Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 26 febbraio 2008
Riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750»;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1963, con il quale agli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria dei Nuclei anti sofisticazione dell'Arma dei carabinieri sono stati conferiti i poteri previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 17 della citata legge n. 441 del 1963;
Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1975, con il quale si e' disposto che, per il servizio di vigilanza e di controllo delle materie della profilassi internazionale, della sanita' marittima, aerea e di frontiera, della produzione dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, della produzione, commercio, vendita e pubblicita' dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialita' medicinali, vaccini, medico-chirurgici e prodotti assimilati, il Ministero della sanita' puo' avvalersi dell'opera di nuclei costituiti da ufficiali, sottoufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri posti alle dipendenze funzionali del medesimo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2007, recante «Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2008, n. 3;
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1975, con il quale si e' disposto che, per il servizio di vigilanza che si rende necessario a livello centrale per le materie di assistenza sanitaria e ospedaliera, il Ministero della sanita' puo' avvalersi dell'opera di nuclei costituiti da ufficiali, sottufficiali o militari dell'Arma dei carabinieri posti alle dipendenze del medesimo Ministero della sanita';
Visti gli articoli 6 e 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1979, con il quale e' disposto che gli ufficiali, sottufficiali e Carabinieri del comando Carabinieri antisofisticazione e sanita', posti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanita' esercitano, anche nella loro qualita' di ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria, le funzioni di controllo e di vigilanza igienico-sanitaria nelle materie di competenza dello Stato, in quelle di igiene, sanita' pubblica e Polizia veterinaria limitatamente all'adozione di provvedimenti aventi carattere contingibile ed urgente e in quelle che richiedano, per la loro rilevanza pluriregionale, nazionale o interregionale, indirizzi unitari e interventi operativi a tutela dell'interesse nazionale;
Visto l'art. 10 della legge 4 giugno 1984, n. 194, recante «Interventi a sostegno dell'agricoltura», con il quale si e' disposto che, ai fini dei controlli sulle forniture alimentari ai Paesi in via di sviluppo, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali puo' avvalersi del Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», che dispone che l'Ispettorato centrale repressione frodi e i Nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di Polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante «Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria», convertito, con modificazioni, della legge 30 novembre 2005, n. 244, il quale, tra l'altro, all'art. 3 stabilisce che il Comando carabinieri per la sanita' assume la denominazione di Comando carabinieri per la tutela della salute;
Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1987, recante «Attuazione del disposto dell'art. 11, comma 9, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e vendita dei cosmetici» con il quale e' disposto che gli uffici territoriali competenti a richiedere le informazioni previste dall'art. 11, comma 7, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sono, tra gli altri, i Nuclei antisofisticazioni e sanita' dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 1989, recante «Aggiornamenti e modificazioni al decreto ministeriale 24 giugno 1987, concernente programma sistematico di interventi miranti alla piu' efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande», che riporta l'allegato al decreto ministeriale 24 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 17 luglio 1987, con il quale, al capitolo IV, si e' stabilito che gli uffici repressioni frodi devono svolgere capillari ed intensi controlli presso le ditte che beneficiano di aiuti UE, al fine di impedire o reprimere indebiti percepimenti di detti aiuti; rendere piu' proficua la collaborazione, nell'ambito della circoscrizione territoriale dei singoli uffici, con gli altri organismi incaricati dei controlli nel settore agro-alimentare (Nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizia di Stato);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive modificazioni»;
Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 23 giugno 1981 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1981, n. 180, recante «Disciplina dell'attivita' di informazione scientifica sui farmaci», nel quale si prevede che il Ministro della salute si avvale anche dei Nuclei antisofisticazioni e sanita' dell'Arma dei carabinieri per verificare l'inottemperanza alle disposizioni del citato art. 5 relativo ai convegni e congressi»;
