Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2009 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE |
DELIBERAZIONE 1 marzo 2009 |
Soggetti tenuti al versamento del contributo a favore dell'Autorita' e relative modalita', in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2009. |
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L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; Vista la deliberazione 26 gennaio 2006 con la quale l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2006; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed ulteriori competenze; Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)(tabella C) che prevede il finanziamento di € 2.607.000,00 a carico del bilancio dello Stato per il 2009, a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Vista la deliberazione di questa Autorita' del 23 dicembre 2008, con cui e' stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2009; Ritenuta la necessita' di coprire, per l'anno 2009, i costi di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l'entita' e le modalita' previste dal presente provvedimento; Vista la deliberazione di questa Autorita' del 21 gennaio 2009, con cui e' stato approvato lo schema del presente provvedimento; Sentiti gli operatori del settore; Vista la nota del 5 febbraio 2009, con cui tale schema e' stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze; Rilevato che e' trascorso il termine di venti giorni previsto dall'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni; Preso atto dell'intervenuta esecutivita' del presente provvedimento;
Delibera: Art. 1.
Soggetti tenuti alla contribuzione 1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entita' e con le modalita' previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a); c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. |
| Art. 2.
Entita' della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi 1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalita' e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi:
===================================================================== Importo posto a base | | di gara (in migliaia |Quota per le stazioni | Quota per ogni di euro) | appaltanti (in euro) |partecipante (in euro) ===================================================================== da 150 fino ad un | | importo inferiore a | | 500 | 150,00 | 20,00 --------------------------------------------------------------------- da 500 fino ad un | | importo inferiore a | | 1.000 | 250,00 | 40,00 --------------------------------------------------------------------- da 1.000 fino ad un | | importo inferiore a | | 5.000 | 400,00 | 70,00 --------------------------------------------------------------------- oltre 5.000 | 500,00 | 100,00
2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario. |
| Art. 3.
Modalita' e termini di versamento della contribuzione 1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente. Il termine di pagamento, fissato in trenta giorni, decorre dal momento dell'attribuzione, da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. L'attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall'obbligo di contribuzione. 2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilita' alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma e' causa di esclusione dalla procedura di gara. 3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio. 4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in piu' lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo secondo l'importo totale posto a base di gara ai sensi dell'art. 2, comma 1; gli operatori economici che partecipano a uno o piu' lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo. 5. I soggetti contribuenti devono indicare, all'atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b), del presente provvedimento devono altresi' indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo. 6. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html 7. L'Autorita' si riserva la facolta' di concordare con le stazioni appaltanti, per particolari e comprovate esigenze, modalita' di pagamento diverse rispetto a quelle previste nella presente delibera. |
| Art. 4.
Riscossione coattiva e interessi di mora 1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalita' previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente. |
| Art. 5.
Disposizione finale 1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1 marzo 2009. Roma, 1° marzo 2009
Il presidente: Giampaolino |
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