Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2009 (vai al sommario)
LEGGE 28 aprile 2009, n. 40
Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009. (09G0048)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. I referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009 sono indetti per una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno.
2. Nel caso di contemporaneo svolgimento dei referendum di cui al comma 1 con il secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, anche quando disciplinate da norme regionali, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum di cui al comma 1 e successivamente, senza interruzione, a quelle per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci. Nel caso di cui al presente comma, non si applica la lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 2, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione dei referendum, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, e' stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati e' effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni, da presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalita' si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al presente comma e' effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo.
4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 28 aprile 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2389):
Presentato dall'on. Cicchitto il 22 aprile 2009.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in
sede legislativa, il 23 aprile 2009 con parere della
commissione V.
Esaminato dalla I commissione ed approvato il 23 aprile
2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1530):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, il 23 aprile 2009 con parere della
commissione 5a.
Esaminato dalla 1a commissione ed approvato il 28 aprile
2009.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 75 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 75. - E' indetto referendum popolare per
deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge
o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e
di bilancio di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalita' di attuazione del
referendum.».
- Il testo della lettera o) del comma 1, dell'art. 1 del
decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti
per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni
elettorali e referendarie), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, e' il
seguente:
«Art. 1 (Disciplina per il contemporaneo svolgimento
delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009).
- 1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo
svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia con il primo turno di
votazione per le elezioni dei presidenti della provincia,
dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche
quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento
delle operazioni elettorali e' regolato dalle seguenti
disposizioni, ferma restando per il resto la vigente
normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:
a) - n) (Omissis);
o) in caso di successivo secondo turno di votazione per
le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci,
si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b),
f), g), h), i) ed n) e le operazioni di scrutinio hanno
inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di
domenica, appena completate le operazioni previste
dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.».



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone