Gazzetta n. 107 del 11 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 aprile 2009
Procedure di verifica del sistema di controllo di conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto al tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entita' tecniche.

IL CAPO DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841, concernente l'esecuzione dell'Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958;
Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), firmato a Ginevra il 1° settembre 1970;
Visto l'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (nel prosieguo denominato Nuovo codice della strada), che dispone l'accertamento dei requisiti di idoneita' e dell'omologazione del tipo di veicoli;
Visto l'art. 77 del Nuovo codice della strada, che demanda al Ministro dei trasporti la facolta' di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformita' al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi da sottoporre a controllo, per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformita' e di stabilire i criteri e le modalita' per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi da sottoporre a controllo;
Visto il combinato disposto dell'art. 81 del Nuovo codice della strada e dell'art. 242 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (nel prosieguo denominato regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), con il quale si stabiliscono le competenze dei funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri come riportato nella tabella III.1 del titolo III, allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, e si individuano i profili professionali dei funzionari ministeriali, che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici previsti;
Visto l'art. 107, comma 3, del Nuovo codice della strada, il quale dispone, tra l'altro, che per il rilascio dell'omologazione del tipo delle macchine agricole, l'accertamento tecnico viene effettuato su un prototipo gia' omologato, secondo le modalita' stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto;
Visto l'art. 109, commi 2 e 3, del Nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei trasporti e della navigazione la facolta' di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformita' al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate ed i relativi dispositivi, nonche' di stabilire i provvedimenti da attuare in caso di mancato rispetto della conformita' della serie al tipo omologato;
Visto l'art. 114 del Nuovo codice della strada, che sancisce, tra l'altro, l'obbligo, nel caso di macchine operatrici circolanti su strada, di rispondere alle stesse prescrizioni contenute nei predetti articoli 107 e 109;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 568, concernente il regolamento relativo alle disposizioni in materia di accertamento dei requisiti delle macchine agricole, delle macchine operatrici, dei loro componenti o entita' tecniche prodotte in serie, ed in particolare l'allegato VIII, con il quale sono stabilite le prescrizioni per il controllo della conformita' della produzione;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CEE del Consiglio dell'Unione europea, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed in particolare l'appendice B.2, sezione 3, che sancisce l'obbligo di procedere alle verifiche finalizzate all'accertamento dell'esistenza di sufficienti disposizioni per assicurare un efficace controllo della qualita' e della conformita' della produzione;
Visto il decreto dirigenziale 25 novembre 1997, emanato in esecuzione degli articoli 75 e 77 del Nuovo codice della strada, come integrato e modificato dal decreto dirigenziale 7 aprile 2000 concernente il controllo di conformita';
Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, concernente le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici, e dei loro sistemi, componenti, ed entita' tecniche, che dispone che la verifica del sistema di controllo del processo produttivo, ai fini della conformita' della produzione, venga eseguita presso la fabbrica e che l'accertamento del controllo della conformita' del prodotto al tipo omologato, sia effettuato anche su prodotti prelevati presso la rete di distribuzione;
Visto l'allegato VI al decreto ministeriale 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 marzo 2002 concernente le omologazioni dei veicoli a motore a due o tre ruote, che stabilisce le disposizioni per il controllo della conformita' della produzione;
Visto l'allegato IV al decreto ministeriale 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa alle omologazioni dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli, che stabilisce le procedure per il controllo della conformita' della produzione;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche, destinati a tali veicoli, con il quale, tra l'altro, sono indicati i servizi tecnici e sono stabilite le procedure per il controllo della conformita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuta la necessita' di adeguamento al mutato quadro normativo istituzionale delle procedure di verifica del sistema di controllo di conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto al tipo omologato;

Decreta:
Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le norme del presente decreto si applicano ai veicoli, di cui all'art. 47 del Nuovo codice della strada, soggetti all'omologazione del tipo, nonche' ai loro sistemi, componenti ed entita' tecniche prodotti in serie.
 
Art. 2.

Controllo di conformita'

1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (nel prosieguo denominato Dipartimento), su richiesta del costruttore o da chi lo rappresenta legalmente, ai fini del rilascio di un'omologazione, procede attraverso controlli effettivi a:
a) compiere ispezioni su ogni linea dell'impianto di produzione, per verificare l'esistenza di disposizioni e di procedure atte ad assicurare che i veicoli, i sistemi, i componenti e le entita' tecniche prodotti in serie siano conformi al tipo omologato;
b) verificare periodicamente l'esistenza di adeguate misure e di piani di controllo per l'esecuzione delle prove o dei controlli necessari all'accertamento della continuita' della conformita' della produzione al tipo omologato.
2. Il Dipartimento procede alla verifica della conformita' del prodotto al tipo omologato attraverso specifici controlli o prove tecniche sui veicoli, di cui all'art. 1, nonche' sui loro sistemi, componenti ed entita' tecniche.
3. Il Dipartimento, per effettuare le ispezioni, di cui ai precedenti commi 1 e 2, si avvale dei propri funzionari appartenenti ai servizi tecnici, di cui all'art. 3, lettera ll) del decreto 28 aprile 2008, secondo quanto specificato nel successivo art. 4.
 
Art. 3.

