Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 aprile 2009
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi delle vigne Igt e norme aggiuntive;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 13 luglio 2000 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Merlara» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda del Consorzio di tutela vini Merlara DOC, pervenuta per il tramite della regione Veneto, il 17 agosto 2005, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara»;
Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della stessa regione Veneto;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Bevilacqua il 4 ottobre 2006, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visti i contatti intercorsi con la regione Veneto e concordata la sospensione dell'iter nella riunione del Comitato nazionale tutela Vini del 26 ottobre 2006 a causa delle problematiche emerse sull'utilizzo della varieta' di vite «Tocai», attualmente definite e risolte;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Merlara» espresso in data 16 dicembre 2008 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Merlara» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Merlara», approvato con decreto ministeriale 13 luglio 2000 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010.
 
Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la Denominazione di origine controllata «Merlara», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato Regioni e Provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
 
Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di origine controllata.
 
Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata «Merlara» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con Denominazione di origine controllata «Merlara» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
 
Allegato
Disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Merlara»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Merlara» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco (anche nella tipologia frizzante);
Tai (da uve Tocai Friulano);
Malvasia (da Malvasia Istriana);
Chardonnay (anche nella tipologia frizzante);
Pinot grigio,
Pinot bianco,
Riesling (da Riesling italico e/o Riesling);
Rosso (anche nella tipologia «Novello»);
Merlot;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere); Refosco dal peduncolo rosso (o semplicemente Refosco);
Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese);
Marzemino frizzante.
Art. 2.
I vini di cui all'art. 1 con riferimento al nome Tai (da Tocai Friulano), Malvasia, Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot bianco, Riesling, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Refosco dal peduncolo rosso, Raboso e Marzemino devono essere ottenuti dalle uve prodotte da vigneti, coltivati in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno 1'85%.
Possono concorrere alla formazione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, provenienti da vitigni ammessi alla coltivazione per le province di Padova e Verona.
Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve dei vigneti, coltivati in ambito aziendale, con i vitigni Cabernet Franc , Cabernet Sauvignon e Carmenere, per almeno 1'85%.
Possono concorrere alla formazione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, provenienti da vitigni ammessi alla coltivazione per le province di Padova e Verona.
I vigneti delle varieta' Raboso Piave, Raboso veronese, Cabernet franc e Carmenere devono essere iscritti in appositi elenchi distinti per ciascuna varieta'.
Il vino a denominazione di origine controllata «Merlara» bianco (anche in versione frizzante) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Tocai friulano dal 50% al 70%,
altre varieta' a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
Il vino a denominazione di origine controllata «Merlara» rosso o (anche in versione novello) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi, di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Merlot dal 50% al 70%,
altre varieta' a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Masi, Castelbaldo, Merlara, Urbana e Casale di Scodosia in provincia di Padova, Terrazzo, Bevilacqua e Boschi S. Anna in provincia di Verona ed in parte il territorio del comune di Montagnana in provincia di Padova.
Sono tuttavia escluse le zone vallive torbose o prettamente silicee, non vocate, che si trovano all'interno della zona di produzione.