Visto l'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», con il quale sono attribuiti al Comando carabinieri antisofisticazioni e sanita' compiti di controllo delle prescrizioni farmaceutiche per l'accertamento delle truffe in danno del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
Visto l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», che dispone che il Ministro della sanita', nell'esercizio del potere di alta vigilanza e ai fini di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, interviene con i propri uffici e si avvale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri e del personale di cui all'art. 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37;
Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 266 del 1993, il quale dispone che il Ministro della sanita' si avvale dei nuclei specializzati dell'Arma dei carabinieri per la repressione delle attivita' illecite in materia sanitaria;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati», e in particolare l'art. 11, che attribuisce la vigilanza anche ai Nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto interministeriale Sanita - Difesa del 23 gennaio 1996, istitutivo del Comando carabinieri per la sanita';
Visto il decreto interministeriale Sanita - Difesa del 6 marzo 2000, recante modifiche al citato decreto interministeriale 23 gennaio 1996;
Visto l'art. 10, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 3 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2002, recante «Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche», con il quale si dispone che l'attivita' di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui all'ordinanza medesima e' svolta anche dal personale del Comando carabinieri per la sanita', funzionalmente dipendente dal Ministero della salute;
Visto l'art. 36, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»;
Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero della salute e l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 12 febbraio 2007, nel quale si prevede la possibilita', da parte dell'Autorita' medesima, di avvalersi del Comando dei carabinieri per la tutela della salute nell'ambito delle attivita' ispettive;
Visto il Piano nazionale integrato ai fini del regolamento CE 882/2004 sui controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare;
Vista la determinazione 4 aprile 2007 del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, con la quale il Comando carabinieri per la tutela della salute e' inserito nel gruppo di lavoro deputato alla valutazione dell'entita' e della tipologia del fenomeno contraffazione farmaceutica in Italia, nonche' al rafforzamento della cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni inerenti al fenomeno della contraffazione farmaceutica;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 luglio 2007, recante «Pubblicita' dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario sottoposti alla disciplina dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni», con il quale il Comando carabinieri per la tutela della salute e' stato incaricato di vigilare sulla regolarita' dei messaggi pubblicitari effettuati esclusivamente o parzialmente con mezzi fonici, attivando, in caso di infrazione, le procedure dirette all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente per la violazione dell'art. 201 delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934 e successive modificazioni e delle ulteriori disposizioni che disciplinano la pubblicita' dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario;
Preso atto delle iniziative avviate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Ministero della salute, di cui all'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e dal Ministero dello sport e delle politiche giovanili con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in materia di incremento della lotta al doping;
Visto il Progetto della tracciabilita' del farmaco che annovera il Comando carabinieri per la tutela della salute tra i soggetti istituzionali deputati ad accedere alla banca dati centrale del Ministero della salute, istituita, ai sensi della legge 1 marzo 2002, n. 39, per monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo con decreto ministeriale 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2004, n. 2;
Vista la direttiva generale annuale per l'attivita' amministrativa e la gestione - anno 2007, emanata dal Ministro della salute ai sensi dell'art. 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», nella quale vengono fissati, tra gli obiettivi strategici del Dicastero, gli interventi per la tutela della salute, finalizzati ad una maggiore efficacia nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2006, recante «Riassetto dei comparti di specialita' delle Forze di polizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 agosto 2006, n. 193;
Visto l'art. 11, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute dell'8 novembre 2005 e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 gennaio 2006, n. 13, concernente misure finalizzate alla prevenzione dell'influenza aviaria;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia»;
Vista la proposta del Ministro della salute;
Decreta:

