Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda bresciano» o «Riviera del Garda bresciano». |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini Doc «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia» intesa ad ottenere la modifica degli articoli 4, 5, e 9 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda Bresciano» o «Riviera del Garda Bresciano»; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda Bresciano» o «Riviera del Garda Bresciano»; Ha espresso, nella riunione del 10 e 11 febbraio 2009, presente il funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, le modifiche ai suddetti articoli 4, 5, e 9 del disciplinare di produzione come specificato in allegato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «GARDA BRESCIANO» O «RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO».
All'art. 4, dopo il comma 2, inserire il seguente comma: «Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore 3500 calcolati sulla base del sesto d'impianto.». All'art. 4, comma 5, sostituire la dicitura «q.li 125» con «11 tonnellate». All'art. 4, dopo il comma 5, inserire il seguente comma: «Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti: nuovi impianti: 1° anno: produzione rivendicabile zero; 2° anno: produzione rivendicabile zero; 3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare; sovrainnesti: 1° anno: produzione rivendicabile zero; 2° anno: produzione rivendicabile fino al 50% della resa indicata nel disciplinare; 3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare.». All'art. 5, dopo il comma 4, inserire il seguente comma: «Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti all'Albo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Garda Bresciano» o «Riviera del Garda Bresciano», deve avvenire prima della richiesta di campionatura per il riconoscimento della denominazione, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.». All'art. 5 e' eliminato il comma 6: «E' ammessa la correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 nella misura del 10% del volume al solo «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso.». L'art. 9 e' eliminato. |
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