2005 e dal regolamento (CE) n. 1828/2006. Le Autorita' nazionali preposte alla gestione delle risorse comunitarie, in presenza dei presupposti previsti dai citati regolamenti, compilano l'apposito modulo di comunicazione e lo trasmettono al Dipartimento per le politiche comunitarie - Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie. Quest'ultimo provvede, attraverso il sistema A.F.I.S. (Anti Fraud Information System), a notificare le segnalazioni alla Commissione europea. Ogni mutamento nel procedimento amministrativo/giudiziario, intervenuto in relazione alla irregolarita' o alla frode segnalata, viene comunicato attraverso la redazione di una scheda di aggiornamento che viene notificata alla Commissione seguendo le predette procedure.». Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 31 marzo 2009 Il Presidente: Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 283
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»: «Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite. 2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. 3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2. 4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente. Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari). - 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari. Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari). - 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato. 2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attivita' istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. 4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato. 5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata per la verifica dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita'. 7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalita' che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. 8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. 9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi. 10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi. 11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge. 12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.». - Si riporta il testo dell'art. 154, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»: «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita' al presente codice, ha il compito di: a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico; b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano; c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'art. 143; d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'art. 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali; e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 139; f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunita' di interventi normativi richiesti dalla necessita' di tutelare i diritti di cui all'art. 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore; g) esprimere pareri nei casi previsti; h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati; i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni; l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'art. 37; m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.». - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91 recante: «Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»: «Art. 3 (Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie). - 1. Il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie ha funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attivita' di contrasto delle frodi e delle irregolarita' attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali; tratta altresi' le questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, di cui al regolamento (CE) 1828/06 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, e al regolamento (CE) 1848/06 della Commissione, del 14 dicembre 2006, e successive modificazioni, nonche' quelle relative all'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione europea in base all'art. 280 del Trattato che istituisce la Comunita' europea. 2. Il Comitato, presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato, e' composto: a) dal capo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; b) dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995; c) dai dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; d) dai dirigenti generali designati dalle amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari, che sono nominati dal Ministro per le politiche europee; e) dai componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Alle riunioni del Comitato sara' di volta in volta richiesta, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno, la partecipazione dei membri designati dalle amministrazioni interessate e dalla Conferenza unificata. 4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale del Dipartimento e del citato Nucleo della Guardia di finanza. 5. La partecipazione al Comitato non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.».
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