Commissione del controllo di conformita'

1. E' istituita presso la direzione generale per la motorizzazione la commissione del controllo di conformita', nel prosieguo denominata commissione.
2. La commissione e' composta dal direttore generale per la motorizzazione, in qualita' di presidente, e da quattro membri effettivi, nominati dallo stesso presidente, tra i dirigenti tecnici ed i funzionari con profilo professionale di ingegnere coordinatore, che sono in servizio presso le divisioni tecniche della direzione generale per la motorizzazione.
3. Il presidente della commissione, designa il suo sostituto ed i membri supplenti tra i dirigenti tecnici e i funzionari, di cui al precedente comma 2, oltre ad un funzionario appartenente all'area C con mansioni di segretario.
4. La commissione ha competenza ad emanare le disposizioni concernenti l'attuazione del presente decreto. Per i procedimenti di omologazione CE e nazionale dei veicoli, nonche' per quelli di omologazione CE ed UNECE dei sistemi, la commissione e' preposta al coordinamento, alla programmazione, alla valutazione dell'attivita' di ispezione, nonche' al rilascio del certificato di idoneita' alla produzione in serie ed alla designazione dei funzionari tecnici che compongono le unita' di ispezione, di cui al successivo art. 4, comma 2.
5. Per i procedimenti di omologazione limitata per piccole serie di veicoli, di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, nonche' per quelli di omologazione CE ed UNECE di componenti ed entita' tecniche, i centri prova autoveicoli incardinati nelle direzioni generali territoriali provvedono, in osservanza delle disposizioni emanate in materia dalla stessa commissione, alla verifica del sistema di controllo di conformita' del processo produttivo ed al controllo di conformita' del prodotto al tipo omologato, nonche' alla designazione dei funzionari che compongono le unita' di ispezione, di cui al successivo art. 4, comma 2.
6. La commissione valuta l'eventuale certificazione presentata dal costruttore ottenuta in base alla norma armonizzata EN ISO 9001:2000 oppure ad una norma equivalente.
 
Art. 4.

Svolgimento dei controlli

1. Il Dipartimento ai sensi di quanto prescritto negli articoli 77 e 109 del Nuovo codice della strada, nell'allegato X al decreto ministeriale 28 aprile 2008, nell'allegato IV al decreto ministeriale 19 novembre 2004 e nell'allegato VI al decreto ministeriale 31 gennaio 2003, esegue:
a) la verifica del sistema di controllo di conformita' del processo produttivo realizzato dal costruttore presso gli impianti, avvalendosi dei funzionari abilitati all'effettuazione dei tipi di accertamenti tecnici, di cui alla lettera b) della tabella III.1 dell'art. 242 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada;
b) la verifica della conformita' del prodotto al tipo omologato, sia presso gli impianti del costruttore, sia presso la sua rete commerciale, sia presso la rete di distribuzione, avvalendosi dei funzionari abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici, di cui alle lettere b) ed e) della tabella III.1 sopra citata.
2. Ogni verifica e' effettuata da una unita' di ispezione costituita da due funzionari, cosi' come disposto ai commi 4 e 5 dell'art. 3, appartenenti agli uffici competenti al rilascio delle certificazioni di omologazione del tipo di cui all'art. 1.
3. La verifica, di cui al precedente comma 1, lettera a), riservata alla competenza dei profili professionali di ingegnere direttore coordinatore, ingegnere direttore, ingegnere e ai dirigenti tecnici ingegneri, puo' essere compiuta anche con la collaborazione di un funzionario abilitato all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui alla lettera e) della citata tabella III.1, ai sensi dell'art. 242 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo codice della strada.
4. La frequenza normale delle verifiche, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), viene stabilita dalla commissione in base all'esito della valutazione dei metodi di controllo della conformita' attuati presso gli impianti di produzione.
5. L'unita' di ispezione puo' scegliere dei campioni a caso da sottoporre a verifica, se la natura della prova lo consente. Il numero minimo dei campioni puo' essere stabilito in base ai risultati dei controlli eseguiti dal costruttore stesso.
6. Il Dipartimento puo' verificare in ogni momento i metodi di controllo di conformita' applicati presso gli impianti di produzione e puo' effettuare tutti i controlli o le prove prescritte dalle direttive comunitarie, dai regolamenti e dalle norme in vigore, in relazione alle quali sono state richieste o concesse le omologazioni.
 
Art. 5.

Doveri del costruttore

1. Il costruttore deve garantire l'esistenza di procedure atte ad assicurare un controllo efficace della conformita' del prodotto al tipo omologato, in base alle prescrizioni fissate dalle norme vigenti in materia, in relazione alle quali sono state ottenute le omologazioni.
2. Gli oneri relativi alla verifica del sistema di controllo di conformita' del processo produttivo ed alla verifica della conformita' del prodotto al tipo omologato sono a carico del richiedente l'omologazione oppure del titolare dell'omologazione, secondo le modalita' vigenti per l'ottenimento dell'omologazione prescritte dalla legge 1° dicembre 1986, n. 870.
3. Al costruttore possono essere sospese di validita' o revocate le omologazioni ottenute, qualora non ottemperi a quanto disposto con il presente decreto.
 
Art. 6.

Implementazione delle verifiche

1. Il Dipartimento, al fine di implementare le verifiche del sistema di controllo di conformita' del processo produttivo e quelle di conformita' del prodotto al tipo omologato, utilizza anche le risorse all'uopo destinate a sostegno della sicurezza del trasporto stradale nell'ambito delle ispezioni e delle verifiche previste dal Nuovo codice della strada per remunerare i funzionari tecnici che compongono le unita' di ispezione.
 
Art. 7.

Abrogazione di norme

1. Il decreto dirigenziale 25 novembre 1997 ed il decreto dirigenziale 7 aprile 2000 sono abrogati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2009

Il capo Dipartimento: Fumero
 
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