Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 aprile 2009 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi». |
|
|
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2009; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta: Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009. |
| Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2009, il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» DOC. |
| Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. |
| Art. 4.
All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2009
Il Capo Dipartimento: Nezzo |
| Allegato A
----> Vedere allegato da pag. 33 a pag. 39 <---- |
|
|
|