La zona di produzione e' cosi' delimitata: partendo dalla localita' «Morosa» ai piedi dell'argine del fiume Adige prosegue in direzione Nord lungo il confine comunale di Terrazzo continuando lungo il confine del comune di Boschi S. Anna. Seguendo il suddetto confine incrocia la strada comunale «S.Giustina», continua lungo questa ultima in direzione Est verso Legnago. Arrivato alla strada provinciale «dei Boschi» prosegue in direzione Ovest, continua passando per il centro di Boschi San Marco e prosegue per la strada comunale «S.Marco» in direzione Boschi S. Anna. Giunto alla ferrovia Legnago-Monselice la segue in direzione Nord, per giungere al confine comunale, che e' seguito in direzione Est. Da qui fino al confine comunale di Bevilacqua per poi giungere allo scolo «Sarega» che si congiunge con lo scolo «Fossetta», per andare in direzione Est lungo lo scolo «Barcagno» e lo scolo «Slonga», ricongiungendosi con il confine comunale, rappresentato dal fiume «Fratta». Prosegue il suo tragitto in direzione Sud, fino ad incrociare la strada statale n. 10 «Padana Inferiore» al Km 344,5 per poi proseguire lungo quest'ultima fino al km 352,8. Giunto in prossimita' del confine del comune di Megliadino S.Fidenzio continua in direzione Sud, seguendo tale confine e prosegue nel comune di Casale di Scodosia, passando per la localita' Ca' Grande, fino allo scolo «Montagnana». Per proseguire lungo questo ultimo in direzione Ovest fino ad incrociare la strada vicinale «stradone Correr di Bailetto». Questa sara' affiancata in direzione Sud fino a giungere al borghetto di Altaura, per poi proseguire lungo la strada comunale «Altaura Vallerana», che porta la demarcazione della zona alla frazione di Vallerana. Continua in direzione Sud per la strada comunale «Pioppe», imbocca la strada comunale «Valnova» che affianca lo scolo «Correr», e svolta alla prima via a destra, ovvero la strada comunale «Valnova di Correr» che porta nel comune di Merlara. Prosegue in direzione Sud fino alla localita' «Valle Occara», continua svoltando a sinistra, a raggiungere la strada comunale «Dolza» che costeggia lo scolo consorziale «Manteo». Prosegue a destra in direzione «Minotte» e giunto alla terza curva di quest'ultimo prosegue lungo un piccolo scolo che porta al fiume «Fratta». Giunto qui, lo oltrepassa seguendolo in direzione Ovest, per poi passare in direzione Sud, dopo 2.5 Km, lungo una strada sterrata che lo porta sulla strada comunale «della Gastaldia». Da qui prosegue in direzione Est, lungo quest'ultima, fino all'incrocio con la strada comunale «Borgo Storto». Giunto a questo incrocio segue una strada privata sterrata, in direzione opposta a quella della strada comunale «Borgo Storto» per poi seguire lo scolo consorziale «S. Feliso» ed il confine comunale di Masi in direzione Nord. Successivamente segue lo scolo «Frattesina», per poi continuare lungo lo scolo «S. Felice» e congiungersi al confine comunale di Masi. Da qui prosegue seguendo in direzione Sud per poi costeggiare il fiume «Adige», passando per i confini dei comuni di Castelbaldo e Terrazzo, fino alla localita' «Morosa» da dove e' partito.
Art. 4.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Merlara» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni umidi, con granulometria eccessivamente sottile e falda freatica alta, oppure all'opposto, troppo leggeri e con falda profonda.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono vietate le forme di allevamento espansa (tipo raggi e pergole) e la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 2.500.
Per le varieta' Chardonnay Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling, Riesling italico, Refosco dal p.r. , Raboso Piave e Raboso veronese, tali limiti si applicano solo per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare. =====================================================================
TIPOLOGIA |PROD. UVA TONN/ha|TIT ALC.NAT. MIN%VOL ===================================================================== Bianco (anche nella tipologia | | frizzante) | 14,0 | 10,0 --------------------------------------------------------------------- Tai | 14,0 | 10,0 --------------------------------------------------------------------- Malvasia | 13,0 | 10,0 --------------------------------------------------------------------- Rosso | 14,0 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Novello | 14,0 | 11,0 --------------------------------------------------------------------- Merlot | 14,0 | 11,0 --------------------------------------------------------------------- Cabernet Sauv. | 13,0 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Cabernet | 13,0 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Marzemino | 14,0 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Cabernet (*) | 13,0 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay | 14,0 | 10,0 --------------------------------------------------------------------- Pinot grigio | 13,0 | 10,0 --------------------------------------------------------------------- Pinot bianco | 13,0 | 10,0 --------------------------------------------------------------------- Riesling | 13,0 | 10,0 --------------------------------------------------------------------- Refosco dal p.r. | 14,0 | 10,0 --------------------------------------------------------------------- Raboso | 14,0 | 10,0

