Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2009 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
PROVVEDIMENTO 8 aprile 2009 |
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di accordo recante: «Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013». (Rep. atti n. 67/CSR). |
|
|
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Nell'odierna seduta dell'8 aprile 2009: Visti gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che danno facolta' a questa Conferenza di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare ed il Ministro dello sviluppo economico, di piani nazionali annuali per il controllo ufficiale dei prodotti fitosanitari in commercio e della loro utilizzazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2002, concernente l'adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2002-2006; Ritenuto di dover procedere all'adozione, per il quinquennio 2009-2013, del Piano annuale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego di prodotti fitosanitari; Vista la nota del 9 marzo 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha inviato lo schema di accordo recante: «Adozione del piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013», che, in data 12 marzo 2009, e' stato diramato alle regioni e province autonome; Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 25 marzo 2009, le regioni hanno proposto alcune modifiche al testo dell'accordo che i rappresentanti del Ministero interessato hanno ritenuto accoglibili; Vista la lettera, in pari data, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la definitiva versione della proposta di accordo di cui trattasi, che recepisce le richieste emendative formulate dalle regioni e province autonome; Vista la lettera in data 30 marzo 2009, con la quale tale definitiva versione e' stata diramata alle regioni e province autonome; Vista la nota del 3 aprile 2009, con la quale il Coordinamento interregionale in sanita' ha espresso avviso tecnico favorevole sulla definitiva versione della proposta di accordo pervenuta con la menzionata nota in data 25 marzo 2009; Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; Sancisce accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:
Art. 1.
Adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013. E' adottato per il quinquennio 2009-2013 il presente piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 194. |
| Art. 2.
Piano delle regioni e delle province autonome 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono ed adottano, in conformita' a quanto previsto negli allegati A e B del presente Accordo ed alle disposizioni generali di cui all'art 3, Piani di controllo ufficiali nei rispettivi territori di competenza. 2. I piani di cui al comma 1 devono essere rivolti al controllo ufficiale, nel territorio di competenza: a) dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi; b) dell' utilizzazione dei prodotti fitosanitari autorizzati, in conformita' a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate. 3. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla stipula del presente accordo, i Piani quinquennali ed ogni qualvolta, per esigenze particolari, ne viene apportata qualche significativa modifica. 4. Entro il 31 maggio di ciascun anno successivo alla realizzazione del Piano, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - DGSAN i risultati derivanti dall'attuazione dei piani adottati. Tali risultati dovranno essere presentati utilizzando lo schema riportato al punto 5 dell'allegato A e al punto 4 dell'allegato B del presente accordo. 5. Entro il 31 luglio di ciascun anno il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenta una relazione sui risultati conseguiti con l'adozione dei piani ufficiali di controllo alla Commissione Europea ed ai singoli Stati membri dell'Unione europea. In tale relazione sono inclusi per le voci comparabili, anche i risultati delle attivita' del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Di tale relazione sono altresi' informati le regioni, le province autonome, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico. |
| Art. 3.
Disposizioni generali 1. I piani di controllo ufficiale delle regioni e delle province autonome: a) individuano le attivita' da effettuare per l'attuazione dei piani di controllo, unitamente alla priorita' ad esse attribuite; b) individuano le istituzioni che, nel territorio di competenza, sono destinatarie dell'attuazione del piano di controllo; c) forniscono alle istituzioni di cui alla lettera b) le modalita' per l'esecuzione delle attivita' ispettive finalizzate all'ottenimento dei dati ed alla loro raccolta ed elaborazione; d) individuano e comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'Autorita' sanitaria regionale di cui al c. 1 art. 42 del DPR n. 290/2001, responsabile del coordinamento di ogni attivita' relativa agli adempimenti di cui al presente Accordo. 2. L'autorita' di cui al comma 1, lettera d e' tenuta a: a) trasmettere, entro il 31 maggio di ciascun anno successivo alla realizzazione del Piano, i risultati delle attivita' di controllo sanitario sulle vendite e sull'impiego dei prodotti fitosanitari; b) prevedere, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di formazione del personale preposto all'attuazione dei Piani di controllo. 3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per adempiere agli obblighi comunitari ed a scopo conoscitivo, puo' chiedere all'Autorita' di cui al comma 1, lettera d) ulteriori dati ed informazioni sui risultati dell'attivita' di controllo effettuata. Roma, 8 aprile 2009 Il presidente: Fitto Il segretario: Siniscalchi |
| ----> Vedere da pag. 74 a pag. 82 <---- |
|
|
|