Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 26 marzo 2009 |
Riconoscimento, al sig. Mayer Willi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico delle attivita' di installazione di impianti idrici e sanitari. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda del sig. Mayer Willi, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma professionale di tecnico specializzato in impianti di riscaldamento centrale e in impianti di aerazione, conseguito presso la scuola tecnica professionale di Saarbruecken (Germania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di installazione di impianti idrici e sanitari, distribuzione e utilizzazione di gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere d), e) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 12 febbraio 2009, che ha ritenuto il titolo di qualificazione professionale posseduto dal richiedente e l'esperienza professionale maturata idonei, ai fini del richiesto riconoscimento, solo per l'attivita' di installazione di impianti idrici e sanitari di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 37/2008, senza applicazione di misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa alla lettera e) dello stesso art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 37/2008, in quanto l'esperienza lavorativa maturata e documentata risulta che sia stata svolta in qualita' di «imprenditore e tecnico di impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di installazioni sanitarie» e non nel settore di «distribuzione ed utilizzazione del gas»; Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria CNA-Installazione impianti e Confartigianato; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 0019094 del 2 marzo 2009 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda; Verificato che il richiedente, avvalendosi della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha tuttavia presentato nuova documentazione utile alla richiesta; Decreta:
Art. 1.
1. I titoli di cui in premessa prodotti dal sig. Mayer Willi, cittadino tedesco, nato il 27 gennaio 1960 a Quierschied (Germania), sono riconosciuti idonei per lo svolgimento delle attivita' di installazione di impianti idrici e sanitari di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, mentre sono ritenuti insufficienti, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle attivita' di distribuzione e utilizzazione di gas di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, in quanto l'esperienza lavorativa maturata e documentata risulta che sia stata svolta in qualita' di «imprenditore e tecnico di impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di installazioni sanitarie» e non nel settore della «distribuzione ed utilizzazione del gas». 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 2009 Il direttore generale: Vecchio |
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