Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
PROVVEDIMENTO 5 marzo 2009 |
Modifica dei PP.DG. 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007 e 15 maggio 2008 di iscrizione al n. 2 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione «ADR Network», in Roma. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Vista l'istanza del 23 febbraio 2009, prot. DAG 2/3/2009.0030471.E, con la quale il dott. Crescenzo Soriano, nato a d Avellino, il 4 aprile 1967, in qualita' di legale rappresentante dell'associazione «ADR Network», ha chiesto l'inserimento di una ulteriore sede secondaria, sita in Roma, Piazza Cavour n. 10; Visti i PP.DG. 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007 e 15 maggio 2008, di iscrizione al n. 2 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «ADR Network», con sede legale in Roma, Viale Libia n. 76, c.f. n. 97398920583; Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004; Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004; Dispone la modifica dei PP.DG. 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007 e 15 maggio 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «ADR Network», con sede legale in Roma, Viale Libia n. 76, c.f. 97398920583, limitatamente alla parte relativa al numero delle sedi secondarie. Dalla data del presente provvedimento deve considerarsi inserita una ulteriore sede secondaria: sede di Roma, piazza Cavour n. 10. Resta ferma l'iscrizione al n. 2 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comportera' la revoca dello stesso con effetto immediato. Roma, 5 marzo 2009 Il direttore generale: Frunzio |
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