Gazzetta n. 113 del 18 maggio 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2009 |
Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3767). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, del 9 aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009, n. 3755 e del 21 aprile 2009, n. 3757, recanti: «Primi interventi conseguenti agli eventi sismici predetti»; Visto, in particolare, l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 con cui i sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, sono nominati soggetti attuatori; Visto l'art. 9 del decreto-legge n. 39 del 2009, con cui vengono disciplinati la rimozione e il trasporto, ad opera dei comuni, dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonche' quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto presenti su aree pubbliche e private; Visto in particolare il comma 9 del predetto art. 9 del decreto-legge n. 39 del 2009, che prevede la possibilita' di definire con ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, della sopra citata legge n. 225 del 1992 le modalita' operative per la gestione dei rifiuti di cui al medesimo articolo; Ravvisata la necessita' di disporre misure urgenti per la rimozione, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni, dei rifiuti liquidi prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata, nonche' per il ripristino degli impianti di depurazione danneggiati dagli eventi sismici; Sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Dispone:
Art. 1.
1. In relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 citata in premessa, gli attuali siti comunque individuati dai soggetti pubblici anche in deroga alla vigente normativa e presso i quali e' depositato detto materiale, sono all'uopo autorizzati sino al termine di cui al comma 6. Le autorita' sindacali determinano l'adozione di eventuali misure di carattere temporaneo al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali. 2. Per le finalita' di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, i comuni provvedono all'individuazione dei siti da adibire a stoccaggio provvisorio e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici nonche' quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, anche avvalendosi delle verifiche tecniche gia' esperite ed, ove necessario, in deroga al regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443. 3. Le attivita' degli impianti mobili di smaltimento o recupero all'interno dei siti di cui al comma 1, da porre in essere ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono essere avviate previa presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilita' di cui alla parte II del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli esiti della procedura di verifica. 4. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, e limitatamente ai materiali di cui al comma 1, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali relativa ai rifiuti di cui ai CER del capitolo 17 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni devono intendersi estesi anche alla raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti aventi codice CER 20 marzo 1999. 5. I comuni provvedono alle iniziative di cui al comma 1 avvalendosi del supporto tecnico e operativo della provincia di L'Aquila e scientifico dell'ARTA Abruzzo. 6. In deroga alla legge regionale del 19 dicembre 2007, n. 45, i comuni procedono alla rimozione dei materiali di cui al comma 2 depositati nell'ambito degli interventi di emergenza nei giorni immediatamente successivi all'evento sismico entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, disponendone il conferimento alle aree di cui al comma 1. 7. I comuni rendicontano al commissario delegato i costi sostenuti per le attivita' di cui al presente articolo, al netto di eventuali ricavi da avvio a recupero degli materiali. |
| Art. 2.
1. Limitatamente ai territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all'art. 110, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in rassegna, sono classificati come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. 2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nonche' le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuate per la raccolta il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 identificati con il codice CER 20.03.04 devono intendersi estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99. 3. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti di cui al comma 1 e' il Comune di origine dei rifiuti stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. I comuni rendicontano al commissario delegato i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo ai fini della verifica contabile e della liquidazione. 5. Nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 6 aprile 2009, agli operatori incaricati delle attivita' di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dall'evento sismico nonche' dei rifiuti liquidi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 193, comma 4 del decreto legislativo n 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, e possono svolgere le dette attivita' in deroga all'art. 189, comma 3, e 190 del citato decreto legislativo. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2009 Il Presidente: Berlusconi |
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