Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 maggio 2009
Attuazione dell'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3761).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti ai predetti eventi sismici;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009, n. 3755, e del 21 aprile 2009, n. 3757, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che rinvia l'attuazione delle disposizioni ivi previste ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'articolo 2, comma 12, del predetto decreto-legge;
Ritenuto di dover nominare i Vice Commissari al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni di cui uno con funzioni vicarie, nonche' i Sindaci dei Comuni interessati quali soggetti attuatori per garantire l'immediata effettivita' dell'azione commissariale;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.

1. Per assicurare il supporto all'attuazione delle iniziative necessarie per il superamento della situazione d'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, il Commissario delegato si avvale del Prefetto dell'Aquila in qualita' di Vice-Commissario delegato, con funzioni vicarie.
2. Il comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3755 del 15 aprile 2009 e' soppresso.
 
Art. 2.

1. L'ing. Luciano Marchetti, esperto in materia di beni culturali della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, e' nominato Vice-Commissario delegato per coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle funzioni inerenti agli interventi urgenti volti ad assicurare la messa in sicurezza per evitare situazioni di maggiori danni e per eliminare situazioni di pericolo del patrimonio culturale e per il recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma, comprese le attivita' progettuali propedeutiche ai lavori di recupero.
2. Il predetto Vice-Commissario delegato opera con le procedure di somma urgenza e si avvale delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, n. 3753.
3. Per l'espletamento delle attivita' il Vice-Commissario delegato si avvale del supporto tecnico e amministrativo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e puo' costituire un'apposita struttura di supporto composta da personale del medesimo Dicastero nel limite di 12 unita'.
4. Al comma 1 dell'articolo 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 le parole: «aperta presso il Segretariato generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «intestata al Vice-Commissario delegato per la tutela dei beni culturali».
5. Al comma 4 dell'articolo 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 la parola: «il Ministero» e' sostituita dalle parole: «il Vice-Commissario delegato per la tutela dei beni culturali».
6. Il Vice-Commissario delegato provvede avvalendosi delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009.
 
Art. 3.

1. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nelle attivita' di emergenza il Prof. De Bernardinis, Vice Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' nominato Vice-Commissario per provvedere alle iniziative inerenti alle operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni sfollate in conseguenza degli eventi sismici e per accelerare la chiusura della prima fase dell'emergenza, individuando e ponendo in essere tutte le iniziative necessarie alla rapida sistemazione delle popolazioni sfollate anche attraverso l'emanazione di direttive nei confronti dei comuni e degli altri enti pubblici interessati.
 
Art. 4.

1. All'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 9 aprile 2009 sono aggiunte le seguenti disposizioni:
decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 135.
2. Per la realizzazione degli interventi da porre in essere ai sensi della presente ordinanza i Vice-Commissari delegati possono avvalersi dei poteri di deroga di cui all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 9 aprile 2009, cosi come integrato dal comma 1, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
 
Art. 5.

1. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono nominati soggetti attuatori per garantire immediata effettivita' ai provvedimenti del Commissario delegato e la continuita' dei servizi tecnico amministrativi comunali.
 
Art. 6.

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, il Dipartimento della protezione civile e' individuato quale soggetto per il cui tramite possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
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