Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Denagard 20%»

Decreto n. 24 del 4 marzo 2009

Medicinale: DENAGARD 20%.
Titolare: Novartis Animal Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), Largo Boccioni 1 - codice fiscale 02384400129.
Produttore responsabile rilascio dei lotti: Officina Novartis Animal Health GmbH - Kundl (Austria).
Confezioni autorizzate:
flacone da 50 ml - A.I.C.n. 101564021;
flacone da 100 ml - AI.C. n. 101564019.
Composizione: 100 ml di prodotto contengono:
principio attivo: tiamulina idrogeno fumarato 20 g equivalente e tiamulina base 16,22 g;
eccipienti: cosi' come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Specie di destinazione: suini.
Indicazioni terapeutiche: per il trattamento della broncopolmonite enzootica sostenuta da Mycoplasma hyopneumoniae, enterite necrotica superficiale causata da Brachispira hyodysenteriae e spesso complicata da Fusobacterium spp., Bacteroides spp. e Campylobacter coli, artrite causata da Mycoplasma hyosynoviae.
Tempi di attesa: carni e visceri: 21 giorni.
Validita':
del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;
dopo prima apertura del condizionamento primario 28 giorni.
Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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