Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
ORDINANZA 4 maggio 2009 |
Misure profilattiche contro l'influenza da nuovo virus influenzale A(H1N1) per passeggeri provenienti dal Messico. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visti gli articoli 14 e 32 della Costituzione; Visti gli articoli 32 e 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1990, concernente il Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive; Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, recante il Regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione ed il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265; Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, cosi' come aggiornato dal nuovo Regolamento sanitario internazionale 2005, entrato in vigore il 15 giugno 2007; Visti l'articolo 112, comma 3, lettera g) e l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Preso atto della recente insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus influenzale A(H1N1), dotato di potenziale pandemico; Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa indicano la trasmissibilita' interumana per via aerea in occasione di contatti stretti; Considerato che in data 29 aprile 2009 l'Organizzazione mondiale della sanita' ha portato il livello di allerta pandemico dalla fase 4 alla fase 5, con indicazione agli Stati Membri per l'innalzamento dei livelli di sorveglianza e l'immediata attuazione di quanto previsto dai rispettivi Piani pandemici nazionali; Ritenuto necessario mettere in atto misure idonee a ridurre il rischio di diffusione in Italia della influenza da nuovo virus A(H1N1), tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'Organizzazione mondiale della sanita'; Considerata l'esigenza di evitare l'eventuale diffusione dell'infezione da nuovo virus A(H1N1) in collettivita' scolastiche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; Vista l'Ordinanza ministeriale del 29 aprile 2009 concernente: «Istituzione dell'Unita' di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dalla influenza da nuovo virus A(H1N1)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2009, n. 99; Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali al Sottosegretario di Stato Prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione»; Ordina:
Art. 1.
1. E' fatto obbligo a tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio in arrivo in Italia provenienti direttamente o indirettamente con vettore aereo dal Messico, in cui sono state segnalate epidemie da nuovo virus influenzale A(H1N1), di fornire agli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera - USMAF del Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche Sociali (Autorita' Sanitaria aeroportuale) del primo scalo italiano le proprie generalita' ed ogni altro elemento che gli stessi USMAF riterranno utile acquisire per garantire la loro rintracciabilita' nei quattordici giorni successivi all'arrivo, nonche' di sottoporsi ad ogni eventuale accertamento diagnostico stabilito dalla Autorita' Sanitaria aeroportuale al momento dell'arrivo. 2. A tal fine i predetti passeggeri e componenti dell'equipaggio compilano e consegnano alla Autorita' sanitaria aeroportuale una dichiarazione su modello riportato in allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza. 3. I dati, forniti ai fini di sanita' pubblica, vengono trattati nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela dei dati personali. 4. La documentazione acquisita viene distrutta dopo trenta giorni ove non si sia verificato nessun caso sospetto di malattia. |
| Art. 2. 1. Le Compagnie aeree italiane ed estere che effettuano voli diretti per l'Italia dal Messico provvedono attraverso idonei accordi con l'autorita' o l'ente di gestione dello scalo aeroportuale di arrivo affinche' i passeggeri provenienti dal Messico in arrivo con i predetti voli siano accompagnati ad un'apposita zona dedicata ai controlli sanitari, identificata dalla Autorita' sanitaria aeroportuale. 2. Gli Enti che gestiscono gli scali aeroportuali ove sono effettuati voli diretti per l'Italia dal Messico mettono in atto tutte le misure organizzative necessarie a consentire ai passeggeri interessati di sottoporsi alle operazioni di vigilanza sanitaria ed alle Compagnie aeree di ottemperare agli obblighi di cui alla presente Ordinanza. |
| Art. 3.
1. Ai sensi della presente Ordinanza i passeggeri con sintomi sospetti di influenza saranno avviati, a seconda delle condizioni cliniche manifestate e, a giudizio della Autorita' sanitaria aeroportuale, alla struttura sanitaria territoriale di riferimento per ulteriori approfondimenti diagnostici, per i trattamenti del caso e per l'applicazione delle misure previste per le malattie infettive e diffusive. |
| Art. 4.
1. I soggetti individuati dalla Struttura sanitaria territoriale di riferimento come «contatti stretti» di casi confermati di infezione da virus A(H1N1) saranno sottoposti, da parte della Autorita' sanitaria competente, a chemioprofilassi e sorveglianza sanitaria, per un periodo di sette giorni. |
| Art. 5.
1. Gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, che rientrano in Italia dal Messico, non sono ammessi alla frequenza delle attivita' scolastiche per sette giorni dall'arrivo. |
| Art. 6.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ove necessario anche tramite specifici accordi, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale e la Croce Rossa Italiana per quanto di specifica competenza collaborano alle attivita' di cui alla presente Ordinanza. 2. La presente Ordinanza ha validita' fino al 31 luglio 2009. La presente Ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 4 maggio 2009 p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Fazio
Registrata alla Corte dei Conti il 4 maggio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali Registro n. 2, foglio n. 20 |
| Allegato 1
----> Vedere a pag. 49 <---- |
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