Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 aprile 2009
Modalita' di ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che reca disposizioni concernenti la destinazione di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto, in particolare, il comma 6 del medesimo art. 63-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede che le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale;
Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 45, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante disposizioni in materia di cinque per mille per l'anno finanziario 2008;
Visto l'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, che prevede, per gli anni finanziari 2006 e 2007, l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille dell'IRPEF delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (in seguito CONI) a norma di legge;
Visto l'art. 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che reca disposizioni in materia di cinque per mille per l'anno finanziario 2007;
Visto l'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni in materia di cinque per mille per l'anno finanziario 2006;
Visto l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalita' di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni;
Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 giugno 2008, n. 128, recante determinazione delle modalita' di inserimento negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e, per il solo esercizio 2007, delle fondazioni nazionali di carattere culturale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 giugno 2008, n. 128, recante modalita' di ammissione al beneficio del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta dei contribuenti, di determinazione delle liste dei soggetti ammessi al riparto, di definizione del riparto delle somme e dei criteri per il recupero delle somme rendicontate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 giugno 2007, n. 127, recante determinazione delle modalita' di destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1, commi 1234-1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 aprile 2006, n. 80, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 gennaio 2006, n. 22, recante definizione della modalita' di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalita' di volontariato, ricerca scientifica e dell'universita', ricerca sanitaria e attivita' sociali svolte dal comune di residenza;
Considerata la necessita' di disciplinare, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, le modalita' di ammissione al riparto di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo particolari modalita' di accesso, controllo e rendicontazione, e limitando la fruizione del beneficio alle sole associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale;
Decreta:
Art. 1.
Individuazione dei soggetti
1. Al fine di sostenere la funzione sociale ed educativa dello sport, possono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009, le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nella cui organizzazione e' presente il settore giovanile, affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attivita' di avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta' inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di eta' non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
 
Art. 2.
Modalita' di accesso per l'anno finanziario 2009
1. Per l'anno finanziario 2009 le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1, entro il 20 aprile 2009, a pena di decadenza, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.
2. Il modulo della predetta domanda di iscrizione prevede una autodichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, attestante:
a) denominazione, sede legale e codice fiscale dell'ente;
b) la costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
c) il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
d) l'affiliazione ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
e) la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
f) l'effettivo svolgimento in via prevalente di attivita' di avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta' inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di eta' non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
3. I soggetti indicati nel comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione secondo quanto disposto dal comma 2, vengono inseriti nell'apposito elenco delle associazioni sportive dilettantistiche curato dall'Agenzia delle entrate.
4. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun nominativo, e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 28 aprile 2009. Eventuali errori di iscrizione possono essere fatti valere, entro il 5 maggio 2009 dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede, entro il 10 maggio 2009, alla pubblicazione, sul sito di cui al comma 1, di una versione aggiornata dell'elenco. Copia dell'elenco e' trasmessa al CONI per gli adempimenti di cui al comma 8.
5. Entro il 30 giugno 2009, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 4, terzo periodo, spediscono, con raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto.
6. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al facsimile allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e' condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille per l'anno finanziario 2009.
7. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 1 hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
8. L'Ufficio del CONI, che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 5 procede, entro il 31 dicembre 2009, ai controlli circa la veridicita' di tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale del CONI. L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e l'elenco dei soggetti esclusi sono trasmessi dal CONI in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 15 marzo 2010.
9. Entro la data del 31 marzo 2010 l'Agenzia delle entrate pubblica l'elenco dei soggetti ammessi nonche' l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del 5 per mille sia per le cause di decadenza previste dai commi 5 e 6, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dall'art. 1.
 
Art. 3.

Obbligo di rendicontazione delle somme
1. Tutti i soggetti destinatari delle somme relative agli anni finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009 redigono, entro un anno dalla ricezione delle stesse, un apposito e separato rendiconto nel quale e' rappresentato in modo chiaro e trasparente l'effettivo impiego delle somme percepite ed una relazione che illustri in maniera dettagliata la destinazione delle somme attribuite, nonche' le attivita' di interesse sociale effettivamente svolte, di cui all'art. 1.
 
Art. 4.

Controlli sui rendiconti
1. Il controllo sui rendiconti, di cui all'art. 3, verra' effettuato secondo le modalita' previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
 
Art. 5.

Modalita' di accesso per gli anni finanziari 2006, 2007 e 2008
1. Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno prodotto, per l'anno finanziario 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, la domanda telematica di iscrizione nell'elenco degli enti di volontariato di cui all'art. 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inserite nell'elenco dei soggetti esclusi pubblicato dall'Agenzia delle entrate il 12 ottobre 2007, e successivamente ammesse al riparto in base al disposto dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, al fine dell'effettiva ammissione al riparto di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno finanziario 2006, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, inviano, con raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al facsimile allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. L'Ufficio del CONI provvede, entro i successivi sessanta giorni, al controllo delle autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti e trasmette l'elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi all'Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi adempimenti.
2. Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno prodotto, per l'anno finanziario 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, la domanda telematica di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato di cui all'art. 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ammesse al riparto in base al disposto dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, al fine dell'effettiva ammissione al riparto di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno finanziario 2007, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, inviano, con raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al facsimile allegato C che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. L'Ufficio del CONI provvede, entro i successivi sessanta giorni, al controllo delle autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti e trasmette l'elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi all'Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi adempimenti.
3. Al fine dell'ammissione al riparto di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno finanziario 2008, le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco redatto dal CONI ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, inviano, con raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al facsimile allegato D che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. L'Ufficio del CONI provvede, entro i successivi centoventi giorni, al controllo delle autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti e trasmette l'elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi all'Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi adempimenti.
4. Le eventuali dichiarazioni sostitutive gia' trasmesse dai soggetti individuati nei precedenti commi 1 e 2, ai fini della fruizione del beneficio del cinque per mille, sono improduttive di effetti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2009

Il Ministro : Tremonti
 
Allegato A

----> Vedere Allegato a pag. 16 <----
 
Allegato B

----> Vedere Allegato a pag. 17 <----
 
Allegato C

----> Vedere Allegato a apg. 18 <----
 
Allegato D

----> Vedere Allegato a pag. 19 <----
 
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