Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2009
Autorizzazione ad assumere unita' di personale, ai sensi del comma 643, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006, per n. 14 enti di ricerca.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 643, della predetta legge il quale prevede che, per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato purche' la spesa per il personale rientri nel limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente;
Visto l'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modifiche ed integrazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2008, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 643, della medesima legge;
Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Visto il predetto art. 74, comma 1, lettera c), cosi' come integrato dall'art. 1, comma 9 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, il quale esclude gli enti di ricerca dalla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, consentendo, pertanto, di poter procedere alle autorizzazioni ad assumere per il predetto personale;
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita' di posti in dotazione organica;
Viste le note dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), Istituto nazionale di economia agraria (INEA), Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), Istituto nazionale di astrofisica (INAF), Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Agenzia spaziale italiana (ASI), Ente nazionale sementi elette (ENSE), Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), Istituto di studi ed analisi economica (ISAE), Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) e Stazione zoologica «Anton Dohrn» con le quali i predetti enti chiedono l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 643, della predetta legge n. 296 del 2006 e dell'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008;
Verificato il ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa sopra citata, tra cui la capienza degli oneri relativi alle assunzioni richieste rispetto ai risparmi derivanti dalle cessazioni intervenute nell'anno 2007, nonche' il rispetto del limite di spesa del personale che non supera l'80 per cento delle entrate complessive correnti, di cui si da' un quadro sintetico nella tabella seguente redatta sulla base dei dati certificati da ogni singolo ente;

----> Vedere tabella a pag. 8 <----

Ritenuto che anche considerando l'onere delle assunzioni a regime la spesa del personale a tempo indeterminato rimane per tutti gli enti nel limite fissato dall'art. 1, comma 643, della legge n. 296/2006;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare assunzioni a tempo indeterminato di personale nel limite massimo di una spesa a regime pari all'importo in euro indicato a fianco di ciascun ente;
Ritenuto che i predetti enti debbono fornire, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle risorse finanziarie assegnate;
Visto l'art. 1, comma 644, della legge n. 296/2006 che fa, tra gli altri, salvi i principi di cui al comma 526 della stessa legge;
Visto l'art. 1, comma 526, della citata legge n. 296 del 2006 che prevede che le amministrazioni di cui al comma 523 della medesima legge possono procedere per gli anni 2008-2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519;
Visto l'art. 1, comma 646, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che ai fini dell'applicazione dei commi 643-645, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso gia' pubblicati ovvero a procedure gia' avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 4, recante «Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilita'»;
Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 5, recante «Linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)» e tenuto conto che le procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle amministrazioni purche' nella programmazione triennale del fabbisogno siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l'adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti da coprire, nel rispetto del principio costituzionale del prevalente accesso attraverso concorso pubblico. A tal fine la mobilita' di personale va computata in maniera neutra;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Decreta:
Art. 1.

1. Gli enti di cui alla sottostante tabella possono procedere, ai sensi del comma 643 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base delle risorse relative alle cessazioni avvenute nell'anno 2007, mediante procedure di stabilizzazione e di reclutamento ordinario, all'assunzione a tempo indeterminato di personale per il numero delle unita' e nel limite massimo della spesa a regime risultante dalla seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 9 <----

2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa per l'anno 2008 nonche' la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione interessata dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
3. L'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 e' posto a carico del bilancio di ciascun ente.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2009
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 176
 
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