Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2009 (vai al sommario)
LEGGE 11 maggio 2009, n. 47
Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Concessione della garanzia dello Stato per la candidatura dell'Italia
all'organizzazione della Coppa del mondo di rugby per gli anni
2015 e 2019.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato per gli impegni che la Federazione italiana rugby dovra' assumere nei confronti dell'International Rugby Board per la candidatura dell'Italia all'organizzazione della Coppa del mondo di rugby negli anni 2015 e 2019, nei limiti, rispettivamente, di 80 milioni di lire sterline e di 100 milioni di lire sterline.
2. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e' inserita nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 13 (Garanzie statali). - In allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro sono
elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate
dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge 5
agosto 1978, n. 468:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».



 
Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 11 maggio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1994):
Presentato dall'on. Giovanni Fava (LNP) il 9 dicembre
2008.
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 19 gennaio 2009 con
pareri delle commissioni I, III e V.
Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 26
febbraio 2009, il 18 marzo 2009 e il 29 aprile 2009.
Nuovamente assegnato alla VII commissione (Cultura,
scienza e istruzione), in sede legislativa, il 30 aprile
2009 con pareri delle commissioni I, III e V.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa ed
approvato il 5 maggio 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1544):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica e
beni culturali), in sede deliberante, il 5 maggio 2009 con
pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, ed
approvato il 6 maggio 2009.
 
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