Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 2009 |
Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale, doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale» ed in particolare l'art. 3-bis, che prevede le sanzioni amministrative da applicare agli enti in caso di violazione dei doveri per una efficiente gestione del servizio civile ed una corretta realizzazione dei progetti, demandando all'Ufficio nazionale e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione, nell'ambito delle rispettive competenze, delle sanzioni amministrative, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravita' del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarieta' o di colpa, gli effetti prodottisi; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64», che, nel prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nella gestione del servizio civile nazionale, ha stabilito, all'art. 6, comma 6, la ripartizione delle competenze in materia di monitoraggio, controllo e verifica dell'attuazione dei progetti; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, e in particolare l'art. 1, comma 4, che prevede, tra l'altro, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, dei compiti in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi sono state delegate le funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77; Visto il decreto ministeriale in data 3 agosto 2006, con il quale e' stato approvato il Prontuario concernente le caratteristiche e le modalita' per la redazione e presentazione dei progetti di servizio civile nazionale nonche' i criteri per la selezione ed approvazione degli stessi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2009 concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale; Viste le circolari dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 8 settembre 2005, 2 febbraio 2006, 24 maggio 2007 e 28 luglio 2008 recanti rispettivamente «Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3-bis della legge 6 marzo 2001, n.64», «Accreditamento degli enti di servizio civile nazionale», «Monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale» e «Monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale. Modifiche e nota esplicativa»; Vista la determinazione del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, in data 4 aprile 2006, recante le «Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale»; Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 26 gennaio 2006 tra l'Ufficio nazionale per il servizio civile, le regioni e le province autonome per l'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 77 del 2002; Considerato che nella citata circolare dell'8 settembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2005, sono stati forniti i primi chiarimenti sui doveri degli enti di servizio civile e sulle infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3-bis della legge n. 64 del 2001, prevedendo tuttavia la necessita' di un successivo adeguamento a seguito dell'assunzione di competenze in materia da parte delle regioni e province autonome, avvenuta a decorrere dal 1° gennaio 2006; Ravvisata la necessita' di individuare e di adeguare, alla luce della prima applicazione della citata circolare dell'8 settembre 2005, i comportamenti che gli enti devono osservare nella gestione del servizio civile e durante la realizzazione dei progetti, nonche' le condotte illecite alle quali conseguono l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative; Ravvisata altresi' la necessita' di stabilire i principi essenziali che regolano lo svolgimento dell'attivita' di controllo e verifica e disciplinano il procedimento sanzionatorio, al fine di garantire che le attivita' stesse siano svolte dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e dalle regioni e province autonome in base a criteri univoci, chiari e puntuali; Ravvisata pertanto l'esigenza di predisporre un prontuario che contenga in dettaglio le istruzioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale nonche' la disciplina dei doveri degli enti di servizio civile e delle infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 dicembre 2008; Acquisito il parere della Consulta nazionale per il servizio civile, di cui all'art. 10 della legge n. 230 del 1998, espresso in data 23 ottobre 2008;
Decreta: Art. 1.
1. E' approvato l'unito prontuario, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale nonche' la disciplina dei doveri degli enti di servizio civile e delle infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64. 2. Le disposizioni approvate con il presente decreto sostituiscono quelle contenute nella circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 8 settembre 2005 concernente «Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2005. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2009
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giovanardi
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 4 |
| Allegato
----> Vedere allegato da pag. 6 a pag. 11 <---- |
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