Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 aprile 2009
Rinnovo dell'autorizzazione all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. al rilascio di certificazioni ed attestati di conformita' CEE per il rendimento delle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi ai sensi della direttiva n. 92/42/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica

Vista la direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione della direttiva 92/42/CEE del Consiglio 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, con potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW;
Vista la direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva di cui sopra;
Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza del 9 dicembre 2008 prot. Mise n. 9209 del 30 gennaio 2009, con la quale l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. con sede amministrativa e laboratori in via Moscova n. 11 - 20017 Rho (Milano), ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di attestati di conformita' CE ed all'esecuzione delle procedure di verifica dei sistemi di garanzia della qualita' della produzione e del prodotto ai sensi degli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2003 di prima autorizzazione dell' Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.;
Visto il decreto del ministero delle attivita' produttive 13 febbraio 2004, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista l'attestazione di versamento effettuato in data 30 aprile 2009 dell'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. della somma di € 6847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;
Considerato che l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. soddisfa ai requisiti minimi fissati nell'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
Considerato che i risultati degli esami documentali per l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. soddisfano i requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive;

Decreta:
Art. 1.

1. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. e' autorizzato al rilascio di attestati di conformita' CE di tipo per i prodotti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, secondo le procedure descritte all'allegato III - modulo B.
2. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. e' altresi' autorizzato al rilascio di attestati di verifica, secondo le procedure descritte nell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660:
MODULO C: conformita' al tipo;
MODULO D: garanzia di qualita' della produzione;
MODULO E: garanzia di qualita' del prodotto.
 
Art. 2.

1. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. e' tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VIII - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.
 
Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VIII.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea.

Roma, 5 aprile 2009

Il direttore generale: Vecchio
 
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