Art. 1.

Ordinamento
1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, e' articolato in:
a) un Comando centrale, con sede in Roma;
b) una struttura periferica costituita da tre gruppi Carabinieri antisofisticazioni e sanita' in Milano, Roma e Napoli, che assumono la denominazione di gruppi Carabinieri per la tutela della salute con alle dipendenze 37 nuclei Carabinieri antisofisticazioni e sanita' (N.A.S.) indicati nell'allegato A al presente decreto, compresi quelli di Caserta e Lecce di cui si dispone l'istituzione.
 
Art. 2.

Organico
1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute ha un organico complessivo di 1096 unita', come da tabella di consistenza organica in allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Tale consistenza e' comprensiva dell'incremento in extraorganico di 96 unita' previsto dall'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 novembre 2005, n. 244, nei seguenti ruoli e gradi:
a) 20 ufficiali del ruolo speciale, nei gradi di capitano, tenente o sottotenente;
b) 76 ispettori, nei gradi di luogotenente, maresciallo A.s. UPS, maresciallo capo, maresciallo ordinario e maresciallo.
 
Art. 3.

Prerogative
1. Agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e Carabinieri in servizio presso il comando Carabinieri per la tutela della salute, posti alle dipendenze funzionali del Ministero della salute, sono:
a) conferiti i poteri previsti dal terzo, quarto e sesto comma dell'art. 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, di cui al decreto del Ministero della sanita' 5 novembre 1963;
b) devolute le funzioni di controllo e di vigilanza igienico-sanitaria, con interventi operativi a tutela dell'interesse nazionale, nelle materie di competenza dello Stato.
 
Art. 4.

Compiti istituzionali
1. Il Ministero della salute si avvale del comando Carabinieri per la tutela della salute per la repressione delle attivita' illecite in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.
2. Il Ministro della salute si avvale del comando Carabinieri per la tutela della salute per lo svolgimento delle seguenti attivita' di vigilanza e controllo, nelle materie:
a) relative alla produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' al trattamento di tossicodipendenti. A tal fine il comando Carabinieri per la tutela della salute puo' procedere, in qualunque momento, anche in concorso con i competenti comandi territoriali dell'Arma, ad ispezioni e prelievi dei campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici dove si producono, si conservano in deposito, si commercializzano e si consumano le predette sostanze, nonche' negli scali aeroportuali, marittimi, ferroviari e sui mezzi di trasporto in genere. Gli esami e le analisi di campioni sono eseguiti presso i laboratori delle aziende sanitarie locali o agenzie di protezione ambientale o presso strutture specializzate di investigazioni scientifiche dell'Arma;
b) della profilassi internazionale, della sanita' marittima, aerea e di frontiera, della produzione dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, della produzione, commercio, vendita e pubblicita' dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, medicinali e gas medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, di cui al decreto del Ministero della sanita' 17 marzo 1975, richiamato in premessa;
c) relative all'esecuzione dei campionamenti in attuazione dei piani di controllo annuali dei farmaci autorizzati con procedure nazionale e comunitaria (EDQM);
d) dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, di cui al decreto del Ministero della sanita' 24 aprile 1975, richiamato in premessa;
e) dell'igiene, sanita' pubblica e Polizia veterinaria, limitatamente a quelle conseguenti all'adozione di provvedimenti aventi carattere contingibile ed urgente e in quelle che richiedono, per la loro rilevanza pluriregionale, nazionale o interregionale, indirizzi unitari e interventi operativi a tutela dell'interesse nazionale, di cui al decreto del Ministero della sanita' 25 gennaio 1979, richiamato in premessa;
f) connesse al settore agro-alimentare, in relazione al decreto del Ministero della sanita' 5 aprile 1989, richiamato in premessa;
g) della cosmetovigilanza, d'intesa con la direzione generale del farmaco e dei dispositivi medici del Ministero della salute, e relative alle informazioni previste dall'art. 11, comma 7, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, sulla produzione e vendita dei cosmetici, ai sensi del decreto del Ministero della salute 24 dicembre 1986, richiamato in premessa;
h) delle forniture alimentari ai Paesi in via di sviluppo, a richiesta del Ministero per le politiche agricole e forestali, in relazione all'art. 10 della legge 4 giugno 1984, n. 194, richiamato in premessa;
i) relative alla informazione scientifica sui farmaci, come da decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 219, decreto del Ministero della sanita' 4 dicembre 1990, richiamato in premessa;
l) delle prescrizioni farmaceutiche per l'accertamento delle truffe in danno del Servizio sanitario nazionale, in relazione all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
m) della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1993, n. 352;
n) concernenti i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, di cui all'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 3 aprile 2002, menzionata in premessa;
o) relative alla destinazione d'uso di materie prime e semilavorati di cui alla legge 12 dicembre 2002, n. 273;
p) dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al protocollo d'intesa del 12 febbraio 2007 tra il Ministero della salute e l'autorita' per la vigilanza ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
q) della vigilanza integrata nei luoghi di lavoro, in relazione alle previsioni di cui alla legge n. 123 del 2007, e alla direttiva generale per l'attivita' amministrativa e la gestione - anno 2007, emanata dal Ministro della salute ai fini del miglioramento della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;
r) concernenti il Piano nazionale integrato ai sensi del regolamento CE 882/2004 sulla sicurezza alimentare, citato in premessa;
s) connesse alla piena attuazione della tracciabilita' farmaceutica e al monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, di cui al progetto richiamato in premessa;
t) attinenti alla lotta al doping, in relazione alle iniziative, citate in premessa, avviate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Ministero della salute, dal Ministero per le politiche giovanili e le attivita' sportive e dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
u) concernenti la valutazione dell'entita' e della tipologia del fenomeno contraffazione farmaceutica in Italia, nonche' il rafforzamento della cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni inerenti al fenomeno della contraffazione farmaceutica;
v) relative ai messaggi pubblicitari dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario sottoposti alla disciplina dell'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, recante testo unico delle leggi sanitarie, effettuati esclusivamente o parzialmente con mezzi fonici, di cui al decreto del Ministro della salute 18 luglio 2007, richiamato in premessa.
 
