Gazzetta n. 107 del 11 maggio 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009 |
Attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile». (Ordinanza n. 3763). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 n. 3754, del 15 aprile 2009 n. 3755 e del 21 aprile 2009 n. 3757, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visti, in particolare, gli articoli 6, 8 e 10 del sopra citato decreto-legge; Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; Vista la nota del 29 aprile 2009 della regione Abruzzo; Sentiti i Ministeri dello sviluppo economico, della gioventu' e del lavoro, della salute e delle politiche sociali; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone: Art. 1.
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il versamento delle somme relative al diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni, anche ove iscritte nelle relative cartelle esattoriali, nonche' l'emissione dei ruoli in corso da parte della Camera di commercio dell'Aquila, e' differito al 31 dicembre 2009. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' di effettuazione delle emissioni dei ruoli e della riscossione dei versamenti sospesi, anche prevedendo la rateizzazione dei pagamenti. |
| Art. 2.
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, la scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Aquila e' prorogata fino al 30 aprile 2010, anche in deroga all'art. 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni. Sono conseguentemente differiti i termini delle procedure di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501, che, per quanto attiene alle proroghe gia' effettuate, sono rinnovate. |
| Art. 3.
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera m), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nei confronti dei soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge che hanno presentato o presentano alle camere di commercio entro il 30 novembre 2009, benche' in ritardo rispetto a relativi termini ricadenti nel periodo dal 5 aprile 2009 al 30 novembre 2009, domande di iscrizione al registro delle imprese, denunce di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ovvero il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, non si applicano le sanzioni amministrative a tal fine previste dal codice civile e dalle leggi speciali. |
| Art. 4.
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, i termini per la realizzazione delle iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, sulle altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico nonche' sui progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni sono prorogati, su richiesta dell'impresa interessata, fino a tre anni rispetto alle date originariamente previste. |
| Art. 5.
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in favore dei lavoratori residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 l'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, scaduta o in scadenza dopo il 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010 e' prorogata per sei mesi, con riconoscimento della contribuzione figurativa. Il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009, come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3757 del 21 aprile 2009 e' soppresso. 2. Ai collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, operanti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi sismici, e' riconosciuta per un periodo massimo di tre mesi un'indennita' pari a 800 euro mensili. L'indennita' e' erogata dall'INPS e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, alle imprese e ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, con domicilio professionale nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, come risulta dalla comunicazione di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 luglio 2008, e' concessa la sospensione di sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza di protezione civile nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche' di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti ai periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009, ivi compresi i contributi a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, nonche' delle ritenute fiscali. 4. Nei confronti dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, nonche' delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, con domicilio professionale nei comuni individuati ai sensi del predetto art. 1, non si applicano le sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a far data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009. Nel medesimo periodo e' fatto comunque obbligo di trasmettere ai centri per l'impiego il modello «Unificato Urg» di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 ottobre 2007. 5. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli eventuali sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati, nei sei mesi successivi alla data del 6 aprile 2009, a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 ovvero concessi, nel predetto periodo, da datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite dal sisma. |
| Art. 6.
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni colpite dall'evento sismico del 6 aprile 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu' trasferisce, a favore della regione Abruzzo, le risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 153, afferenti le annualita' 2008 e 2009, in deroga alle finalita' previste dal suddetto art. 19, comma 2, e a quanto sancito dalle intese raggiunte, in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' a quanto stabilito dall'accordo di programma quadro sottoscritto dallo Stato e dalla regione Abruzzo in materia di modalita' di gestione del citato Fondo per gli anni 2007, 2008 e 2009. 2. Entro novanta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, la regione Abruzzo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', la programmazione delle iniziative da adottare unitamente alla revoca di quelle di cui all'accordo di programma quadro ritenute superate. 3. Con cadenza semestrale, la regione Abruzzo provvede a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative intraprese. La medesima regione alla conclusione delle attivita' di cui al presente articolo provvede a rendicontare sulla base del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009. |
| Art. 7.
1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 la parola «soggetti» e' sostituita dalle seguenti parole: «titolari di punti di fornitura localizzati». |
| Art. 8.
1. All'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3755 del 15 aprile 2009 la parola «n. 3574» e' sostituita dalla parola «n. 3754» e dopo le parole «commi 1 e 2» sono aggiunte le parole «dell'art. 1». |
| Art. 9.
1. In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attivita' connesse al supporto tecnico scientifico e tecnologico fornito nella gestione dell'emergenza post-terremoto e' attribuito al Consorzio ReLUIS (Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica) il contributo straordinario di euro 400.000,00. Per l'utilizzo di tale contributo il Consorzio tiene apposita evidenza contabile, rendicontando e documentando le spese effettivamente sostenute, con oneri posti a carico delle risorse stanziate per fronteggiare gli eventi sismici. |
| Art. 10.
1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per accelerare le iniziative per il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi calamitosi del 6 aprile 2009, il presidente della regione Abruzzo provvede alla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nei territori danneggiati dagli eventi sismici in deroga all'art. 18, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e all'art. 2 della legge della regione Abruzzo 9 agosto 1999, n. 59. 2. La riorganizzazione di cui al comma 1 e' finalizzata ad assicurare i servizi di mobilita' in favore della popolazione colpita dal sisma ed e' diretta a garantire i servizi di trasporto pubblico regionale e locale all'interno e da e verso il territorio della provincia di L'Aquila, nonche' dei comuni cosi' come individuati in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. I servizi di trasporto di cui al comma 2 sono affidati direttamente alle aziende di trasporto concessionarie dei servizi eserciti antecedentemente al sisma, con provvedimenti della Direzione regionale trasporti e mobilita' della regione Abruzzo e degli enti locali interessati in deroga agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, all'art. 87, commi 4, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'art. 20, comma 3, della legge della regione Abruzzo 17 luglio 2007, n. 25, e all'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 4. I veicoli adibiti ai servizi in favore dei soggetti di cui al comma 2 possono essere utilizzati anche su linee diverse per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, previa autorizzazione della Direzione trasporti e mobilita' della regione Abruzzo. 5. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. |
| Art. 11.
1. Per coadiuvare il commissario delegato nelle attivita' inerenti alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati danneggiati dagli eventi sismici, nonche' per la verifica delle agibilita' e la demolizione dei medesimi edifici l'ing. Sergio Basti, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' nominato vice-commissario delegato. |
| Art. 12.
1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2009, n. 3762, e' abrogata. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi |
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