Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 febbraio 2009
Approvazione della graduatoria integrativa relativa alla concessione di un contributo a taluni comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all'occupazione
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante «Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Visto l'art. 1, comma 1156, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) come modificato ed integrato dagli articoli 27 e 43 della legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;
Vista la circolare prot. n. 14/001107 del 17 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2007, n. 254 - serie generale;
Viste le domande dei comuni pervenute ai sensi della circolare n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2007, n. 254 - serie generale;
Considerato che questo ufficio del Ministero - quale Direzione generale competente al riguardo - ha proceduto all'istruttoria delle domande inviate dai comuni nei termini previsti dalla circolare citata;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio programmazione assunzioni e reclutamento prot. n. DFP-0015158-28/03/2008-1.2.3.4 con la quale si esprime parere favorevole alla graduatoria;
Vista la nota del Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - prot. n. 0040532 del 31 marzo 2008 con la quale si esprime parere favorevole alla graduatoria;
Visto il decreto direttoriale 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2008, n. 81 - serie generale - con il quale e' stata approvata la graduatoria delle assunzioni autorizzate ed ammesse a finanziamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettere f) e f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed il relativo comunicato di rettifica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2008, n. 243 - serie generale;
Visto il decreto direttoriale 3 giugno 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell' 11 giugno 2008, n. 135 - serie generale - con il quale e' stata integrata la graduatoria di cui al decreto direttoriale 10 aprile 2008;
Considerato che, dopo l'emanazione e la pubblicazione del decreto direttoriale 1 aprile 2008, alcuni comuni parzialmente o totalmente esclusi dalla graduatoria per difformita' della domanda rispetto alle prescrizioni della normativa suindicata e della circolare ministeriale attuativa della medesima, hanno presentato motivata istanza di riammissione alla procedura con idonea documentazione che ha chiarito e/o regolarizzato la precedente domanda;
Considerato che, dopo l'emanazione e la pubblicazione del decreto direttoriale 1 aprile 2008, alcuni comuni hanno presentato motivata istanza per essere riammessi nei termini di cui all'art. 5, decreto direttoriale 1 aprile 2008 ed effettuare, in tutto o in parte, le assunzioni gia' autorizzate ed ammesse a finanziamento, avendo superato le difficolta', di vario genere, che lo avevano impedito in precedenza e fermo restando ogni altro impegno di legge assunto sulla base dell'originaria domanda;
Considerato che, accogliendo le istanze suddette si persegue una piu' efficace attuazione delle finalita' dell'art. 1, comma 1156, lettere f) e f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili a carico del Fondo nazionale per l'occupazione e conseguente svuotamento del relativo bacino;
Considerato inoltre che, le nuove assunzioni da autorizzare e ammettere a finanziamento ammontano complessivamente a 23 unita', le quali aggiunte alle 2.133 unita' complessivamente gia' autorizzate con i decreti direttoriali del 1° aprile e del 3 giugno 2008, restano contenute nel limite massimo di 2.450 unita', previsto dall'art. 1, comma 1156, lettera f), legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni e che, per quanto concerne in particolare le istanze dei comuni di riammissione nei termini di cui all'art. 5 del decreto direttoriale 10 aprile 2008, per effettuare le assunzioni gia' autorizzate ed ammesse a finanziamento con il suddetto decreto, sono state gia' impegnate anche le relative risorse;
Viste le note di questa direzione generale n. 14/0016118 del 28 novembre 2008, n. 14/0016614 del 9 dicembre 2008 e n. 14/0000971 del 22 gennaio 2009, anticipate via fax nelle stesse date, con le quali, conformemente a quanto prescritto dalla circolare prot. n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, e' stato richiesto il nulla osta all'emanazione del presente decreto (allegato in bozza) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A., in relazione alle note indicate al punto precedente, nei termini ivi previsti, non ha manifestato motivi ostativi all'emanazione e pubblicazione del presente decreto;
Considerato che il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. con le note n. 0143725 del 9 dicembre 2008 e n. 0012545 del 3 febbraio 2009 ha espresso «il proprio nulla osta rispetto al primo intervento di ampliamento della graduatoria prospettato in data 28 novembre 2008» e «di non avere nulla da osservare circa l'ulteriore corso del provvedimento in esame»;
Ritenuto di dover procedere, per quanto innanzi detto, in sede di autotutela - conformemente al principio costituzionale di imparzialita' e buon andamento della PA. - all'approvazione di apposita graduatoria integrativa delle assunzioni ammesse a finanziamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettere f) e f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosi' come indicato all'art. 1 del presente decreto;
Ritenuto inoltre, per quanto innanzi detto, in sede di autotutela - conformemente al principio costituzionale di imparzialita' e buon andamento della P.A. - di dover riammettere, nei termini previsti dall'art. 5 del decreto direttoriale 1° aprile 2008, i comuni che lo hanno richiesto, per effettuare tutte o parte delle assunzioni gia' autorizzate ed ammesse a finanziamento, cosi' come indicato all'art. 2 del presente decreto;
Ritenuto in particolare per il comune di San Vincenzo la Costa, considerato anche il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A., con nota n. 0004618 del 30 gennaio 2009, di doverlo riammettere nei termini di cui all'art. 5 del decreto direttoriale 1° aprile 2008, per effettuare le tre assunzioni, gia' autorizzate ed ammesse a finanziamento con il decreto citato, di soli lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, cosi' come indicato all'art. 2 del presente decreto;
Ritenuto in particolare per il comune di Rose, di doverlo riammettere nei termini di cui all'art. 5 del decreto direttoriale 1° aprile 2008, per effettuare esclusivamente le quindici assunzioni, gia' autorizzate ed ammesse a finanziamento con il decreto citato, dei soli lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, cosi' come indicato all'art. 2 del presente decreto;
Decreta:

Art. 1.

