Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 aprile 2009
Modifica del P.D.G. 20 dicembre 2008 di iscrizione al n. 37 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «Organismo di conciliazione di Firenze».

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;
Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Visto il PDG 20 dicembre 2008 con il quale l'associazione «Organismo di conciliazione di Firenze», con sede legale in Firenze, via Cavour n. 57 C.F. 94123800487 e' stata iscritta, dalla data del provvedimento, al n. 37 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Vista la nota del 16 marzo 2009 prot. DAG 24/03/2009.0043240.E con la quale il dott. Fabrizio Ariani nato a Firenze il 3 giugno 1947, in qualita' di legale rappresentante della associazione «Organismo di conciliazione di Firenze», chiede l'inserimento di sei ulteriori nominativi nell'elenco dei conciliatori.
Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;
che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f ) del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;
che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lettera a) e b) del citato decreto ministeriale 222/2004 per i conciliatori:
avv. Capozzoli Adriana, nata a Firenze, il 17 novembre 1972;
avv. Mastellone Carlo Ugo, nato a Londra (Gran Bretagna) il 2 marzo 1955;
avv. Pieralli Alessandro, nato a Firenze l'11 giugno 1972;
avv. Pinto Silvia nata a Tradate (Varese) il 25 maggio 1968;
avv. Ristori Laura, nata a Firenze il 5 gennaio 1968;
dott. Segantini Fazio, nato a Firenze il 24 aprile 1972.

Dispone:

La modifica del PDG 20 dicembre 2008 con il quale e' stata disposta l'iscrizione dell'associazione «Organismo di conciliazione di Firenze» con sede legale in Firenze via Cavour n. 57 C.F. 94123800487 nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.
Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera a) i e b) i del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di sei ulteriori unita': avv. Capozzoli Adriana, nata a Firenze il 17 novembre 1972, avv. Mastellone Carlo Ugo, nato a Londra (Gran Bretagna) il 2 marzo 1955, avv. Pieralli Alessandro, nato a Firenze l'11 giugno 1972, avv. Pinto Silvia, nata a Tradate (Varese) il 25 maggio 1968, avv. Ristori Laura, nata a Firenze il 5 gennaio 1968 e dott. Segantini Fazio, nato a Firenze il 24 aprile 1972.
Resta ferma l'iscrizione al n. 37 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.
L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 6 aprile 2009

Il direttore generale: Frunzio
 
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