Gazzetta n. 101 del 4 maggio 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2009 |
Attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3760). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009, n. 3755 e del 21 aprile 2009, n. 3757, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»; Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 che rinvia l'attuazione delle disposizioni ivi previste ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l'art. 2, comma 3, del sopra citato decreto-legge che prevede che il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti; Ravvisata la necessita' di provvedere all'approvazione del piano degli interventi, al fine di attuare i primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto; Tenuto conto che le disposizioni contenute nella presente ordinanza non ineriscono ad aspetti di natura finanziaria; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1.
1. Per assicurare il coordinamento delle funzioni pubbliche coinvolte nella fase di approvazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e dei conseguenti progetti preliminari, il Commissario delegato indice, ove necessario, apposite conferenze di servizi decisorie assicurando la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati al governo del territorio. 2. In considerazione del preminente interesse pubblico delle opere di cui all'art. 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Commissario delegato convoca, una volta definito il piano degli interventi ed i conseguenti progetti preliminari delle opere da realizzare, la conferenza di servizi, da tenersi nei successivi tre giorni, per l'approvazione del progetto e per l'acquisizione, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. La convocazione della conferenza di servizi e' effettuata tramite telefax o altro mezzo telematico o informatico idoneo. 3. Qualora alla conferenza di servizi uno o piu' rappresentanti di Amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilita', anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. 4. La conferenza di servizi adotta la propria determinazione a maggioranza dei presenti. 5. In sede di svolgimento della conferenza di servizi i soggetti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuno tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte, indicando le condizioni e gli elementi necessari per il consenso. 6. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 15 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro sette giorni dalla convocazione. 7. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo che si esprime entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale e degli enti locali, la decisione e' rimessa alla Giunta regionale, che si esprime entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta del Commissario. 8. Il Commissario delegato, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente ordinanza, provvede con le deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009. |
| Art. 2.
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenza delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, stipulata per l'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39 il Commissario delegato puo' avvalersi dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per chiarimenti tecnici, indicazioni e pareri nella selezione dei concorrenti, nella predisposizione dei contratti e nella gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici. 2. Per l'efficace attuazione dei compiti di competenza l'Autorita' di vigilanza organizza un'apposita struttura di riferimento composta da proprio personale fino a dieci unita', senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2009
Il Presidente: Berlusconi |
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