Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
COMUNICATO |
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Denagard 20%» |
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Decreto n. 24 del 4 marzo 2009
Medicinale: DENAGARD 20%. Titolare: Novartis Animal Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), Largo Boccioni 1 - codice fiscale 02384400129. Produttore responsabile rilascio dei lotti: Officina Novartis Animal Health GmbH - Kundl (Austria). Confezioni autorizzate: flacone da 50 ml - A.I.C.n. 101564021; flacone da 100 ml - AI.C. n. 101564019. Composizione: 100 ml di prodotto contengono: principio attivo: tiamulina idrogeno fumarato 20 g equivalente e tiamulina base 16,22 g; eccipienti: cosi' come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti. Specie di destinazione: suini. Indicazioni terapeutiche: per il trattamento della broncopolmonite enzootica sostenuta da Mycoplasma hyopneumoniae, enterite necrotica superficiale causata da Brachispira hyodysenteriae e spesso complicata da Fusobacterium spp., Bacteroides spp. e Campylobacter coli, artrite causata da Mycoplasma hyosynoviae. Tempi di attesa: carni e visceri: 21 giorni. Validita': del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi; dopo prima apertura del condizionamento primario 28 giorni. Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile. Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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