Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 20 aprile 2009 |
Riconoscimento, alla prof.ssa Eva Zsuzsanna Bencze, delle qualifiche professionali estere quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Vista l'istanza del 21 gennaio 2008 presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Eva Zsuzsanna Bencze; Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorita' competente italiana ha chiesto all'autorita' competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari; Vista la nota 14 gennaio 2009 - protocollo n. 24475, con la quale l'autorita' competente romena «Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Centrul national de recunoastere echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007; Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto; Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato; Visti il titolo di laurea in chimica conseguita il 19 giugno 2007 presso l'Universita' «Ca' Foscari» di Venezia e il titolo di «Ingegnere Chimico» e «Dottore (Ph. D) in Scienze ambientali, conseguiti in data 9 novembre 2000 presso l'Universita' statale di Veszprem (Ungheria); Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, e' esentata dalla presentazione della documentazione CELI 5 Doc, relativa alla conoscenza della lingua italiana, in quanto e' in possesso di laurea conseguita in Italia; Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonche' all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari; Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; Accertato che l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale; Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1. Il titolo di formazione professionale: «Diploma de Inginer in profilul Chimie - specializarea: tecnologia Substanteor Anorganice» serie J Nr. 23054 rilasciato dall'Universitatea «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania) in data 19 giugno 1993, con «esami complementari di pedagogia», certificati dalla stessa Universitatea «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania), posseduto dalla cittadina comunitaria (italiana, rumena e ungherese) Eva Zsuzsanna Bencze, nata a Singeorgiul del Padure (Romania) il 7 aprile 1970, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nella classe di concorso: 13/A - Chimica e tecnologie chimiche. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2009
Il direttore generale: Dutto |
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