Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero». |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dall'Istituto Marchigiano Tutela Vini intesa ad ottenere la modifica degli articoli 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero»; Ha espresso nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, presente il rappresentante della regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, le modifiche ai suddetti articoli 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione come specificato in allegato; Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Allegato
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero»
All'art. 5, dopo l'ultimo comma, inserire la frase: «E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.». All'art. 6, dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo dei vini, inserire la frase: «In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.». All'art. 8, il comma unico: «La tappatura dei recipienti puo' essere eseguita utilizzando sughero e altri materiali innovativi», e' sostituito con: «Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.». |
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