Graduatoria integrativa
Ferma restando la validita' delle graduatorie di cui ai precedenti decreti direttoriali 1° aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 5 aprile 2008) e 3 giugno 2008 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2008) viene approvata - a norma dell'art. 1, comma 1156, lettera f) e lettera f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - la presente graduatoria integrativa, relativa alla concessione del contributo ai comuni sottoelencati, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per la stabilizzazione di:
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
limitatamente alla regione Calabria lavoratori di pubblica utilita' derivanti dal bacino di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, ai tali comuni, infatti, hanno presentato l'apposita domanda nei termini previsti al paragrafo 3 (31 dicembre 2007) della circolare ministeriale, applicativa della norma suindicata, n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 ottobre 2007, n. 254 - provvedendo a chiarire e/o regolarizzare la medesima domanda con idonea documentazione, dopo la pubblicazione dei decreti direttoriali suindicati.

----> Vedere a pag. 35 <----
 
Art. 2.

Riammissione in termini
I comuni sottoelencati, avendo superato le difficolta' che in precedenza avevano impedito le stabilizzazioni, gia' autorizzate e ammesse a finanziamento con il decreto direttoriale 1° aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 5 aprile 2008) nei termini previsti dall'art. 5 del medesimo decreto, hanno presentato motivata istanza, supportata da adeguata documentazione, per essere riammessi nei termini e procedere alle assunzioni gia' autorizzate con il decreto direttoriale citato, fermo restando ogni altro impegno di legge assunto sulla base dell'originaria domanda.
Tali comuni sono riammessi ad effettuare le assunzioni, gia' autorizzate e ammesse a finanziamento con il decreto direttoriale 10 aprile 2008, con le modalita', nel numero e nei termini di seguito indicati.

----> Vedere a pag. 36 <----
 
Art. 3.

Disciplina dei limiti di spesa
I comuni beneficiari degli incentivi previsti dovranno comunque assicurare formalmente l'osservanza del limite di spesa vigente per il personale ex art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006. Per le assunzioni di cui al presente decreto, i comuni beneficiari del relativo contributo non potranno avvalersi della deroga prevista dall'art. 3, comma 121, della 24 dicembre 2007, n. 244.
 
Art. 4.

Eventuali assunzioni in soprannumero
I comuni che procederanno ad assunzioni autorizzate in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente al gennaio 2007, ai sensi del presente decreto, dovranno formalmente impegnarsi ad osservare l'art. 43 della legge 29 novembre 2007, n. 222 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. Le assunzioni dovranno essere effettuate nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data del 1° gennaio 2007, eccetto quelle in soprannumero che comporteranno il divieto di effettuare assunzioni di personale di qualsiasi qualifica fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza. Eventuali vacanze presso altre qualifiche non potranno essere coperte con nuove assunzioni, fatto salvo il caso di rimodulazione della dotazione organica del comune che non comporti comunque variazione di spesa.
 
Art. 5.

Effetti procedurali delle dichiarazioni sottoscritte dai sindaci
Agli effetti della presente procedura, le dichiarazioni sottoscritte dai sindaci dei comuni che hanno proposto istanza di contributo, attesa la loro rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo, certificano, a tutti gli effetti, le situazioni in esse rappresentate.
 
Art. 6.

Procedura di erogazione del contributo
Per le modalita' di erogazione del contributo - conformemente a quanto disposto dal paragrafo 3 della circolare prot. n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007 - entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della graduatoria integrativa di cui all'art. 1, i comuni interessati procederanno alle assunzioni ammesse a finanziamento. Entro i successivi trenta giorni, i comuni medesimi dovranno trasmettere la documentazione relativa alle assunzioni (contratti di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato, nonche' tutta la documentazione comprovante effettiva costituzione dei rapporti di lavoro), al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione. A tal fine, fara' fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale. La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta decadenza dalla concessione del contributo.
A seguito della presentazione della documentazione relativa alle avvenute assunzioni e delle conseguenti cancellazioni dagli elenchi delle attivita' socialmente utili, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - provvedera' all'erogazione dell'incentivo, pari ad € 9.296,22 per l'anno 2009.
La verifica di conformita' delle assunzioni dei LSU a carico del Fondo nazionale per l'occupazione avverra' alla stregua della banca dati dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 81/2000. Correlativamente, la verifica di conformita' dei lavoratori di pubblica utilita' ascrivibili al bacino di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, sara' certificata dalla regione Calabria.
Per gli anni successivi, il Ministero provvedera' all'erogazione dell'incentivo previa presentazione di apposita domanda dei comuni interessati, corredata da specifica dichiarazione che i lavoratori assunti in applicazione dell'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge n. 296/2006 e successive integrazioni e modificazioni, e della presente circolare, risultino ancora nelle piante organiche dei comuni medesimi.
La domanda dovra' essere inviata entro il 30 settembre di ciascun anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - Via Fornovo, 8 - Roma. A tal fine, fara' fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale.
 
Art. 7.

Disciplina in punto di cumulabilita' del contributo
In punto di cumulabilita' del relativo incentivo, il contributo erogato e' cumulabile con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
 
Art. 8.

Impegno delle risorse
Con successivo ed apposito provvedimento, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, procedera' all'impegno delle risorse, per l'erogazione dell'incentivo ai comuni che effettueranno le assunzioni autorizzate con il presente decreto, che graveranno sul capitolo 7206 - esercizio finanziario 2009.
Roma, 16 febbraio 2009
Il direttore generale: Mancini

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 250
 
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