Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2009 (vai al sommario) |
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LEGGE 11 maggio 2009, n. 47 |
Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Concessione della garanzia dello Stato per la candidatura dell'Italia all'organizzazione della Coppa del mondo di rugby per gli anni 2015 e 2019.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato per gli impegni che la Federazione italiana rugby dovra' assumere nei confronti dell'International Rugby Board per la candidatura dell'Italia all'organizzazione della Coppa del mondo di rugby negli anni 2015 e 2019, nei limiti, rispettivamente, di 80 milioni di lire sterline e di 100 milioni di lire sterline. 2. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e' inserita nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): «Art. 13 (Garanzie statali). - In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.». - Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge 5 agosto 1978, n. 468: «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».
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| Art. 2.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 11 maggio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1994): Presentato dall'on. Giovanni Fava (LNP) il 9 dicembre 2008. Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 19 gennaio 2009 con pareri delle commissioni I, III e V. Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 26 febbraio 2009, il 18 marzo 2009 e il 29 aprile 2009. Nuovamente assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 30 aprile 2009 con pareri delle commissioni I, III e V. Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa ed approvato il 5 maggio 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1544): Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica e beni culturali), in sede deliberante, il 5 maggio 2009 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, ed approvato il 6 maggio 2009. |
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