Art. 5.

Attribuzioni del comando Carabinieri per la tutela della salute
1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute opera su tutto il territorio nazionale sulla scorta delle direttive del Ministro della salute, nel rispetto delle disposizioni vigenti, tenuto conto del sistema di coordinamento delle Forze di polizia e ferme restando le direttive per il riassetto dei comparti di specialita' delle Forze di polizia emanate dal Ministro dell'interno con il decreto del 28 aprile 2006 e le competenze ivi definite nello specifico settore per il Corpo della guardia di finanza e il Corpo forestale dello Stato.
2. Il comando Carabinieri per la tutela della salute svolge accertamenti ed indagini su tutto il territorio nazionale in esecuzione dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti al Ministero della salute dagli articoli 6 e 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.
3. Il comando Carabinieri per la tutela della salute svolge indagini di settore in materia di prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, anche in esecuzione dei poteri attribuiti al Ministro della salute con il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462, ed in relazione al decreto del Ministero della sanita' 5 aprile 1989, richiamato in premessa.
4. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, ai fini della vigilanza sulle attivita' finalizzate al trattamento dei tossicodipendenti, su richiesta del Ministro della salute, puo' procedere, in qualunque momento, ad ispezioni e verifiche nelle aree e negli edifici dove sono svolte attivita' di recupero e trattamento dei tossicodipendenti.
5. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, su richiesta del Ministro della salute, puo' procedere in qualunque momento ad effettuare ispezioni e verifiche ispettive e ad impartire prescrizioni dirette all'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro in relazione alle previsioni contenute nella legge 3 agosto 2007, n. 123.
 
Art. 6.

Attribuzioni a carico del Ministero della salute
1. Agli oneri derivanti dall'incremento extraorganico di cui all'art. 2 del presente decreto provvede il Ministero della salute ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 novembre 2005, n. 244.
2. Sono posti, altresi', a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio del Ministero della salute:
a) gli oneri relativi alle indennita' di missione dei militari in organico ed extraorganico;
b) le spese per il fitto dei locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario alla funzionalita' del comando, per quanto concerne la sede centrale e quelle periferiche;
c) le spese di acquisto, gestione e manutenzione ovvero noleggio degli automezzi, dei materiali vari connessi alle specifiche attivita' istituzionali;
d) gli oneri di formazione specialistica.
3. Rimangono a carico del bilancio dell'Arma dei carabinieri gli oneri relativi agli assegni fissi, per le sole unita' in organico, all'armamento e all'equipaggiamento individuale del personale in organico ed extraorganico del comando Carabinieri per la tutela della salute.
 
Art. 7.

Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) il decreto del Ministero della sanita' 5 novembre 1963;
b) il decreto del Ministro della sanita' 17 marzo 1975;
c) il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 1975;
d) il decreto del Ministro della sanita' 25 gennaio 1979;
e) il decreto interministeriale sanita-difesa 23 gennaio 1996;
f) il decreto interministeriale sanita-difesa 6 marzo 2000.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro della difesa
Parisi

Il Ministro della salute
Turco

Il Ministro dell'interno
Amato

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2008 Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 6, foglio n. 334
 
----> Vedere da pag. 29 a pag. 30 <----
 
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