(*) (Cabernet franc - Cabernet Sauvignon - Carmenere)

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco» e «rosso», nelle diverse versioni, si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varieta' che le compongono. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Merlara» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Veneto, sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 164 del 10 febbraio 1992, con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia puo' stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara» inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dall'ottavo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino ad indicazione geografica tipica, qualora ne abbiano le caratteristiche.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara», devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata al precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali o costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
E' consentito destinare le uve di un vigneto alla produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1, purche' risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
Le diverse tipologie consentite dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali, eccetto che per la tipologia "novello" che deve essere ottenuta con macerazione carbonica con almeno il 70% delle uve.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi tali limiti, ma non il 75% anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a D.O.C. «Merlara» Bianco e «Merlara» Chardonnay, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini frizzanti, ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.
I vini ottenuti dalle varieta' «Marzemino» possono essere utilizzati per produrre il vino a D.O.C. «Merlara» Marzemino frizzante, secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie o nazionali.
La elaborazione dei vini frizzanti puo' avvenire solo all'interno della regione Veneto.
Art. 6.
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Merlara» Bianco:
Colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;
Odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
Sapore: asciutto, di medio corpo, ma armonico, leggermente amarognolo;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
«Merlara» Bianco Frizzante:
Colore: giallo paglierino, a volte verdognolo, brillante;
Odore: vinoso con caratteristico odore intenso e delicato;
Sapore: di medio corpo, aromatico, leggermente amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.5%
Acidita' totale minima: 5,5 g/1;
Estratto non riduttore minimo: 14 g/1;
«Merlara» Tai:
Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
Odore: intenso tipico;
Sapore: asciutto, pieno, morbido;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo:15 g/1;
«Merlara» Malvasia:
Colore: giallo paglierino;
Odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
Sapore: asciutto, pieno, morbido;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo:14 g/1;
«Merlara» Rosso:
Colore: rosso rubino;
Odore: vinoso, intenso e delicato;
Sapore: asciutto di medio corpo e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
Acidita' totale minima: 5 g/1;
Estratto non riduttore minimo:18 g/1;
«Merlara» Novello:
Colore: rosso rubino con riflessi violacei;
Odore: fruttato, vinoso, tipico;
Sapore: asciutto, leggermente aromatico e acidulo, caratteristico, morbido;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
Acidita' totale minima: 4,5 g/1;
Estratto non riduttore minimo:17 g/1;
«Merlara» Merlot:
Colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato;
Odore: vinoso piuttosto intenso, gradevole, caratteristico;
Sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico, caratteristico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.5% vol;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
«Merlara» Cabernet Sauvignon:
Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
Odore: vinoso caratteristico, con odore piu' intenso se invecchiato;
Sapore: asciutto, pieno di corpo, austero e vellutato se invecchiato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
«Merlara» Cabernet:
Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
Odore: vinoso, caratteristico, con odore piu' intenso se invecchiato;
Sapore: asciutto, pieno di corpo, vellutato se invecchiato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
Acidita' totale minima: 4,5 g/1;
Estratto non riduttore minimo:19 g/l;
«Merlara» Marzemino Frizzante:
Colore: rosso rubino vivace, tendente al rosso violetto-ciclamino;
Odore: fruttato, tipico;
Sapore: medio corpo, aromatico, dolce;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol;
Acidita' totale minima: 5 g/l;
Estratto non riduttore minimo:19 g/l;
«Merlara» Chardonnay:
Colore: giallo paglierino;
Odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
Sapore: asciutto, pieno, morbido;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidita' totale minima: 4,5 g/1;
Estratto non riduttore minimo:14,0 g/l;
«Merlara» Pinot grigio:
Colore: giallo paglierino con o senza riflessi ramati;
Odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
Sapore: asciutto, pieno, morbido;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidita' totale minima: 4,5 g/1;
Estratto non riduttore minimo:14,0 g/1;
«Merlara» Pinot bianco:
Colore: giallo paglierino scarico;
Odore: delicato, caratteristico;
Sapore: asciutto, pieno, morbido, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo:14,0 g/1;
«Merlara» Refosco:
Colore: rosso rubino intenso;
Odore: caratteristico;
Sapore: asciutto, rotondo, pieno, tendente all'amarognolo;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo:: 21,0 g/l;
«Merlara» Raboso:
Colore: rosso rubino carico, tendente al granato con l'invecchiamento;
Odore: tipico, marcato di violetta e marasca;
Sapore: secco, austero, sapido, leggermente acidulo;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidita' totale minima: 6,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
«Merlara» Riesling:
Colore: giallo paglierino, piu' o meno carico;
Odore: fine, delicato, leggermente aromatico;
Sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidita' totale minima: 5,0 g/1;
Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara» in recipienti di legno, il sapore degli stessi puo' rivelare lieve sentore di legno.
E in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con decreto direttoriale i limiti indicati dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto legislativo.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi ed i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura solo in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali piu' restrittive.
Nella etichettatura dei vini «Merlara» non e' obbligatoria l'indicazione dell'annata delle uve, salvo per il «Novello», dove va riportata.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, per la denominazione di origine controllata «Merlara» , alle condizioni previste dalla legge, soltanto per le seguenti tipologie di vini indicati all'art. 1: «Tai», «Malvasia», Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling, «Merlot», «Cabernet Sauvignon», «Cabernet», Refosco e Raboso.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Merlara» immessi al consumo in contenitori fino a 5 litri, e' obbligatorio l'utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo raso bocca. Tuttavia per le bottiglie da 0,375 fino a 1,5 litri e' consentito anche l'uso del tappo a vite.
----------
Allegato A =====================================================================
Posizioni Codici|1-4 |5|6-8|9|10|11|12|13|14| ===================================================================== MERLARA BIANCO |B343|X|888|1|X |X |A |0 |X | MERLARA BIANCO FRIZZANTE |B343|X|888|1|X |X |C |0 |X | MERLARA CABERNET |B343|X|CAB|2|X |X |A |0 |X | MERLARA CABERNET SAUVIGNON |B343|X|043|2|X |X |A |0 |X | MERLARA CHARDONNAY |B343|X|298|1|X |X |A |0 |X |Nuovo MERLARA CHARDONNAY FRIZZANTE |B343|X|298|1|X |X |C |0 |X |Nuovo MERLARA MALVASIA |B343|X|138|1|X |X |A |0 |X | MERLARA MARZEMINO FRIZZANTE |B343|X|144|2|X |X |C |0 |X | MERLARA MERLOT |B343|X|146|2|X |X |A |0 |X | MERLARA PINOT BIANCO |B343|X|193|1|X |X |A |0 |X |Nuovo MERLARA PINOT GRIGIO |B343|X|194|1|X |X |A |0 |X |Nuovo MERLARA RABOSO |B343|X|RAB|2|X |X |A |0 |X |Nuovo MERLARA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO|B343|X|205|2|X |X |A |0 |X |Nuovo MERLARA RIELISING |B343|X|RIE|1|X |X |A |0 |X |Nuovo MERLARA ROSSO |B343|X|999|2|X |X |A |0 |X | MERLARA ROSSO NOVELLO |B343|X|999|2|X |X |A |0 |X | MERLARA TAI |B343|X|235|1|X |X |A |0 |X |
 
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