Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 aprile 2009
Riconoscimento, al sig. Arbieto Tomasto Anthony, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all' esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;
Vista l'istanza con la quale il sig. Arbieto Tomasto Anthony ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en tecnologia medica especialidad radiologia», conseguito in Peru', ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Tecnico sanitario di radiologia medica;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dall'interessato;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si e' gia' provveduto nelle precedenti Conferenze di servizi possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui e' in possesso il richiedente;
Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/2449 del 24 gennaio 2006 con il quale e' stato riconosciuto il titolo di «Licenciado en tecnologia medica especialidad radiologia» ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n. 394 del 1999, cosi' come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004;
Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Arbieto Tomasto Anthony si sia iscritto all'albo professionale;
Acquisita la richiesta di rinnovo della validita' del suddetto decreto dirigenziale avanzata dal sig. Arbieto Tomasto Anthony proposta in data 30 settembre 2008;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.

Il titolo di «Licenciado en tecnologia medica especialidad radiologia» conseguito nell'anno 1997 presso l'«Universidad National Federico Villarreal» dal sig. Arbieto Tomasto Anthony nato a Lima (Peru') il giorno 30 ottobre 1972 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Tecnico sanitario di radiologia medica.
 
Art. 2.

1. Il sig. Arbieto Tomasto Anthony e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Tecnico sanitario di radiologia medica nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 3 aprile 2009
Il direttore generale: Leonardi
 
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