Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 aprile 2009
Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Savona ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Savona.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);
Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) e, in particolare, l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unita' navali e di altri elementi pertinenti;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»;
Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. UL/2009/9632 del 22 aprile 2009, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Attivazione del sistema VTS
1. E' attivato il Centro VTSL di Savona che ha sede presso la Capitaneria di porto di Savona.
2. La Capitaneria di porto di Savona e' l'autorita' VTS di Savona.
 
Art. 2.
Limiti dell'area VTS
1. L'area VTS di Savona e' definita dall'insieme dei seguenti punti:
a) lat. 44° 21'.7 N - long. 008° 36' E;
b) lat. 44° 04'.8 N - long. 008° 50'.5 E;
c) lat. 43° 55'.5 N - long. 008° 37'.5 E;
d) lat. 43° 39'.5 N - long. 008° 24' E;
e) lat. 43° 38' N - long. 008° 07' E;
f) lat. 43° 43'.5 N - long. 007° 50'.5 E;
g) lat 43° 57' N - long. 008° 10'.7 E;
h) Capo di Santa Croce
i) lat. 44° 07' N - long. 008° 18'.3 E;
j) lat. 44° 10'.7 N - long 008° 25' E;
k) Capo Vado
l) lat. 44° 16'.5N - long 008° 26'.4 E.
2. L'area precauzionale nella quale devono essere stabiliti i primi contatti tra il Centro VTS di Savona e la nave, e' la zona di mare adiacente l'area VTS ed e' ampia 3 miglia.
3. L'area VTS complessiva e' quella graficamente riportata nell'allegato 1 al decreto.
 
Art. 3.
Obbligo di rapportazione
1. Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che intendano transitare nell'area VTS di Savona prevista dall'art. 2 del presente decreto, devono inoltrare preventiva comunicazione al Centro VTS di Savona, seguendo le procedure e le modalita' riportate nell'allegato 2 al presente decreto.
 
Art. 4.
Servizi erogati dal VTS
1. L'autorita' VTS di Savona, in conformita' alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga:
a) il servizio informazioni;
b) il servizio di assistenza alla navigazione;
c) il servizio di organizzazione del traffico.
 
Art. 5.
Ulteriori prescrizioni
1. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, tutte le navi che navighino nell'area VTS di Savona sono tenute ad osservare durante la navigazione le seguenti prescrizioni:
a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 15;
b) effettuare la navigazione con particolare cautela;
c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta del Centro VTS di Savona;
d) comunicare immediatamente alla Capitaneria di porto di Savona ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui all'allegato 2.
2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure dettate nel comma precedente non esime la nave in navigazione nell'area VTS di Savona dall'osservanza delle norme della COLREG 1972 ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2009
Il Ministro : Matteoli
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato a pag. 29 <----
 
Allegato 2

Procedura per l'inoltro della comunicazione prevista dall'articolo 3

Le navi che intendano transitare nell'area VTS di Savona comunicano la loro intenzione con la seguente procedura:
1. inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 10, riserva can. 16) al Centro VTS di Palermo contenente i seguenti dati:
identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI);
gruppo data orario in UTC e posizione;
rotta e velocita';
pescaggio;
porto di destinazione ed orario stimato di arrivo;
carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantita' e classe IMO;
caratteristiche e quantitativo del combustibile “bunker”, per le navi che ne trasportano piu' di 5.000 tonnellate;
indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico;
numero totale di persone a bordo;
difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilita' o la sicurezza della nave.
2. Il rapporto, conforme allo standard di rapportazione stabilito dalla Risoluzione IMO A.851 (20), deve essere trasmesso non appena la nave entra nelle aree precauzionali di cui all'art. 2, comma 2.
 
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