IL PRESIDENTE
Atteso che, come affermato dal Consiglio di Stato con decisione n. 7589/06, la rinnovazione dell'incarico di componente dell'Ufficio del garante del contribuente, prevista dall'art. 13, comma 3, della legge n. 212/2000, non puo' ritenersi vincolata all'accertamento dei requisiti della professionalita', della produttivita' e della attivita' gia' svolta (nel senso, cioe', che se vengono riscontrate positivamente quelle condizioni, l'incarico deve essere rinnovato) e che, al contrario, il favorevole apprezzamento dei suddetti indici consente, ma non impone, la conferma delle nomine. La codificazione dei criteri anzidetti serve, in sostanza, a condizionare la possibilita' di rinnovo, legittimandola solo nell'ipotesi del loro positivo apprezzamento, ma non a vincolare la scelta della conferma; Ritenuto, pertanto, che, a fronte del positivo accertamento di quei requisiti, il presidente della Commissione tributaria regionale puo' legittimamente provvedere alla rinnovazione (che gli sarebbe, altrimenti, preclusa), ma non deve determinarsi in quel senso, sicche' concorre un ampio margine di discrezionalita' nell'esercizio della scelta della conferma dei membri in scadenza; Considerato che, come ha affermato il Consiglio di Stato nella succitata sentenza, le conclusioni appena raggiunte sono avvalorate, oltre che da una lettura finalistica della norma (che postula il libero apprezzamento delle esigenze di funzionalita' dell'Ufficio), anche dalla lettera della disposizione, che, laddove recita che «l'incarico ... e' rinnovabile, tenendo presenti professionalita', produttivita' ed attivita' gia' svolte», rivela la palese volonta' del legislatore di assegnare un carattere facoltativo alla conferma dei membri in scadenza (viene usata l'espressione «rinnovabile») e di ancorare la sola possibilita' di esercizio della predetta facolta' al positivo apprezzamento dei requisiti soggettivi che lo legittimano («tenendo presenti»). A diverse conclusioni si sarebbe dovuto pervenire se fossero state usate diverse espressioni lessicali (quali, ad esempio, «l'incarico deve essere rinnovato, ove ricorrano i requisiti della professionalita', produttivita' ed attivita' gia' svolta»), univocamente e chiaramente attributive del diritto alla conferma ai membri uscenti capaci e laboriosi; Ritenuto, in definitiva, che la scelta dei componenti dell'Ufficio del garante, pur essendo stata vincolata dal legislatore nel duplice senso dell'elencazione delle categorie professionali dalle quali attingere la selezione dei componenti e della codificazione dei requisiti che consentono il rinnovo, resta, per i profili diversi da quelli che sono stati indicati, ampiamente discrezionale e, cioe', soggetta ai soli limiti del corretto uso della potesta' di nomina; Atteso, peraltro, che non vale il rilievo che l'operazione ermeneutica accolta renderebbe del tutto inutile e pleonastica la modifica introdotta dall'art. 94, comma 7, della legge n. 289/2002 (laddove ha imposto, ai fini della rinnovazione dell'incarico, la considerazione della «professionalita', produttivita' ed attivita' gia' svolte»), posto che, al contrario, come ha osservato il Consiglio di Stato, la previsione delle condizioni di esercizio della facolta' di rinnovo, lungi dal rivelarsi superflua, serve, invece, a condizionare quella facolta', il cui esercizio resta per gli altri aspetti discrezionale, al positivo riscontro di quei presupposti; Chiarito che la valutazione e la conseguente determinazione circa la conferma dei membri uscenti non puo' ritenersi vincolata, se non nei limiti che sono stati precisati, al favorevole apprezzamento degli elementi indicati dalla disposizione di riferimento e che la posizione soggettiva dei componenti deve essere qualificata come di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo); Ritenuto, d'altra parte, che la scelta del mancato rinnovo dell'incarico agli attuali incaricati deve pur sempre essere effettuata in conformita' ai canoni che presiedono al corretto esercizio della relativa potesta' discrezionale, che, per quanto ampia, deve, comunque, ritenersi soggetta ai limiti di logicita', ragionevolezza, adeguatezza e professionalita' posti a presidio della corretta esplicazione delle potesta' pubbliche non vincolate; Rilevato che, per quanto concerne gli attuali componenti dell'Ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, pur dando atto dell'alta qualificazione professionale nel suo presidente prof. Domenico Ciavarella e della operosita' e diligenza di tutti i componenti, si prospetta, pero', l'esigenza, svolgendo l'incarico da ben otto anni il prof. Ciavarella e il dott. Chiechi e da cinque anni il dott. Fulco, di surrogare tali professionalita' con esperienze e competenze nuove e di garantire, in tal modo, l'acquisizione, da parte dell'Ufficio, di contributi altrettanto qualificati, ma diversi ed inediti. Il che non solo non pregiudica l'interesse pubblico alla funzionalita' dell'Ufficio, ma, al contrario, lo soddisfa compiutamente. Come ha, invero, rilevato il Consiglio di Stato (v. ancora la succitata sentenza n. 7589/06, l'immissione nell'Ufficio di esperienze professionalmente nuove oltre a «garantire un auspicabile ricambio nell'esercizio delle funzioni gestorie, serve, evidentemente, ad evitare una