Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dall'Istituto Marchigiano Tutela Vini intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino»;
Ha espresso nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, presente il rappresentante della regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, le modifiche ai suddetti articoli del disciplinare di produzione come specificato in allegato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Allegato

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ESINO»
All'art. 2, comma 2, la dicitura «Possono concorrere altri vitigni raccomandati od autorizzati per le province di Ancona e Macerata» e' sostituita con «Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Marche»;
All'art. 2, comma 3, la dicitura «Possono concorrere altri vitigni raccomandati od autorizzati per le province di Ancona e Macerata» e' sostituita con «Possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Marche»;
All'art. 4, comma 4, dopo «E' consentita l'irrigazione di soccorso, » eliminare la dicitura «prima dell'invaiatura per non piu' di due interventi per il periodo primaverile-estivo.»
All'art. 4 eliminare i commi 9 e 10: «Pertanto la resa ettaro/ettolitro di vino sara' per l'Esino biando di 105 ettolitri e per l'Esino rosso di 98 ettolitri. La resa media per ceppo sara' di kg 6,8 per l'Esino bianco e kg 6,3 per l'Esino rosso».
All'art. 5 dopo l'ultimo comma inserire la frase «E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».
All'art. 6 le diciture «gradazione alcolica complessiva minima», «estratto secco netto minimo» e «per mille» sono sostituite rispettivamente con «titolo alcolometrico volumico totale minimo», «estratto non riduttore minimo» e «g/l».
Eliminare l'ultimo capoverso «presenza di almeno il 30% di vino ottenuto dalla macerazione carbonica delle uve.».
Dopo l'ultimo comma inserire i seguenti commi: «In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.».
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.».
All'art. 7 inserire l'articolo 8 - Confezionamento: «E' vietato l'utilizzo della bottiglia a forma di anfora. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura vigenti.».
 
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