Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 aprile 2009
Concessione del trattamento di mobilita', ai soci lavoratori dipendenti dalle cooperative, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. (Decreto n. 45567).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223 e della legge 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;
Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 2, commi 521 e 522, della legge 28 dicembre 2007, n. 244;
Visto il verbale di accordo stipulato, in data 16 giugno 2008, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il quale, considerate le difficolta' ancora da risolvere in relazione alle problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari, e' stata confermata la necessita' di utilizzare, anche per l'anno 2008, gli ammortizzatori sociali previsti dall'art. 2, commi 521 e 522, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, riferiti a CIGS, a contratti di solidarieta' e alla mobilita', in favore delle aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative ex lege n. 602/1970 operanti nel comparto, ivi compresi i soci delle cooperative ai quali non viene riconosciuta l'anzianita' di settore e i lavoratori che non raggiungono i requisiti pensionistici durante il periodo di mobilita' assistita ai sensi delle leggi n. 223/1991 e n. 243/2004;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 45209 del 2 marzo 2009 di attuazione delle intese raggiunte in sede di stipula del predetto verbale di accordo in sede ministeriale;
Considerato che con il predetto provvedimento e' stata impegnata la somma di euro 7.000.000,00 a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione dei predetti ammortizzatori sociali;
Viste le note, pervenute in data 10 luglio 2008, 29 gennaio 2009 e 25 marzo 2009, con le quali il Consorzio nazionale cooperative pluriservizi della rete ferroviaria, ha comunicato l'esatta quantificazione dei soci lavoratori del Consorzio nazionale cooperative portabagagli, aventi diritto al trattamento di mobilita' per l'anno 2008;
Visto il decreto direttoriale n. 42244 del 13 dicembre 2007 con il quale e' stata autorizzata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita' per l'anno 2007 in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
Ritenuto di poter autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita' in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

Decreta:
Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata, anche senza soluzione di continuita' e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 16 giugno 2008, in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
I predetti lavoratori, individuati nell'allegato prospetto sono i seguenti:
a) 15 unita', aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita' per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, in quanto gia' fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2007, sulla base del decreto direttoriale n. 42244 del 13 dicembre 2007.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 220.559,40.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 40%.
b) 4 unita', aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita' per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, in quanto gia' fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2007, sulla base del decreto direttoriale n. 42244 del 13 dicembre 2007.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 62.379,36.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
c) 18 unita' aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita' per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, in quanto gia' fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2007, sulla base del decreto direttoriale n. 42244 del 13 dicembre 2007.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 312.774,48.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
d) 9 unita' per le quali il trattamento di mobilita' ordinaria, ai sensi della legge n. 223/1991, e' scaduto o scadra' nel corso dell'anno 2008. Ai predetti lavoratori il trattamento di mobilita' e' autorizzato dalla data di scadenza del trattamento di mobilita' ordinaria fino al 31 dicembre 2008.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 21.920,59.
 
Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 617.633,83, e' autorizzato nei limiti delle disponibilita' finanziarie stabilite dal citato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 45209 del 2 marzo 2009.
 
Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2009
Il direttore generale: Mancini
 
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