Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CIRCOLARE 10 marzo 2009
Organizzazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile. Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 «Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori».

Alle regioni e alle province autonome
All'Associazione nazionale dei comuni
italiani - ANCI
Alle Prefetture - Uffici territoriali
del Governo
e, p.c.
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Al Ministero dell'interno - Gabinetto
del Ministro

A seguito dell'entrata in vigore della disposizione indicata in oggetto si ritiene opportuno rimarcare gli ambiti di competenza delle organizzazioni di volontariato che espletano la propria attivita' nell'ambito del sistema di protezione civile, ed i limiti che devono essere in questo contesto rispettati.
Il ruolo e le funzioni di tali organizzazioni sono disciplinati ed opportunamente valorizzati dalle leggi vigenti (legge 11 agosto 1991, n. 266; legge 24 febbraio 1992, n. 225; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; legge 9 novembre 2001, n. 401; leggi regionali) e da norme regolamentari (decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194), che ne hanno garantito il sostegno, anche economico, della capacita' operativa ed il consolidamento del patrimonio di esperienza e competenza.
Con precedenti circolari, il cui contenuto si intende qui richiamato e confermato (di cui alle note DPC/DIP/0007218 del 7 febbraio 2006; DPC/VRE/0016525 dell'11 marzo 2008; DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007) il Dipartimento della protezione civile ha gia' affermato il principio che l'azione del volontariato di protezione civile debba trovare il suo presupposto e la sua ragion d'essere, ma anche il suo limite, proprio nelle finalita' chiaramente espresse dalla legge, e cioe' nello svolgimento di attivita' «volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attivita' necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi» (art. 3, comma 1, della legge n. 225/1992).
Le suindicate finalita' costituiscono, ad un tempo, il gia' ampio orizzonte operativo nel quale puo' svilupparsi l'attivita' delle menzionate organizzazioni, nonche' il limite oltre il quale non e' consentito spingersi a meno di contraddire l'essenza del volontariato di protezione civile.
I commi da 3 a 6 dell'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 contribuiscono a chiarire ulteriormente il tema, confermando la validita' degli indirizzi gia' impartiti.
Al riguardo, e' utile rammentare la precisa distinzione di compiti e funzioni operata dalle vigenti disposizioni, anche costituzionali, secondo le quali la materia della protezione civile e' chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e della sicurezza (art. 117 Cost., secondo e terzo comma). Questa separazione si riverbera anche sul piano organizzativo-funzionale, in quanto la cura degli interessi pubblici in tali materie e' affidata a distinti plessi amministrativi dello Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri per la protezione civile e Ministero dell'interno per l'ordine pubblico e la sicurezza).
Allo scopo di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza l'art. 6, comma 3 del citato decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, consente ai sindaci, d'intesa con i Prefetti, di avvalersi della «collaborazione di associazioni tra cittadini non armati» per «segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale».
Appare di tutta evidenza come la norma delinei un contesto di riferimento nuovo e distinto da quello oggetto della normativa in materia di protezione civile: e' evidente, infatti, la differenza di contenuto tra gli eventi che possono arrecare «danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale» e gli eventi di protezione civile come puntualmente elencati al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 225/1992.
Le diversita' sostanziali tra il volontariato di protezione civile e le associazioni cui si riferisce il menzionato decreto-legge vengono, inoltre, sottolineate negli ulteriori commi dell'art. 6 citato:
dalla previsione di una specifica procedura di registrazione per le nuove associazioni, distinta da quella gia' esistente per le organizzazioni di volontariato di protezione civile;
dall'attribuzione in capo alle Prefetture-U.T.G. delle funzioni di controllo sul nuovo tipo di associazioni, nell'ambito delle funzioni in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e quindi in difformita' a quanto previsto per il volontariato di protezione civile, alla cui organizzazione sono chiamate a provvedere le regioni e le province autonome;
dal rinvio della disciplina dei requisiti delle nuove associazioni, nonche' delle modalita' di iscrizione negli appositi registri e della relativa tenuta, ad un decreto del Ministro dell'interno, con procedura distinta e difforme, anche in questo caso, rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001;
dal divieto, previsto per le associazioni richiedenti l'iscrizione in tali registri, di essere «destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica», tranne che in limitate e determinate eccezioni, escludendosi, quindi, uno dei punti qualificanti della disciplina in materia di protezione civile;
dall'assenza, infine, di riferimenti alla normativa-quadro in materia di volontariato e di protezione civile.
In considerazione di quanto evidenziato, si precisa che la partecipazione all'associazione ex art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 a titolo personale da parte di soggetti gia' iscritti anche ad organizzazioni di volontariato di protezione civile e', ovviamente, del tutto libera, nel rispetto dei principi costituzionali di tutela della liberta' di pensiero e di associazione.
Deve essere pero' assicurato che l'aderente all'associazione di volontariato di protezione civile, allorquando ponga in essere azioni volte a preservare la sicurezza urbana o ad impedire situazioni di disagio sociale, non utilizzi uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla protezione civile.
Si invitano le regioni e province autonome, l'Associazione dei comuni d'Italia per il tramite dei sindaci, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo e le organizzazioni nazionali del volontariato di protezione civile a favorire la massima divulgazione di queste precisazioni, sottolineando che l'eventuale partecipazione alle attivita' di controllo del territorio disciplinate dall'art. 6 del decreto-legge n. 11/2009 di volontari, singoli o associati, appartenenti alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale e nei registri, elenchi o albi regionali del volontariato di protezione civile con l'utilizzo di uniformi, simboli, emblemi o altri segni distintivi nonche' di mezzi ed attrezzature destinati a finalita' di protezione civile comportera' l'avvio della procedura di cancellazione delle organizzazioni interessate dai predetti elenchi registri o albi, con le conseguenti iniziative per l'accertamento delle responsabilita' per l'improprio utilizzo di risorse strumentali finanziate anche dallo Stato e la segnalazione alla competente Autorita' giudiziaria per le valutazioni di competenza.
Roma, 10 marzo 2009
Il capo del Dipartimento
della protezione civile
Bertolaso
 
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