Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 febbraio 2009
Ripartizione del fondo alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale, per l'anno 2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 805, 806 e 807, che istituisce un fondo pari a 60,5 milioni di euro per il triennio 2007-2008-2009 da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale in materia di «Sperimentazione del modello assistenziale Casa della salute», «Iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato», «Malattie rare» e «Implementazione della rete delle Unita' Spinali Unipolari» e che prevede che le suddette risorse vengano assegnate con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
Visto il decreto del Ministro della salute 10 luglio 2007 «Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale - Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano»;
Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 2007, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre n. 662, per l'anno 2007, alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano sanitario nazionale 2006-2008;
Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 2007, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle regioni delle risorse vincolate ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2007;
Considerato che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, nella seduta del 12 marzo 2008, ha deciso di affidare l'istruttoria relativa ai progetti regionali da ammettere al cofinanziamento al competente Ufficio della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema dell'ex Ministero della salute, che ha predisposto il documento di analisi dei progetti per l'accesso al cofinanziamento legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente la metodologia di valutazione adottata nonche' gli strumenti utilizzati per la valutazione, da applicare ad ogni singolo progetto regionale, esaminato nella seduta del 28 maggio 2008, con rinvio per approfondimenti;
Considerato che il Comitato, nella seduta del 18 giugno 2008, preso atto degli esiti degli approfondimenti istruttori, ha deciso di effettuare ulteriori approfondimenti per la valutazione dei progetti regionali delle unita' spinali unipolari alla luce del criterio di afferenza;
Considerato infine che, nella riunione del 24 luglio 2008, il Comitato preso atto degli esiti istruttori, ha approvato la proposta di riparto, che costituisce parte integrante del presente atto;
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 13 novembre 2008 (Rep. Atti n. 205/CSR);
Decreta:

Art. 1.

1. Il fondo di 60,5 milioni di euro da assegnare, per l'anno 2007, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale e' ripartito secondo quanto riportato nella tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto (allegato 1).
 
Art. 2.

2. La materiale erogazione delle risorse e' subordinata all'adempimento, da parte delle regioni e delle province autonome, di quanto di seguito prescritto nel termine di trenta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto:
a) presentazione di documentazione integrativa relativa al cronoprogramma attuativo e ad una griglia dei risultati operativi attesi per ogni progetto presentato;
b) adozione formale, da parte delle singole Regioni, dei progetti con delibera della Giunta regionale, se non gia' avvenuta.
c) nei confronti delle province autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, della legge 30 novembre 1989, n. 386.
 
Art. 3.

1. All'erogazione dei fondi si provvedera' con singoli decreti dirigenziali da emanarsi previa verifica degli adempimenti richiesti.
2. Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 25 febbraio 2009
Il Ministro : Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2009 Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 245
 
Allegato 1

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