Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 16 aprile 2009 |
Riconoscimento, al sig. De Moura Machado Wilson Roberto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza del sig. De Moura Machado Wilson Roberto nato a San Paolo (Brasile) il 4 ottobre 1963, cittadino brasiliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di advogado, di cui e' in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Bacherel em Ciencias Juridicas», conseguito presso l'«Universidade Braz Cubas» in data 7 febbraio 1991; Considerato che l'istante e' iscritto presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil Seccao de Sao Paulo» dall'8 dicembre 1992 con il numero 117.586; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16 gennaio 2009 nella quale e' stato espresso parere favorevole; Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella conferenza di cui sopra; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano in data 31 gennaio 2007 con validita' fino al 30 settembre 2009; Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta:
Art. 1.
Al sig. De Moura Machado Wilson Roberto nato a San Paolo (Brasile) il 4 ottobre 1963, cittadino brasiliano e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri all'albo da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazione, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote. |
| Art. 3.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense. |
| Art. 4.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 16 aprile 2009 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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