Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2009 |
Autorizzazione ad assumere unita' di personale, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 536, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006 per il Ministero dello sviluppo economico, CNEL ed ENAC. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 1, il quale ha previsto, al comma 2, che le funzioni gia attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico ed al comma 7 che le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico, Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001, possono procedere per il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente; Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 ed il particolare l'art. 41, comma 1, il quale prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009; Viste le richieste delle amministrazioni interessate, evidenziando che quella del CNEL riguarda una progressione verticale e quella dell'ENAC si riferisce alla conversione in contratti di lavoro a tempo indeterminato di due contratti di formazione e lavoro; Vista l'analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2007; Considerato che l'onere previsto per l'assunzione delle unita' per le quali e' stata richiesta l'autorizzazione ad assumere non supera le risorse finanziarie utilizzabili da ciascuna amministrazione secondo la normativa citata e che in alcuni casi rimane la disponibilita' per poter effettuare ulteriori assunzioni, subordinate sempre a preventiva autorizzazione; Ritenuto di accogliere l'urgenza assunzionale rappresentata; Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita' di posti in dotazione organica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta:
Art. 1.
1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui alla tabella che segue possono procedere per l'anno 2008, nei limiti della disponibilita' in dotazione organica, all'assunzione, a tempo indeterminato delle unita' di personale per ciascuna indicate e per un onere corrispondente all'importo accanto specificato. ===================================================================== | |Onere a regime a decorrere dal Amministrazioni |Unita' autorizzate| 2009 in euro ===================================================================== Sviluppo economico| 14 | 531.546,00 --------------------------------------------------------------------- CNEL | 1 | 3.015,00 --------------------------------------------------------------------- ANAC | 2 | 56.954,00
2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio 2010, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte delle amministrazioni dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e dei bilanci del CNEL e dell'ENAC. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 marzo 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 324 |
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