Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 30 aprile 2009 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Uva di Puglia». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d); Visto il decreto 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 12 novembre 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Uva di Puglia» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta; Visto l'articolo 10, del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; Considerato che la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Uva di Puglia» con decreto 30 ottobre 2007 e' decaduta ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del citato decreto 21 maggio 2007; Considerato che con istanza del 3 marzo 2009 il Consorzio Uva di Puglia, ha chiesto nuovamente la protezione a titolo transitorio della denominazione «Uva di Puglia», ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Vista la nota protocollo n. 6362 del 22 aprile 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Uva di Puglia» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Consorzio Uva di Puglia, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Uva di Puglia», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;
Decreta: Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Uva di Puglia». |
| Art. 2.
La denominazione «Uva di Puglia» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it. |
| Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Uva di Puglia», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'articolo 1. |
| Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'articolo 1 cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2009 Il capo Dipartimento: Nezzo |
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