Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2009
Ulteriori disposizioni urgenti per la realizzazione, nell'ambito del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia, del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia. (Ordinanza n. 3759).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, con il quale e' stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150 Anni dell'Unita' d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007, recante disposizioni per lo svolgimento del predetto «grande evento»;
Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 con cui e' stato nominato Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia;
Sentito il Sindaco di Venezia;
Aquisita l'intesa della regione Veneto, formulata con nota del 24 aprile 2009;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.

1. Il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 13 del'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 provvede a porre in essere gli interventi necessari per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia, ricompreso nell'ambito delle iniziative finalizzate alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia.
2. Il Commissario delegato provvede, in particolare, ad armonizzare, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, le attivita' organizzative di competenza di ogni istituzione pubblica e privata coinvolta nell'iniziativa, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e del 15 giugno 2007 citati in premessa.
3. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a procedere, in nome e per conto del comune di Venezia, all'espletamento di procedure selettive accelerate finalizzate alla dismissione e rifunzionalizzazione dell'Ospedale al mare ubicato nel territorio del medesimo comune e alla acquisizione dei conseguenti proventi per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia.
 
Art. 2.

1. Per le finalita' di cui all'art. 1, ed in particolare per l'approvazione dei progetti e delle iniziative rientranti nella sua competenza, il Commissario delegato puo' indire, ove ritenuto necessario, apposite conferenze di servizi, convocandole con almeno sette giorni di preavviso. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo da tali elementi. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le specifiche indicazioni ritenute necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico od alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ad apposita delibera del Consiglio dei Ministri da assumere entro sette giorni dalla richiesta.
2. Le determinazioni della conferenza di servizi costituiscono, ove occorra, variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.
3. I pareri, i visti ed i nulla-osta che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alle conferenze di servizi, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
 
Art. 3.

1. Per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che da porre in essere per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-amministrativo, dal medesimo istituito con apposito provvedimento, composto da tre membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno designato dal Presidente delle regione Veneto, uno dal sindaco di Venezia, e uno, con funzioni di Presidente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che designa altresi' il segretario del Comitato stesso. Ai componenti del comitato spettano compensi determinati con separato provvedimento del Commissario delegato, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita' della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, oltre al rimborso delle spese di missione sostenute.
2. Al Commissario delegato spetta un compenso pari al doppio di quello attribuito ai componenti del comitato di cui al comma 1, corrisposto con le medesime deroghe ivi previste.
3. Per l'espletamento delle attivita' di natura amministrativa e contabile il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di personale messo a disposizione dalla regione Veneto e dal comune di Venezia.
 
Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e' autorizzata la deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004, delle direttive comunitarie, con particolare riferimento alla direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, in tema di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonche' alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture, alle seguenti disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 19 e 21;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241 articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 12, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16 e 17, e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Titolo III Capi I e IV, Titolo IV Capo III, Titolo VI Capi I e III;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 19, 24, 35 e 36;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 15, 19, 22-bis, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47 e 50;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 4 e 6, Titolo II Capi I, II e III, Titolo III Capi I, II e III;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 10, 11, 32, 33, 48, 68, 84, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 111, 112, 118, 122, 127, 128 e 132, art. 1, decreto legislativo n. 113 del 2007.
 
Art. 5.

1. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia, ivi comprese quelle di cui all'art. 1, comma 3, affluiscono alla contabilita' speciale, intestata al Commissario delegato, autorizzata con l'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'art. 3 della presente ordinanza, che possono essere oggetto di anticipazione da parte del Fondo della protezione civile, si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1.
La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
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