IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lett. e) del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80; Visto l'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalita' con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»; Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) che prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile»; Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma quinto, del suddetto decreto ministeriale «i siti internet gestiti dagli istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni a norma dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono iscritti di diritto nell'elenco per le circoscrizioni per le quali sono abilitati, limitatamente alla pubblicita' dei beni mobili. Per la abilitazione alla pubblicita' dei beni immobili, devono possedere i requisiti professionali e tecnici di cui agli articoli 3 e 4 , e presentare domanda di iscrizione nell'elenco, ai sensi dell'art. 5»; Considerato che ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto ministeriale «le societa' che intendono effettuare gli avvisi di vendita di cui all'art. 1 inoltrano al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile domanda di iscrizione nell'elenco, contenente l'indicazione del distretto o dei distretti della Corte di Appello in cui effettuare la pubblicita', corredata a dichiarazione di possesso dei requisiti di professionalita' e tecnici e dall'assenza di incompatibilita', nonche' copia del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito» e che al comma secondo del medesimo articolo si prevede che «il Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia civile, decide, acquisito il parere della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, sulla domanda con provvedimento motivato»; Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale sopra citato, «l'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 e che ai sensi del comma secondo «sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicita' di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti»; Ritenuto di dovere provvedere per quanto di competenza, ai fini di dare compiuta attuazione a quanto disposto nella suddetta normativa primaria e secondaria, alla istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che, per la pubblicita' dei beni mobili, dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale Istituisce l'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4 del decreto (che saranno riportati nella sezione A del suddetto elenco); oltre che, per la pubblicita' dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale sopra citato (che saranno riportati nella sezione B del suddetto elenco). Istituisce il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle societa' nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonche', per la pubblicita' dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;
Dispone
che i decreti di ammissione nell'elenco dei siti internet dei soggetti in possesso dei requisiti professionali e dei requisiti tecnici di cui agli articoli 3 e 4 sopra citati nonche' degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, nonche' di cancellazione dal suddetto elenco del sito internet siano conservati in originale e che copia dei medesimi sia inserita nei distinti fascicoli relativi ai procedimenti di ammissione.
Roma, 2 aprile 2009
Il direttore generale: Frunzio |