cristallizzazione conservativa delle modalita' di direzione delle relative competenze e, contestualmente, ad assicurare un impulso rinnovato all'iniziativa dell'Organo (prevedibilmente attivabile solo dai componenti “di prima nomina”»). Ritenuto, in definitiva, che la scelta di procedere alla nomina di nuovi componenti, in luogo della conferma dei precedenti, che pure hanno conseguito, nello svolgimento dell'incarico, risultati indubbiamente positivi ed apprezzabili, poggia sui seguenti elementi: l'auspicabile apporto di nuove energie ed esperienze, l'esigenza di una periodica rotazione fra le varie categorie professionali indicate nel succitato art. 13 della legge n. 212/2000, la sicura inesistenza di qualsivoglia automatismo legislativo per quanto concerne l'ipotesi dell'eventuale conferma dei soggetti gia incaricati. Tutti elementi astrattamente indirizzati al perseguimento degli interessi pubblici in puntuale attuazione dei principi di costituzionalita', imparzialita' e buon andamento che devono presiedere all'esercizio dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione; Atteso che, approssimandosi la scadenza naturale dell'Ufficio del garante del contribuente presso la Direzione regionale delle Entrate per la Puglia, si e' provveduto, da parte di questa Presidenza, ad inoltrare le richieste di designazione alle autorita' e ai collegi professionali indicati dalla normativa di cui si e' detto, non solo per le categorie di cui alla lettera b) e c) del ricordato art. 13, comma 2, ma anche per quella di cui alla lettera a), sebbene proprio per i magistrati, per i professori universitari e per i notai non sussista l'obbligo di scelta attraverso il sistema di designazione a mezzo delle terne; Rilevato che, come chiarito dalla risoluzione n. 13397 del 27 novembre 2000 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, la scelta dei professori universitari in materie giuridiche ed economiche deve riguardare esclusivamente professori di ruolo non esercenti la professione di avvocato, di dottore commercialista o di ragioniere, in quanto chi esercita tali professioni puo' essere nominato, ai sensi della successiva lettera c), solo se pensionato; Rilevato che, per quanto concerne i docenti che hanno presentato domanda per il conferimento dell'incarico di Presidente dell'Ufficio del Garante, in sostituzione del Prof. Ciavarella, nessuno di essi ha fornito la prova di non svolgere piu' la libera professione (di avvocato o di dottore commercialista), essendosi tutti limitati solo ad indicare di essere attualmente iscritti nell'albo speciale. Il che, com'e' evidente, non realizza la condizione richiesta dalla legge, cosi' come prevista dalla suindicata risoluzione del Consiglio di Presidenza; Atteso, inoltre, che diversi Magistrati ordinari, in servizio o non, che hanno presentato domanda, versano, allo stato, in una evidente condizione di incompatibilita', perche' componenti di Commissioni Tributarie; Ritenuto che, con riferimento al quadriennio 19 maggio 2009-19 maggio 2013, per quanto concerne l'incarico di Presidente dell'Ufficio del garante del contribuente per la regione Puglia, proprio per il prevedibile apporto di nuove energie ed esperienze ed anche per soddisfare la esigenza di una periodica rotazione fra le varie categorie professionali previste dalla legge, e' opportuno conferire tale incarico al dott. Vito Carella, consigliere di Stato in servizio, gia' presidente di Sezione TAR e Magistrato amministrativo presso vari T.A.R., gia' Capo ufficio legislativo del Ministero universita' ricerca scientifica e tecnologica, Capo Gabinetto regione Puglia e Commissario liquidatore dell'Ente regionale pugliese trasporti; autore, inoltre, di vari articoli in materia di organizzazione pubblica, diritto, urbanistica, controllo di gestione, formazione, universita' e sanita'; Ritenuto, altresi', opportuno conferire l'incarico di componenti dell'Ufficio anzidetto, per la loro indubbia qualificazione professionale, al dott. Michele Bruno, gia' Capo settore regionale presso la Direzione regionale delle Entrate della Puglia, in pensione dal 1° maggio 2007 e al dott. Nicola Fusco, gia' affermato dottore commercialista fin dal 1980, ora pensionato e cancellato dall'Albo dei commercialisti a decorrere dal 7 magio 2009, gia' componente della Commissione tributaria regionale della Puglia; Per questi motivi
Nomina componenti dell'Ufficio del garante del contribuente per la regione Puglia per il quadriennio 19 maggio 2009-19 maggio 2013, come presidente, il dott. Vito Carella, Consigliere di Stato in servizio e, come componenti, il dott. Michele Bruno, gia' Capo settore regionale presso la Direzione regionale delle Entrate della Puglia, in pensione dal 1° maggio 2007, e il dott. Nicola Fusco, gia' affermato dottore commercialista fin dal 1980, ora pensionato, gia' componente della Commissione tributaria regionale della Puglia; Dispone la comunicazione del presente decreto, a cura della Segreteria, agli interessati, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Comando regionale della Puglia della Guardia di finanza, alla Direzione regionale delle Entrate della Puglia e di pubblicarlo, nelle forme dovute, nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. Bari, 11 maggio 2009 Il presidente: Nardi |