Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 5 aprile 2009 |
Rinnovo dell'autorizzazione alla societa' Kiwa Italia S.p.a. al rilascio di certificazioni ed attestazioni di conformita' CEE per il rendimento delle caldaie ad acqua calda alimentazione con combustibili liquidi o gassosi ai sensi della direttiva n. 92/42/CEE. |
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IL DIRETTORE GENERALE del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica
Vista la direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione della direttiva 92/42/CEE del Consiglio 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, con potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW; Vista la direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva di cui sopra; Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE; Vista l'istanza del 12 febbraio 2009 prot. Mise n. 9209 del 5 marzo 2009, con la quale la societa' Kiwa Italia S.p.a., con sede legale in via Angelo Maj n. 12 - 20135 Milano, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di attestati di conformita' CE ed all'esecuzione delle procedure di verifica dei sistemi di garanzia della qualita' della produzione e del prodotto ai sensi degli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660; Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2004 di prima autorizzazione della societa' Kiwa Italia S.p.a.; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 13 febbraio 2004, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista l'attestazione di versamento effettuato in data 29 gennaio 2009 della societa' Kiwa Italia S.p.a. della somma di € 6847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato; Considerato che la societa Kiwa Italia S.p.a. soddisfa ai requisiti minimi fissati nell'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660; Considerato che i risultati degli esami documentali per la societa' Kiwa Italia S.p.a. soddisfano i requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive;
Decreta: Art. 1.
1. La societa' Kiwa Italia S.p.a. e' autorizzata al rilascio di attestati di conformita' CE di tipo per i prodotti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, secondo le procedure descritte all'allegato III - modulo B. 2. La societa' Kiwa Italia S.p.a. e' altresi' autorizzata al rilascio di attestati di verifica, secondo le procedure descritte nell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660: MODULO C: conformita' al tipo; MODULO D: garanzia di qualita' della produzione; MODULO E: garanzia di qualita' del prodotto. |
| Art. 2.
1. La societa' Kiwa Italia S.p.a. e' tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VIII - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione. |
| Art. 3.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale. 2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli. 3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e 1'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VIII. 4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea.
Roma, 5 aprile 2009
Il direttore generale: Vecchio |
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